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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19911/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 novembre 2022 il Tribunale di Siracusa non ha convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] eseguito per il delitto di furto aggravato, perché commesso con destrezza e su cosa esposta per necessità alla publica fede (artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 7, cod. pen.), avente ad oggetto in particolare un capo di vestiario.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale - pur avendo riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambe le persone sottoposte ad indagini -, avrebbe escluso i presupposti della precautela in ragione dell'assenza di un fatto grava (dato l'esiguo valore dell'unico bene sottratto, il cui prezzo era euro 17,90) e dell'insussistenza di elementi da cui la pericolosità delle donne (incensurate, prive di carichi pendenti e che hanno agito alla luce del giorno senza particolari accortezze).

In tal modo il Tribunale avrebbe omesso di valutare una serie di elementi acquisiti nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria e sottoposti allo stesso Giudice, atti a disarticolarne il ragionamento, relativi: - sia alla gravità del fatto, e segnatamente circostanza che le indagate, pur risiedendo a Caltanissetta, abbiano noleggiato un automobile a Catania, fornendo un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza, si siano recate in un negozio ubicato a Ferla, ossia un luogo distante dalla loro abitazione, abbiano agito con destrezza palesando dimestichezza e capacità di programmare l'azione criminosa; - sia alla loro pericolosità, dimostrata (oltre che dai predetti elementi) anche dal rinvenimento nella loro disponibilità di gioielli risultati «del tutto simili» a quelli oggetto di un furto denunciato a Melilli (luogo, ove è stato riscontrata la presenza del cellulare della Coman), commesso poche ore prima da persone somiglianti alle arrestate, nonché dalle dichiarazioni rese dall'Ufficiale di polizia giudiziario in sede di convalida (che ha rappresentato come i Carabinieri nei giorni immediatamente precedenti al furto per cui si procede fossero alla ricerca di soggetti di sesso femminili dediti a furti in danno di persone anziane).

Inoltre, la motivazione sarebbe pure illogica poiché la ritenuta assenza di particolari accortezze - peraltro irrilevante al fine dell'arresto in flagranza - avrebbe trovato smentita negli elementi appena indicati e sarebbe emersa pure dal modus operandi delle indagate (che hanno agito ricoprendo ruoli differenti); e nella parte in cui ha valorizzato un elemento del tutto neutro, ossia il fatto che l'azione abbia avuto luogo alla luce del giorno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato - quale quello qui eseguito per il delitto di furto aggravato (cfr. art. 381 cod. proc. pen.) - «la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato» (cfr. art. 381, comma 4, cit.); e quantunque tale indicazione non debba «necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento», occorre (ed è sufficiente) che «le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle»: difatti, «in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis» (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999 - 01; Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084; cfr. pure Sez. 6, n. 34090 del 12/06/2013, Deplano, Rv. 257215 - 01; Sez. 2, n. 40432 del 17/09/2003, Gueye, Rv. 227276 - 01: «in tema di arresto in flagranza facoltativo, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare - in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'interessato - il potere di privazione della libertà.

Tale indicazione non deve necessariamente concretarsi in una motivazione ad hoc del provvedimento, essendo sufficiente che, mediante il contesto descrittivo emergente dal verbale di arresto o dagli atti complementari, il giudice della convalida sia posto in grado di conoscere e sindacare le ragioni che hanno orientato la polizia giudiziaria nell'esercizio della discrezionalità riconosciutale dal comma quarto dell'art. 381 cod. proc. pen..

In mancanza di tali condizioni, dovendosi escludere che il giudice possa sostituirsi alla polizia giudiziaria nell'assolvimento di un siffatto onere motivazionale, l'arresto in flagranza non può essere convalidato»).

Ebbene, nel caso in esame il verbale di arresto non ha indicato alcun elemento rilevante ex art. 381, comma 4, cod. proc. pen. Ed in effetti, dagli atti allegati al verbale di arresto si trae che - al di là del controllo dello zaino della Coman, all'interno del quale è stato trovato il pantalone oggetto di furto, subito riconosciuto dalla persona offesa - solo dopo la sottoposizione delle indagate a precautela la stessa offesa ha descritto la condotta delle donne (cfr. querela), cui invece i militari si sono approssimati perché ritenute sospette (segnatamente, a seguito di una segnalazione di terzi), e sono state svolte le verifiche relative ai loro telefoni cellulari (rinvenuti all'esito della perquisizione compiuta dopo l'arresto) e ad altri furti da attribuire a loro (cfr., oltre alla comunicazione della notizia di reato, in particolare le annotazioni di polizia in data 8 novembre 2022) nonché la puntuale lettura del contratto di noleggio dell'auto rivenuta nella loro disponibilità (pure sottoposta a perquisizione dopo l'arresto, tanto che nel verbale di arresto si fa generico riferimento al fatto che essa fosse stata noleggiata, senza specificare alcunché).

Né la sintesi dell'occorso compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza di convalida consente di revocare in dubbio quanto sopra esposto (avendo il militare confermato che nella specie l'intervento - compiuto nel corso dell'attività di perlustrazione relativa a furti in danno di persone anziane già perpetrati nei giorni precedenti - ha avuto luogo direttamente all'esterno dell'esercizio della persona offesa, a seguito della segnalazione di un terzo e che in quella fase gli operanti hanno solo rinvenuto la refurtiva nello zaino della Coman, riconosciuto come proprio dalla stessa persona offesa).

Ne deriva che non ricorre il vizio denunciato dalla Parte pubblica ricorrente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2022 il Tribunale di Siracusa non ha convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] eseguito per il delitto di furto aggravato, perché commesso con destrezza e su cosa esposta per necessità alla publica fede (artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 7, cod. pen.), avente ad oggetto in particolare un capo di vestiario.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale - pur avendo riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambe le persone sottoposte ad indagini -, avrebbe escluso i presupposti della precautela in ragione dell'assenza di un fatto grava (dato l'esiguo valore dell'unico bene sottratto, il cui prezzo era euro 17,90) e dell'insussistenza di elementi da cui la pericolosità delle donne (incensurate, prive di carichi pendenti e che hanno agito alla luce del giorno senza particolari accortezze). In tal modo il Tribunale avrebbe omesso di valutare una serie di elementi acquisiti nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria e sottoposti allo stesso Giudice, atti a disarticolarne il ragionamento, relativi: - sia alla gravità del fatto, e segnatamente circostanza che le indagate, pur risiedendo a Caltanissetta, abbiano noleggiato un automobile a Catania, fornendo un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza, si siano recate in un negozio ubicato a Ferla, ossia un luogo distante dalla loro abitazione, abbiano agito con destrezza palesando dimestichezza e capacità di programmare l'azione criminosa; - sia alla loro pericolosità, dimostrata (oltre che dai predetti elementi) anche dal rinvenimento nella loro disponibilità di gioielli risultati «del tutto simili» a quelli oggetto di un furto denunciato a Melilli (luogo, ove è stato riscontrata la presenza del cellulare della Coman), commesso poche ore prima da persone somiglianti alle arrestate, nonché dalle dichiarazioni rese dall'Ufficiale di polizia giudiziario in sede di convalida (che ha rappresentato come i Carabinieri nei giorni immediatamente precedenti al furto per cui si procede fossero alla ricerca di soggetti di sesso femminili dediti a furti in danno di persone anziane). Inoltre, la motivazione sarebbe pure illogica poiché la ritenuta assenza di particolari accortezze - peraltro irrilevante al fine dell'arresto in flagranza - avrebbe trovato smentita negli elementi appena indicati e sarebbe emersa pure dal modus operandi delle indagate (che hanno agito ricoprendo ruoli differenti); e nella parte in cui ha valorizzato un elemento del tutto neutro, ossia il fatto che l'azione abbia avuto luogo alla luce del giorno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato - quale quello qui eseguito per il delitto di furto aggravato (cfr. art. 381 cod. proc. pen.) - «la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato» (cfr. art. 381, comma 4, cit.); e quantunque tale indicazione non debba «necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento», occorre (ed è sufficiente) che «le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle»: difatti, «in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis» (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999 - 01; Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084; cfr. pure Sez. 6, n. 34090 del 12/06/2013, Deplano, Rv. 257215 - 01; Sez. 2, n. 40432 del 17/09/2003, Gueye, Rv. 227276 - 01: «in tema di arresto in flagranza facoltativo, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare - in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'interessato - il potere di privazione della libertà. Tale indicazione non deve necessariamente concretarsi in una motivazione ad hoc del provvedimento, essendo sufficiente che, mediante il contesto descrittivo emergente dal verbale di arresto o dagli atti complementari, il giudice della convalida sia posto in grado di conoscere e sindacare le ragioni che hanno orientato la polizia giudiziaria nell'esercizio della discrezionalità riconosciutale dal comma quarto dell'art. 381 cod. proc. pen.. In mancanza di tali condizioni, dovendosi escludere che il giudice possa sostituirsi alla polizia giudiziaria nell'assolvimento di un siffatto onere motivazionale, l'arresto in flagranza non può essere convalidato»). Ebbene, nel caso in esame il verbale di arresto non ha indicato alcun elemento rilevante ex art. 381, comma 4, cod. proc. pen. Ed in effetti, dagli atti allegati al verbale di arresto si trae che - al di là del controllo dello zaino della Coman, all'interno del quale è stato trovato il pantalone oggetto di furto, subito riconosciuto dalla persona offesa - solo dopo la sottoposizione delle indagate a precautela la stessa offesa ha descritto la condotta delle donne (cfr. querela), cui invece i militari si sono approssimati perché ritenute sospette (segnatamente, a seguito di una segnalazione di terzi), e sono state svolte le verifiche relative ai loro telefoni cellulari (rinvenuti all'esito della perquisizione compiuta dopo l'arresto) e ad altri furti da attribuire a loro (cfr., oltre alla comunicazione della notizia di reato, in particolare le annotazioni di polizia in data 8 novembre 2022) nonché la puntuale lettura del contratto di noleggio dell'auto rivenuta nella loro disponibilità (pure sottoposta a perquisizione dopo l'arresto, tanto che nel verbale di arresto si fa generico riferimento al fatto che essa fosse stata noleggiata, senza specificare alcunché). Né la sintesi dell'occorso compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza di convalida consente di revocare in dubbio quanto sopra esposto (avendo il militare confermato che nella specie l'intervento - compiuto nel corso dell'attività di perlustrazione relativa a furti in danno di persone anziane già perpetrati nei giorni precedenti - ha avuto luogo direttamente all'esterno dell'esercizio della persona offesa, a seguito della segnalazione di un terzo e che in quella fase gli operanti hanno solo rinvenuto la refurtiva nello zaino della Coman, riconosciuto come proprio dalla stessa persona offesa). Ne deriva che non ricorre il vizio denunciato dalla Parte pubblica ricorrente.
Sentenza Cassazione n. 19911/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris