CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e del Ministero resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Bari, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita in carcere dal 21 aprile 2016 al 6 giugno 2016 ed agli arresti domiciliari dal 6 giugno 2016 al 17 gennaio 2018. 2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare per il reato di tentata estorsione aggravata, a cui erano connesse le imputazioni per detenzione illegale di armi e danneggiamento seguito da incendio, è stato assolto in primo grado. 3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, individuando una condotta gravemente colposa dell'istante, causalmente rilevante ai fini dell'adozione della misura cautelare, nella conversazione telefonica del 31 gennaio 2016, in cui l'istante ha confidato ad un amico, interessato alle vicende collegate alla masseria, essere stato inviato un messaggio, precisando, però, non poterne parlare per telefono, in considerazione dei controlli delle forze dell'ordine (più precisamente [OSCURATO:PERSONA] ha detto: "Qua succedeva la guerra, Raffaè! Perché qua nel giorno che sono andato a togliere i mobili, Raffaè, è successo il casino"; alla domanda dell'interlocutore sulla possibilità di riacquisto, da parte dei debitori esecutati, del bene, ha proseguito: "Raffaé, il messaggio l'abbiamo mandato! Allora perché ti dico, per telefono non ti posso dire niente! Perché tengo il telefono sotto controllo, sti bastardi stanno attenti a me.....l'ha fermato il maresciallo a mio suocero qualche giorno fa...dice..tuo genero li ha minacciati a quelli"). Nel provvedimento impugnato si legge che "la richiamata conversazione telefonica suonava in apparenza come una precisa conferma del contenuto della denuncia presentata dalle parti offese e non a caso essa rappresenta il primo elemento valorizzato nella motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare". In particolare le persone offese, aggiudicatarie di una masseria, avevano dichiarato di aver subito minacce finalizzate alla restituzione del bene e che il loro avvocato era stato avvicinato dal ricorrente, che, con toni minacciosi, gli aveva intimato di ritrasferire la masseria ai debitori esecutati. 4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato: 1) l'erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte territoriale rigettato l'istanza (accolta, invece, nei confronti dei coimputati) in considerazione della intercettazione telefonica del 31 gennaio 2016 (che, secondo il ragionamento svolto, avrebbe contribuito ad ingenerare l'errore dell'autorità giudiziaria), senza, tuttavia, individuare la colpa grave dell'istante, che non può consistere in una conversazione, a cui è stato attribuito un significato erroneo sia dal giudice della cautela sia da quello delle riparazione, che non ha tenuto conto né dell'accertamento dei giudici di merito né della precisazioni immediatamente fornite in sede di interrogatorio di garanzia; 2) la carenza totale della motivazione, che consiste nella mera esposizione dei fatti e dei reati attribuiti all'istante. 5.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il Ministero resistente ha chiesto, invece, rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambe le censure sono infondate. 2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Tale principio va, tuttavia, collegato al diverso piano di indagine del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello penale: difatti, come già sottolineato, il giudice della riparazione non può affermare avvenuti fatti esclusi dal giudice del merito, ma semplicemente può attribuire a circostanze emerse nel giudizio di merito un diverso valore probatorio con riferimento alle diverse condotte che integrano la condizione ostativa all'indennizzo richiesto. 3. Nel caso di specie, la decisione è conforme a tali principi, atteso che il giudice della riparazione ha individuato, con una motivazione affatto lacunosa ed, al contrario, esaustiva, coerente e non manifestamente illogica, una condotta gravemente colposa dell'istante (diversa da quella integrante il reato contestato), che, da un lato, non è stata esclusa dal giudice di merito e, dall'altro lato, ha inciso nell'adozione del provvedimento cautelare ("la richiamata conversazione ... rappresenta il primo e principale elemento valorizzato nella motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare"). La seconda censura, con cui si è denunciata la carenza di motivazione, è, pertanto, infondata. 4. Parimenti è infondata la prima doglianza, con cui si è denunciata la violazione di legge, lamentandosi l'assenza di colpa grave. Come già evidenziato, la colpa grave dell'istante è stata ravvisata nel linguaggio usato da [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione intercettata: un linguaggio fortemente allusivo a comportamenti violenti e minacciosi nei confronti delle acquirenti della masseria, nonostante la piena consapevolezza, da parte sua, delle indagini e della circostanza che il suo telefono fosse sotto controllo (anzi con l'esplicito riferimento, quasi provocatorio, alla circostanza delle intercettazioni in corso). Invero, sebbene la mera comunicazione con terze persone integri l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito e non possa, quindi, costituire, in linea di massima, un comportamento gravemente colposo, è configurabile una grave imprudenza e negligenza laddove la conversazione sia collegata ad attività illecite (sia pure diverse dal reato) o a frequentazioni e situazioni equivoche. La giurisprudenza di legittimità ha così ritenuto che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (v., tra le altre, Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 23/01/2017, Aga, Rv. 268954 - 01, in un caso in cui dalle conversazioni intercettate era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto della sostanza stupefacente, circostanza cui egli nel corso delle indagini non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti). Nel caso di specie, la decisione della Corte di appello è, pertanto, corretta, in quanto la colpa grave non è stata identificata nella mera comunicazione, ma nel tono allusivo alle minacce e soprattutto nella esplicita manifestazione della volontà di non parlare a telefono a causa dei controlli delle forze dell'ordine. Soprattutto quest'ultimo comportamento, posto in essere in modo consapevole e volontario, a prescindere delle intenzioni dell'istante, si è tradotto, dal punto di vista oggettivo, in una grave imprudenza e negligenza, trattandosi di una condotta tendenzialmente ostile e provocatoria nei confronti delle forze dell'ordine, idonea, peraltro, a creare il sospetto del coinvolgimento nella vicenda penale. Né rileva l'accoglimento della domanda di indennizzo proposta da altri coimputati, che, a differenza dell'istante, evidentemente non hanno posto in essere alcuna condotta gravemente imprudente. I relativi provvedimenti non sono stati, peraltro, prodotti. 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, liquidate in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro mille.