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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15490/2026

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a sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 233/2025 depositatail 10/2/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza resa in applicazionedell’art. 702-ter cod. proc. civ. del 28 aprile 2022, dichiarava, nei confrontidel fallimento della ditta Mondowind di [OSCURATO:PERSONA], l'inefficacia ex art.64 l. fall. dell'atto del 24 febbraio 2017 per notar Galeota (rep n. 128.669,Numero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026raccolta n. 30.216) con cui il fallito aveva donato alle figlie [OSCURATO:PERSONA], riservandosi il diritto di abitazione, alcune porzionifacenti parte di un fabbricato ubicato nel Comune di Bagno dell'Aquila,frazione Civita, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12.2.

La Corte distrettuale di Ancona rigettava l’appello presentato dalGraziani avverso questa statuizione.Riteneva, in particolare, che il disposto dell’art. 64, comma 2, l. fall., purdelineando un rimedio stragiudiziale più proficuo e di immediata attuazioneove il bene è direttamente appreso all’attivo fallimentare e l’appendicecontenziosa è posticipata ed eventuale, non conferisce ad esso il connotatodell’esclusività, sottolineando come nessuna norma precludesse al curatoredi tralasciare la strada della trascrizione della sentenza dichiarativa difallimento ed agire direttamente in giudizio onde conseguire la dichiarazionedi inefficacia dell’atto a titolo gratuito.Osservava, sulla base del contenuto del ricorso ex art. 702-bis cod. proc.civ., che la procedura attrice aveva chiesto la revoca della donazione aisensi dell’art. 64 l. fall., in maniera tale da rendere evidente il suo propositodi conseguire l’utilità sostanziale e processuale della dichiarazione diinefficacia relativa dell’atto negoziale.Aggiungeva che anche qualora si fosse voluto ritenere che l’istanzapresentata avesse avuto ad oggetto la richiesta di una pronuncia costitutiva,come sostenuto dall’appellante, non vi sarebbe stata comunque alcunalesione del principio della domanda di cui all’art. 112 cod. proc. civ., datoche una simile azione include in sé la richiesta del più limitato petitum delladichiarazione di inefficacia relativa.Osservava, infine, che l’atto a titolo gratuito era stato compiuto a fronte diun patrimonio netto del disponendo sostanzialmente pari a zero, sì darisultare non connotato dal requisito della proporzionalità.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di talesentenza, pubblicata in data 10 febbraio 2025, prospettando cinque motiviNumero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso fallimento della dittaMondowind di [OSCURATO:PERSONA].Le intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quantola Corte distrettuale ha omesso di pronunziare sull’ eccezione, propostadall’appellante, di carenza di interesse ad agire del fallimento, tenuto conto,da un lato, che l’art. 64 l. fall. non attribuisce alla procedura il diritto apromuovere un’azione giudiziaria, ma prevede un procedimentostragiudiziale da eseguirsi mediante trascrizione, dall’altro che nessunautilità, giuridicamente apprezzabile e necessitante l’intervento giudiziario,sorreggeva l’azione intrapresa.4.2 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e64 l. fall., non essendo ravvisabile un interesse ad agire ove l’ordinamentogarantisca rimedi stragiudiziali per conseguire l’utilità perseguita.5.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto diconnessione che li unisce, non meritano accoglimento5.1 Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di unaquestione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessapronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande dimerito, e non può assurgere, quindi, a causa autonoma di nullità dellasentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) delladecisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., inquanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudicante allaquestione sollevata dalla parte (Cass. 7406/2014).Numero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026La questione posta dalla prima censura ha carattere processuale e, dunque,la denuncia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non le si addice,rendendo inammissibile il mezzo.Peraltro, la Corte territoriale, dopo aver dato atto (nel riportare leconclusioni dell’appellante) che era stata sollecitata la declaratoria diinammissibilità della domanda di revocatoria ai sensi dell’art. 64 l. fall. permancanza di interesse ad agire, si è limitata – in effetti – a rilevare che ilrimedio stragiudiziale previsto dall’art. 64, comma 2, l. fall. non avevacarattere esclusivo, in quanto il curatore aveva comunque la possibilità diagire direttamente in giudizio onde conseguire la dichiarazione di inefficaciadell’atto a titolo gratuito.Il mancato, esplicito, vaglio dell’eccezione proposta non implica alcunaomissione giuridicamente rilevante.Invero, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione(connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità(ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio) quando debba ritenersi che taliquestioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (Cass.7406/2014).Nel caso di specie la Corte d'appello ha espressamente riconosciuto che ilcuratore poteva comunque agire direttamente in giudizio al fine di vederaccertata l’inefficacia dell’atto a titolo gratuito e in questo modo hariconosciuto la legittimazione e l’interesse di quest’ultimo a conseguire – invia alternativa alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento etramite l'intervento del giudice – un accertamento dell’inefficacia dell’atto atitolo gratuito compiuto dal fallito, ritenendo implicitamente infondatal’eccezione sollevata.5.2 La soluzione così data dalla Corte d’appello alla questione sollevatarisulta altresì condivisibile.Infatti, la norma in questione (secondo cui «i beni oggetto degli atti di cuial primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento medianteNumero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Nel caso di cui alpresente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso latrascrizione a norma dell'articolo 36») attribuisce una peculiare facoltà alcuratore, ma non gli preclude affatto di far ricorso ai rimedi ordinari,cosicché egli ha a sua disposizione due modi per far valere l’inefficacia: inun caso attraverso un sistema che consente un’immediata e direttaacquisizione dei beni all’attivo della procedura mediante trascrizione,rimandando ad una eventuale fase successiva ogni contestazione da partedegli interessati, nell’altro proponendo un’azione di merito finalizzataall’accertamento – con sentenza dichiarativa -dell’inefficacia ex legeprevista dal primo capoverso.6.1 Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata ex artt. 132, comma2, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in ragione al carattereapparente della motivazione con riguardo alla interpretazione delladomanda, non essendo dato comprendere quali elementi testuali del ricorsointroduttivo siano stati posti a fondamento della conclusione della Corteanconetana.6.2 Con il quarto motivo la sentenza impugnata è censurata, ex art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in quanto la Corte distrettuale ha ricondotto la diversità fra domanda diaccertamento e una domanda costitutiva a una “differenza quantitativa”piuttosto che a una “differenza qualitativa”.7.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano l’uno infondato,l’altro inammissibile.7.1 La motivazione della decisione assume carattere solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioNumero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 22232/2016).Nel caso di specie la Corte di merito ha rappresentato che all’internodell’atto introduttivo del giudizio era stata richiesta “la revoca delladonazione ai sensi dell’art. 64 L.F.” e proprio il richiamo del disposto diquesta norma (secondo cui «sono privi di effetto rispetto ai creditori, secompiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, glisostanziale e processuale della dichiarazione di inefficacia relativa dell’attonegoziale” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).Una simile spiegazione è del tutto idonea a rappresentare con chiarezza ildato testuale dell’atto introduttivo valorizzato e l’iter logico-intellettivoseguito dai giudici distrettuali per arrivare alla decisione.Giova poi ricordare che il controllo dell’esistenza di una motivazione nel suocontenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragionisu cui la statuizione assunta si fonda, non equivale alla revisione delragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice aduna determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò sitradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento deglielementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto(Cass. 16526/2016).7.2 La Corte distrettuale ha espressamente chiarito che le ulteriorivalutazioni compiute al fine di rigettare il secondo motivo di appellovenivano fatte “per mera ipotesi”, nel caso in cui si fosse voluto aderire alledifese dell’appellante.Si tratta, dunque, di una argomentazione svolta ad abundantiam volta asostenere che l’adesione alla tesi sviluppata con l’impugnazione – e giàrigettata – non avrebbe comunque condotto all’accoglimento dell’appello.L’odierno ricorrente non ha interesse a censurare una simileargomentazione.Numero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026Infatti, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorsoche censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta adabundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi dellamedesima; un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello,che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendoimproduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso percassazione, per difetto di interesse (Cass. 8755/2018).8.

Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso frale parti, relativo al patrimonio del fallito e rilevante ai sensi dell’art. 64, 1°comma, l. fall.: la Corte distrettuale ha omesso di accertare – spiega partericorrente - la totalità del patrimonio del Graziani, trascurando del tutto ilsuo patrimonio personale e in particolare le quote societarie di cui questiera titolare, e si è limitata ad esaminare soltanto l’eredità paterna, reputata,erroneamente (in evidente contrasto con le dichiarazioni delle parti e con idocumenti), rappresentativa dell’intero patrimonio del donante alla datadella donazione.9.

Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, infatti, lamenta la mancata considerazione, nell’economia dellavalutazione concernente la proporzionalità della liberalità all’entità del suopatrimonio, delle quote sociali di cui egli era titolare e, più in generale, delsuo patrimonio, ma non indica alcun atto o documento prodotto cherappresentasse la titolarità di queste quote (dato che, per espressaindicazione del mezzo in esame, nella relazione ex art. 33 l. fall. si parlavasoltanto di “molteplici altre attività d’impresa facenti capo alla persona delfallito”, mentre nell’atto introduttivo del giudizio si faceva riferimento,genericamente, ad “altre attività e cariche sociali”) o l’esistenza di undiverso patrimonio.Peraltro, lo stesso ricorrente non ha in alcun modo spiegato come e quandofossero stati indicati elementi di qualsiasi tipo idonei a consentire diNumero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026apprezzare la valenza patrimoniale delle partecipazioni di cui in questa sedesi lamenta l’omesso esame (cfr. Cass., Sez.

U., 8053/2014).10.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 29 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 233/2025 depositatail 10/2/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza resa in applicazionedell’art. 702-ter cod. proc. civ. del 28 aprile 2022, dichiarava, nei confrontidel fallimento della ditta Mondowind di [OSCURATO:PERSONA], l'inefficacia ex art.64 l. fall. dell'atto del 24 febbraio 2017 per notar Galeota (rep n. 128.669,Numero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026raccolta n. 30.216) con cui il fallito aveva donato alle figlie [OSCURATO:PERSONA], riservandosi il diritto di abitazione, alcune porzionifacenti parte di un fabbricato ubicato nel Comune di Bagno dell'Aquila,frazione Civita, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12.2. La Corte distrettuale di Ancona rigettava l’appello presentato dalGraziani avverso questa statuizione.Riteneva, in particolare, che il disposto dell’art. 64, comma 2, l. fall., purdelineando un rimedio stragiudiziale più proficuo e di immediata attuazioneove il bene è direttamente appreso all’attivo fallimentare e l’appendicecontenziosa è posticipata ed eventuale, non conferisce ad esso il connotatodell’esclusività, sottolineando come nessuna norma precludesse al curatoredi tralasciare la strada della trascrizione della sentenza dichiarativa difallimento ed agire direttamente in giudizio onde conseguire la dichiarazionedi inefficacia dell’atto a titolo gratuito.Osservava, sulla base del contenuto del ricorso ex art. 702-bis cod. proc.civ., che la procedura attrice aveva chiesto la revoca della donazione aisensi dell’art. 64 l. fall., in maniera tale da rendere evidente il suo propositodi conseguire l’utilità sostanziale e processuale della dichiarazione diinefficacia relativa dell’atto negoziale.Aggiungeva che anche qualora si fosse voluto ritenere che l’istanzapresentata avesse avuto ad oggetto la richiesta di una pronuncia costitutiva,come sostenuto dall’appellante, non vi sarebbe stata comunque alcunalesione del principio della domanda di cui all’art. 112 cod. proc. civ., datoche una simile azione include in sé la richiesta del più limitato petitum delladichiarazione di inefficacia relativa.Osservava, infine, che l’atto a titolo gratuito era stato compiuto a fronte diun patrimonio netto del disponendo sostanzialmente pari a zero, sì darisultare non connotato dal requisito della proporzionalità.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di talesentenza, pubblicata in data 10 febbraio 2025, prospettando cinque motiviNumero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso fallimento della dittaMondowind di [OSCURATO:PERSONA].Le intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quantola Corte distrettuale ha omesso di pronunziare sull’ eccezione, propostadall’appellante, di carenza di interesse ad agire del fallimento, tenuto conto,da un lato, che l’art. 64 l. fall. non attribuisce alla procedura il diritto apromuovere un’azione giudiziaria, ma prevede un procedimentostragiudiziale da eseguirsi mediante trascrizione, dall’altro che nessunautilità, giuridicamente apprezzabile e necessitante l’intervento giudiziario,sorreggeva l’azione intrapresa.4.2 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e64 l. fall., non essendo ravvisabile un interesse ad agire ove l’ordinamentogarantisca rimedi stragiudiziali per conseguire l’utilità perseguita.5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto diconnessione che li unisce, non meritano accoglimento5.1 Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di unaquestione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessapronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande dimerito, e non può assurgere, quindi, a causa autonoma di nullità dellasentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) delladecisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., inquanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudicante allaquestione sollevata dalla parte (Cass. 7406/2014).Numero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026La questione posta dalla prima censura ha carattere processuale e, dunque,la denuncia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non le si addice,rendendo inammissibile il mezzo.Peraltro, la Corte territoriale, dopo aver dato atto (nel riportare leconclusioni dell’appellante) che era stata sollecitata la declaratoria diinammissibilità della domanda di revocatoria ai sensi dell’art. 64 l. fall. permancanza di interesse ad agire, si è limitata – in effetti – a rilevare che ilrimedio stragiudiziale previsto dall’art. 64, comma 2, l. fall. non avevacarattere esclusivo, in quanto il curatore aveva comunque la possibilità diagire direttamente in giudizio onde conseguire la dichiarazione di inefficaciadell’atto a titolo gratuito.Il mancato, esplicito, vaglio dell’eccezione proposta non implica alcunaomissione giuridicamente rilevante.Invero, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione(connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità(ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio) quando debba ritenersi che taliquestioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (Cass.7406/2014).Nel caso di specie la Corte d'appello ha espressamente riconosciuto che ilcuratore poteva comunque agire direttamente in giudizio al fine di vederaccertata l’inefficacia dell’atto a titolo gratuito e in questo modo hariconosciuto la legittimazione e l’interesse di quest’ultimo a conseguire – invia alternativa alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento etramite l'intervento del giudice – un accertamento dell’inefficacia dell’atto atitolo gratuito compiuto dal fallito, ritenendo implicitamente infondatal’eccezione sollevata.5.2 La soluzione così data dalla Corte d’appello alla questione sollevatarisulta altresì condivisibile.Infatti, la norma in questione (secondo cui «i beni oggetto degli atti di cuial primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento medianteNumero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui alpresente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso latrascrizione a norma dell'articolo 36») attribuisce una peculiare facoltà alcuratore, ma non gli preclude affatto di far ricorso ai rimedi ordinari,cosicché egli ha a sua disposizione due modi per far valere l’inefficacia: inun caso attraverso un sistema che consente un’immediata e direttaacquisizione dei beni all’attivo della procedura mediante trascrizione,rimandando ad una eventuale fase successiva ogni contestazione da partedegli interessati, nell’altro proponendo un’azione di merito finalizzataall’accertamento – con sentenza dichiarativa -dell’inefficacia ex legeprevista dal primo capoverso.6.1 Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata ex artt. 132, comma2, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in ragione al carattereapparente della motivazione con riguardo alla interpretazione delladomanda, non essendo dato comprendere quali elementi testuali del ricorsointroduttivo siano stati posti a fondamento della conclusione della Corteanconetana.6.2 Con il quarto motivo la sentenza impugnata è censurata, ex art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in quanto la Corte distrettuale ha ricondotto la diversità fra domanda diaccertamento e una domanda costitutiva a una “differenza quantitativa”piuttosto che a una “differenza qualitativa”.7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano l’uno infondato,l’altro inammissibile.7.1 La motivazione della decisione assume carattere solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioNumero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).Nel caso di specie la Corte di merito ha rappresentato che all’internodell’atto introduttivo del giudizio era stata richiesta “la revoca delladonazione ai sensi dell’art. 64 L.F.” e proprio il richiamo del disposto diquesta norma (secondo cui «sono privi di effetto rispetto ai creditori, secompiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, glisostanziale e processuale della dichiarazione di inefficacia relativa dell’attonegoziale” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).Una simile spiegazione è del tutto idonea a rappresentare con chiarezza ildato testuale dell’atto introduttivo valorizzato e l’iter logico-intellettivoseguito dai giudici distrettuali per arrivare alla decisione.Giova poi ricordare che il controllo dell’esistenza di una motivazione nel suocontenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragionisu cui la statuizione assunta si fonda, non equivale alla revisione delragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice aduna determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò sitradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento deglielementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto(Cass. 16526/2016).7.2 La Corte distrettuale ha espressamente chiarito che le ulteriorivalutazioni compiute al fine di rigettare il secondo motivo di appellovenivano fatte “per mera ipotesi”, nel caso in cui si fosse voluto aderire alledifese dell’appellante.Si tratta, dunque, di una argomentazione svolta ad abundantiam volta asostenere che l’adesione alla tesi sviluppata con l’impugnazione – e giàrigettata – non avrebbe comunque condotto all’accoglimento dell’appello.L’odierno ricorrente non ha interesse a censurare una simileargomentazione.Numero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026Infatti, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorsoche censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta adabundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi dellamedesima; un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello,che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendoimproduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso percassazione, per difetto di interesse (Cass. 8755/2018).8. Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso frale parti, relativo al patrimonio del fallito e rilevante ai sensi dell’art. 64, 1°comma, l. fall.: la Corte distrettuale ha omesso di accertare – spiega partericorrente - la totalità del patrimonio del Graziani, trascurando del tutto ilsuo patrimonio personale e in particolare le quote societarie di cui questiera titolare, e si è limitata ad esaminare soltanto l’eredità paterna, reputata,erroneamente (in evidente contrasto con le dichiarazioni delle parti e con idocumenti), rappresentativa dell’intero patrimonio del donante alla datadella donazione.9. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, infatti, lamenta la mancata considerazione, nell’economia dellavalutazione concernente la proporzionalità della liberalità all’entità del suopatrimonio, delle quote sociali di cui egli era titolare e, più in generale, delsuo patrimonio, ma non indica alcun atto o documento prodotto cherappresentasse la titolarità di queste quote (dato che, per espressaindicazione del mezzo in esame, nella relazione ex art. 33 l. fall. si parlavasoltanto di “molteplici altre attività d’impresa facenti capo alla persona delfallito”, mentre nell’atto introduttivo del giudizio si faceva riferimento,genericamente, ad “altre attività e cariche sociali”) o l’esistenza di undiverso patrimonio.Peraltro, lo stesso ricorrente non ha in alcun modo spiegato come e quandofossero stati indicati elementi di qualsiasi tipo idonei a consentire diNumero registro generale 7607/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 15490/2026Data pubblicazione 21/05/2026apprezzare la valenza patrimoniale delle partecipazioni di cui in questa sedesi lamenta l’omesso esame (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014).10. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 29 aprile 2026.Il Presidente
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