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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22831/2026

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a Corte d'appello di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d'appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA](a) per i reati previsti dagli artt. 477 e 482 cod. pen. perché con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare di una dittadi noleggio di autobus con conducente, contraffaceva tre nullaosta,apparentemente rilasciati dai comuni di Aquino e Castrocielo, necessari perreimmatricolare i mezzi da noleggiare, (b) per il reato previsto dagli artt. 81, 640cod. pen. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, conartifici e raggiri costituiti dalla contraffazione dei nullaosta descritti sub a),induceva in errore gli uffici della Motorizzazione civile di Frosinone e Roma circala reale sussistenza delle licenze necessarie per reimmatricolare tre autobus,ottenendo fraudolentemente le carte di circolazione necessarie per il noleggio.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore diPietro [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (artt. 477, 482 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della responsabilità per i reati di falso che sarebbe statariconosciuta solo sulla base del fatto che il ricorrente era titolare della ditta chegestiva il noleggio degli autobus fraudolentemente reimmatricolati senzanessun accertamento in ordine al suo concreto concorso; a ciò si aggiungevache la contraffazione riguarderebbe dei nullaosta che avrebbero potuto esserefacilmente verificati da parte degli Uffici della Motorizzazione civile ai quali eranostati presentati2.2. violazione di legge (artt. 417, 429 cod proc. pen., art. 640, comma 2cod. pen.) e vizio di motivazione: il reato non sarebbe stato contestato “in formachiara e precisa”; a ciò si aggiungeva che mancherebbe la prova del dannopatrimoniale patito dagli uffici della Motorizzazione civile indicati come entitruffati;2.3. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: l’assenza diprecedenti e la mancata quantificazione del danno avrebbero dovuto esserevalutati ai fini del riconoscimento delle attenuanti denegate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quantosi risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle proveposte a fondamento della conferma dell'accertamento di responsabilità, attivitàesclusa dal perimetro che delimita la cognizione affidata al Giudice di legittimità.A ciò si aggiunge che il ricorrente si è limitato a reiterare quanto allegato con laprima impugnazione presentando doglianze non sufficientemente specifiche inquanto carenti del confronto con le argomentazioni espresse sui punti devolutidalla sentenza impugnata.Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello con motivazione chenon si presta ad alcuna censura - in quanto priva di illogicità manifeste ecoerente con le emergenze processuali - rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unicapersona interessata a falsificare in nullaosta in quanto lo stesso, titolare delladitta “Autoservizi 99” che gestiva l’autonoleggio, era colui che aveva utilizzatotali documenti per ottenere fraudolentemente le reimmatricolazioni per autobusturistici con immatricolazione revocata; da tale incontestata premessa la Corteha desunto, tracciando un percorso argomentativo privo di illogicità manifeste,che non fosse verosimile che terzi, peraltro neanche indicati dal ricorrente,potessero avere disposto la realizzazione dei timbri recanti le impronte deicomuni di Castrocielo, Aquino e Livorno senza il concorso dell'interessato.

Talecompendio indiziario era univoco nell’indicare che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva cheessere colui che aveva disposto la realizzazione dei falsi nulla osta con i timbritrovati dalla polizia giudiziaria proprio nella sede della sua ditta (pag. 2 dellasentenza impugnata).Si tratta di una motivazione, priva di illogicità manifeste e coerente con leemergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede.1.2.

Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilitàin quanto, contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcuna aspecificità delcapo di imputazione riconducibile al fatto che non era stato espressamentecontestato indicato il comma 2 dell'art. 640 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara eprecisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo taleda consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesada parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo peril tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno partedel fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv.286023 – 01; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772 - 01; Sez. 5,n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741 - 01; Sez. 4, n. 34289 del25/02/2004, Mayer, Rv. 229070 - 01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, loghà,Rv. 269455 - 01).Nel caso in esame la descrizione della condotta contenuta nel capod'imputazione risulta chiara nell'indicare che fossero state indotte in errore leMotorizzazioni civili di Frosinone e di Roma e che, quindi, la truffa contestata nonpotesse che essere qualificata come truffa ai danni di enti pubblici.Infine, è manifestamente infondata la parte del motivo che deduce lamancanza di prova del danno patrimoniale patito dalle Motorizzazioni civiliindicate come enti truffati: sul punto il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che la truffa ai dannidella [OSCURATO:PERSONA] è integrata ogni volta che emerga un dannoimmediato ed effettivo di natura strettamente economico-patrimoniale, che puòconsistere anche nelle spese, negli esborsi e negli oneri finanziari sostenutidall’amministrazione nel rapporto con il decettore, sia nel dispendio di risorseumane ed economiche conseguente alla necessità, a fronte di una scopertatardiva dell'irregolarità, di revocare l'assegnazione dell'appalto ed adottare gliulteriori provvedimenti (Sez. 2, n. 25733 del 04/05/2017, Bosio, Rv. 270094 –01; Sez. 2, n. 10085 del 21/02/2008, Minci, Rv. 239507 - 01).La Corte di appello, nel rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, ha ritenutocorrettamente che fosse emerso con chiarezza il danno patito dagli uffici truffatitenuto conto del costo impiegato per gestire il procedimento amministrativoaperto in seguito alle richieste di reimmatricolazione fondate su documentazionefalsificata (pag. 2 della sentenza impugnata).1.3.Infine, non supera la soglia di ammissibilità neanche l'ultimo motivo conil quale si contesta il trattamento sanzionatorio e, segnatamente, il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche.Ribadito, in via preliminare, che l'applicazione delle circostanze attenuantigeneriche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativiconnotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo,dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (trale altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986).Nel caso in esame la Corte d'appello affermava che l'assenza di precedentipenali non potesse essere considerata come elemento decisivo per concedere ledei reati contestati, funzionali a consentire l’utilizzazione di mezzi di trasporto diplurime persone con autobus con immatricolazione revocata, sia la nonoccasionalità delle condotte contestate (pag. 2 della sentenza impugnata).3.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d'appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA](a) per i reati previsti dagli artt. 477 e 482 cod. pen. perché con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare di una dittadi noleggio di autobus con conducente, contraffaceva tre nullaosta,apparentemente rilasciati dai comuni di Aquino e Castrocielo, necessari perreimmatricolare i mezzi da noleggiare, (b) per il reato previsto dagli artt. 81, 640cod. pen. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, conartifici e raggiri costituiti dalla contraffazione dei nullaosta descritti sub a),induceva in errore gli uffici della Motorizzazione civile di Frosinone e Roma circala reale sussistenza delle licenze necessarie per reimmatricolare tre autobus,ottenendo fraudolentemente le carte di circolazione necessarie per il noleggio.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore diPietro [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (artt. 477, 482 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della responsabilità per i reati di falso che sarebbe statariconosciuta solo sulla base del fatto che il ricorrente era titolare della ditta chegestiva il noleggio degli autobus fraudolentemente reimmatricolati senzanessun accertamento in ordine al suo concreto concorso; a ciò si aggiungevache la contraffazione riguarderebbe dei nullaosta che avrebbero potuto esserefacilmente verificati da parte degli Uffici della Motorizzazione civile ai quali eranostati presentati2.2. violazione di legge (artt. 417, 429 cod proc. pen., art. 640, comma 2cod. pen.) e vizio di motivazione: il reato non sarebbe stato contestato “in formachiara e precisa”; a ciò si aggiungeva che mancherebbe la prova del dannopatrimoniale patito dagli uffici della Motorizzazione civile indicati come entitruffati;2.3. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: l’assenza diprecedenti e la mancata quantificazione del danno avrebbero dovuto esserevalutati ai fini del riconoscimento delle attenuanti denegate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quantosi risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle proveposte a fondamento della conferma dell'accertamento di responsabilità, attivitàesclusa dal perimetro che delimita la cognizione affidata al Giudice di legittimità.A ciò si aggiunge che il ricorrente si è limitato a reiterare quanto allegato con laprima impugnazione presentando doglianze non sufficientemente specifiche inquanto carenti del confronto con le argomentazioni espresse sui punti devolutidalla sentenza impugnata.Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello con motivazione chenon si presta ad alcuna censura - in quanto priva di illogicità manifeste ecoerente con le emergenze processuali - rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unicapersona interessata a falsificare in nullaosta in quanto lo stesso, titolare delladitta “Autoservizi 99” che gestiva l’autonoleggio, era colui che aveva utilizzatotali documenti per ottenere fraudolentemente le reimmatricolazioni per autobusturistici con immatricolazione revocata; da tale incontestata premessa la Corteha desunto, tracciando un percorso argomentativo privo di illogicità manifeste,che non fosse verosimile che terzi, peraltro neanche indicati dal ricorrente,potessero avere disposto la realizzazione dei timbri recanti le impronte deicomuni di Castrocielo, Aquino e Livorno senza il concorso dell'interessato. Talecompendio indiziario era univoco nell’indicare che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva cheessere colui che aveva disposto la realizzazione dei falsi nulla osta con i timbritrovati dalla polizia giudiziaria proprio nella sede della sua ditta (pag. 2 dellasentenza impugnata).Si tratta di una motivazione, priva di illogicità manifeste e coerente con leemergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede.1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilitàin quanto, contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcuna aspecificità delcapo di imputazione riconducibile al fatto che non era stato espressamentecontestato indicato il comma 2 dell'art. 640 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara eprecisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo taleda consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesada parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo peril tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno partedel fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv.286023 – 01; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772 - 01; Sez. 5,n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741 - 01; Sez. 4, n. 34289 del25/02/2004, Mayer, Rv. 229070 - 01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, loghà,Rv. 269455 - 01).Nel caso in esame la descrizione della condotta contenuta nel capod'imputazione risulta chiara nell'indicare che fossero state indotte in errore leMotorizzazioni civili di Frosinone e di Roma e che, quindi, la truffa contestata nonpotesse che essere qualificata come truffa ai danni di enti pubblici.Infine, è manifestamente infondata la parte del motivo che deduce lamancanza di prova del danno patrimoniale patito dalle Motorizzazioni civiliindicate come enti truffati: sul punto il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che la truffa ai dannidella [OSCURATO:PERSONA] è integrata ogni volta che emerga un dannoimmediato ed effettivo di natura strettamente economico-patrimoniale, che puòconsistere anche nelle spese, negli esborsi e negli oneri finanziari sostenutidall’amministrazione nel rapporto con il decettore, sia nel dispendio di risorseumane ed economiche conseguente alla necessità, a fronte di una scopertatardiva dell'irregolarità, di revocare l'assegnazione dell'appalto ed adottare gliulteriori provvedimenti (Sez. 2, n. 25733 del 04/05/2017, Bosio, Rv. 270094 –01; Sez. 2, n. 10085 del 21/02/2008, Minci, Rv. 239507 - 01).La Corte di appello, nel rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, ha ritenutocorrettamente che fosse emerso con chiarezza il danno patito dagli uffici truffatitenuto conto del costo impiegato per gestire il procedimento amministrativoaperto in seguito alle richieste di reimmatricolazione fondate su documentazionefalsificata (pag. 2 della sentenza impugnata).1.3.Infine, non supera la soglia di ammissibilità neanche l'ultimo motivo conil quale si contesta il trattamento sanzionatorio e, segnatamente, il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche.Ribadito, in via preliminare, che l'applicazione delle circostanze attenuantigeneriche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativiconnotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo,dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (trale altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986).Nel caso in esame la Corte d'appello affermava che l'assenza di precedentipenali non potesse essere considerata come elemento decisivo per concedere ledei reati contestati, funzionali a consentire l’utilizzazione di mezzi di trasporto diplurime persone con autobus con immatricolazione revocata, sia la nonoccasionalità delle condotte contestate (pag. 2 della sentenza impugnata).3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
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