CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1159/2019 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 7/02/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania accoglieval’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della PromaritimaNumero registro generale 27387/2019Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 16497/2026Data pubblicazione 27/05/2026Consultoria e [OSCURATO:PERSONA], contro un avviso diaccertamento Ires, Irap e Iva, relativo all’anno di imposta 2011, edemesso nei confronti della stessa quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA].r.l., società cancellata dal registro delle imprese in data 3/01/2012.Evidenziava l’ammissibilità dell’appello erariale e del deposito inappello dei documenti da parte dell’ufficio; che se le indagini dellaGuardia di Finanza erano avvenute interloquendo con gli organi dellasocietà estinta, però l’invito a comparire dell’Agenzia era statonotificato alla società incorporante, con conseguente insussistenzadella violazione del contraddittorio; che la ricorrente non avevacontestato il merito della pretesa né depositato documentazione percui, mancando anche la dichiarazione dei redditi, era legittimol’accertamento induttivo.2. Contro tale decisione la società propone ricorso affidato a quattromotivi, ai quali l’Agenzia delle entrate oppone controricorso.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 10aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso per difetto di interesse, proposta dall’Agenzia delle entrate inrelazione alla circostanza che la ricorrente non abbia impugnato lestatuizioni relative al merito della causa, ad essa sfavorevoli.Del tutto legittimamente, infatti, la parte ha indirizzato le propriecensure a questioni processuali e a questioni di validità formaledell’avviso di accertamento, potenzialmente idonee a condurre a unesito comunque ad essa favorevole.2. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 53 d.lgs. n.546 del 1992, censurando la decisione ove ha ritenuto che l’appelloerariale contenente la riproposizione delle stesse argomentazioni posteNumero registro generale 27387/2019Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 16497/2026Data pubblicazione 27/05/2026a sostegno della domanda disattesa dal primo giudice assolvessel’onere di specificità previsto da tale disposizione.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario,ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre inappello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno dellalegittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, inquanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimitàdell’avviso di accertamento annullato (come affermato dallo stessoodierno ricorrente), è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazionespecifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n.4646/2025; Cass. n. 6309/2022; Cass. n. 7369/2017; Cass. n.3064/2012).3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 12, comma7, della legge n. 212 del 2000; si deduce che il PVC della Guardia dimotivazione” dell’avviso di accertamento, è stato notificato alla societàincorporata, dopo la sua cancellazione dal Registro delle imprese, percui essa non ne ha avuto conoscenza, il che avrebbe inciso anche sullamancata corretta attivazione del contraddittorio procedimentale.3.1. Il motivo è in parte fondato nei seguenti termini.La CTR non ha negato la necessità del contraddittorio ma, dopoaver evidenziato che le indagini della Guardia di finanza si erano svoltecoinvolgendo solo gli organi della società ormai cancellata, ha ritenutoche l’onere di attivazione del contraddittorio, una volta avvenuta lacancellazione, fosse stato assolto con la notifica dell’invito a compariree a produrre documentazione al legale rappresentante della societàincorporante, accertandone, come si vedrà, l’intervenuta notificazione.La ricorrente deduce però che l’avviso utilizzava il PVC il cuicontenuto non era da lei conosciuto né poteva essere conoscibile daNumero registro generale 27387/2019Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 16497/2026Data pubblicazione 27/05/2026parte della società incorporante e che era stato notificato (solo) allasocietà ormai cancellata.La CTR non risulta aver esaminato la questione alla luce di talielementi, nulla dicendo sul contenuto della istanza rivolta alla societàe se essa consentisse di superare la mancata conoscenza del pvc e lasua notificazione alla società cancellata, e se l’avviso di accertamentonotificato alla ricorrente riportasse il contenuto essenziale del pvc nonallegato.4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 60, comma4, d.P.R. n. 600 del 1973; la censura attiene alla notifica dell’invito aprodurre documentazione che, rimasto inesitato, avrebbe legittimatol’accertamento induttivo. Si deduce che la CTR non avrebbe tenutoconto delle doglianze della parte appellata che avrebbero dovutoindurre a ritenere viziata la notificazione.4.1. Il motivo è inammissibile.La CTR ha dato conto che «l’Agenzia ha prodotto la documentazioneprobante l’avvenuta notifica a comparire alla Promaritima. Le notifichealla Promaritima sono state tentate in tutte le sede della società, sia inItalia che in Portogallo, sia alla sede legale della società che all’indirizzodel suo legale rappresentante come risulta dalla documentazioneprodotta che la società Promaritima non ha disconosciuto né ha negatoil rispetto di tutte le formalità ed adempimenti necessari per laregolarità della procedura notificatoria; le comunicazioni non sonostate ritirate dalla società Promaritima ma ciò è irrilevante ove ilprocedimento notificatorio sia stato eseguito in modo corretto come ènel caso di specie».Il motivo, in larga parte, evidenzia una serie di elementi in fatto,relativi alla notificazione nei confronti degli amministratori della societàincorporata, senza alcuna indicazione della rilevanza di tali elementi eNumero registro generale 27387/2019Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 16497/2026Data pubblicazione 27/05/2026della loro spendita nel processo; non pare confrontarsi con quantostatuito in sentenza, contenendo plurimi riferimenti all’avviso diaccertamento nonché ad una notifica avvenuta a Napoli, ma senzaalcun altro riferimento; la mancata descrizione o riproduzione deidocumenti ritenuti rilevanti dalla CTR rende del tutto generiche einapprezzabili tali censure; infine, la parte neanche indica qualisarebbero state le doglianze mosse alla notificazione e di cui la CTR,che dato conto della regolare notifica proprio alla odierna ricorrente,non avrebbe tenuto conto.5. Con il quarto motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 58, commi 1e 2, d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenereammissibile la produzione in appello dei documenti non prodottidall’Agenzia tempestivamente in primo grado.5.1. Il motivo è manifestamente infondato.Infatti, nella vigenza dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 (antecedentealla novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 220 del 2023,inapplicabile ratione temporis), che prevede espressamente che «èfatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti», lacostante giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, alla luce delprincipio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civileordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima, che nelgrado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cuiall’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art.58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrreliberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino sepreesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancataproduzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad essenon imputabile (cfr. Cass. n. 297/2025; Cass. 12498/2024; Cass. n.Numero registro generale 27387/2019Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 16497/2026Data pubblicazione 27/05/202633573/2022; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n.18103/2021).6. Concludendo, il ricorso va accolto nel suo secondo motivo neitermini indicati, rigettati gli altri, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo nei termini di cui in motivazione,rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto, rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvederesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]