CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26763/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MASSIMINO e Santo MASSIMINO, quali soci della "[OSCURATO:SOCIETA].", già in liquidazione volontaria e cancellata dal Registro delle imprese presso la CCIA, di Catania dal 4 febbraio 2013, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CFIFNC50C29F2240) del Foro di Cassino e all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Catania ed elettivamente domiciliati a Roma, in Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 72 (presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]); - controricorrenti — -avverso la sentenza n. 932/05/2020 emessa dalla CTR Sicilia in data 13/02/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania (avverso l'avviso di accertamento riferito all'anno di imposta 2007. 2. La CTP accoglieva ricorso ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento, in quanto non vi era la prova che il funzionario che aveva sottoscritto l'atto fosse munito di valida delega 3. Sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana dichiarava inammissibile l'appello, in quanto notificato presso il domicilio eletto dalla società che risultava estinta per cancellazione dal registro delle imprese. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo di impugnazione denuncia l'Agenzia delle Entrate la violazione degli artt. 299, 300, 330, 1, comma 2, e 40 del d.lvo 546/1992 nr. 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere inesistente la notifica effettuata alla società estinta, in quanto tale evento non era stato dichiarato in udienza dal difensore della società. 1.1. Il motivo è fondato.La CTR ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, essendo stato notificato presso il domicilio eletto dalla società, cancellata dal registro delle imprese oltttDcL in data 4/2/2013 prima che la causa di primo grado fosse stata rlUta con sentenza pronunciata il 30/6/2014 e depositata il 23/7/2014. La cancellazione dal Registro delle Imprese di una società la quale è parte di un giudizio pendente rappresenta un evento il quale comporta l'interruzione del processo, previa dichiarazione da parte del procuratore costituito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, hanno testualmente affermato: «non v'è motivo per non ritenere applicabili a tale fattispecie (società cancellata in corso di causa dal Registro delle Imprese) le disposizioni dettate dall'art. 299 c.p.c. e segg., in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa (così anche Cass. 16 maggio 2012, n. 7676). La perdita della capacità di stare in giudizio, cui dette norme alludono, è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa; e ricorrono qui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato la suaccennata disciplina dell'interruzione e dell'eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte». Sostiene parte ricorrente che la perdita di capacità non è stata mai dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, nonostante l'evento fosse anteriore all'udienza di trattazione. L'oggetto della controversia è, quindi, costituito dalla validità o meno della notifica dell'atto di appello effettuata presso il difensore domiciliatario della società cancellata nel corso del giudizio di primo grado, evento equiparabile ad uno di quelli previsti dall'ad 299 c.p.c., senza che la causa di perdita della capacità di stare in giudizio sia stata dichiarata dal procuratore. La questione risulta essere stata risolta dalla decisione a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art.299 c.p.c., da parte del notificante (SAI n. 15295, 04/07/2014; vedi anche Cass. 20964/2018). 2. La CTR ha fatto malgoverno di tali principi. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, anche per le spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia - sez. staccata Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in