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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 26728/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RIDA Salah - imputato dei reati di cui agli a rtt. 171-ter

I. n. 633 del 1941 e 648, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 22/09/2023, con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'imputato perché non punibile air sensi dell'art. 131- bis cod. pen., censurando la mancanza di motivazione sulla presenza, nei supporti sequestrati, di opere protette dal diritto di autore; ritenuto che la difesa non si sia confrontata con quanto osservato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto integrata la fattispecie di reato avuto riguardo, tra l'altro, alle modalità di detenzione dei supporti (cfr. pag. 4): locuzione da riferire non solo a quanto subito dopo precisato in ordine alla collocazione dei cd all'interno di una carrozzina con cui l'imputato si trovava sulla pubblica via, ma anche a quanto premesso dalla stessa Corte d'Appello (pag. 3) in ordine al fatto che i supporti "erano custoditi in una bustina trasparente, che presentava la fotocopia della copertina dell'album originale"; ritenuto che tale ultimo riferimento, non contestato in alcun modo dalla difesa, sia indicativo di una detenzione di supporti illecitamente duplicati di opere protette, ciò che consente di ritenere immune da censure la sentenza impugnata; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in a, il 19 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RIDA Salah - imputato dei reati di cui agli a rtt. 171-ter I. n. 633 del 1941 e 648, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 22/09/2023, con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'imputato perché non punibile air sensi dell'art. 131- bis cod. pen., censurando la mancanza di motivazione sulla presenza, nei supporti sequestrati, di opere protette dal diritto di autore; ritenuto che la difesa non si sia confrontata con quanto osservato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto integrata la fattispecie di reato avuto riguardo, tra l'altro, alle modalità di detenzione dei supporti (cfr. pag. 4): locuzione da riferire non solo a quanto subito dopo precisato in ordine alla collocazione dei cd all'interno di una carrozzina con cui l'imputato si trovava sulla pubblica via, ma anche a quanto premesso dalla stessa Corte d'Appello (pag. 3) in ordine al fatto che i supporti "erano custoditi in una bustina trasparente, che presentava la fotocopia della copertina dell'album originale"; ritenuto che tale ultimo riferimento, non contestato in alcun modo dalla difesa, sia indicativo di una detenzione di supporti illecitamente duplicati di opere protette, ciò che consente di ritenere immune da censure la sentenza impugnata; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in a, il 19 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26728/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris