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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21982/2026

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ivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 87,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - Agenzia Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 1171/2022pubblicata il 10/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026Svolgimento del processo1.

Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Genova l’attore quiresistente [OSCURATO:PERSONA] assumeva che, con atto ricevuto dalnotaio Chiabrera il 17 febbraio 2010, unitamente ad Antonio (talvoltaindicato in atti anche come Antonino) [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto a SaraArvigo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeRampino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laquota pro indiviso di 2/15 dell’immobile sito in Genova, [OSCURATO:PERSONA] 10,int. 1, per il corrispettivo complessivo di € 39.500,00, pari a €19.750,00 per ciascun co-venditore.

Deduceva che tale importo erastato versato dagli acquirenti mediante assegno circolare nontrasferibile n. 51 00327290-06, tratto su [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eintestato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affinché fosse imputato, in partiuguali, alle posizioni debitorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cheavevano costituito ipoteca sulle proprie quote e che, in prossimità delrogito, il notaio era stato espressamente incaricato dalle parti diprovvedere al pagamento dell’assegno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e diconsegnare contestualmente la dichiarazione con cui i venditoririchiedevano tale imputazione paritaria.

Successivamente, tuttavia,emergeva che l’importo di € 39.500,00 era stato imputato dall’[OSCURATO:PERSONA] alla posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] per ilminore importo di € 7.222,17, e non per l’importo di € 19.750,00spettantegli, con conseguente pregiudizio economico da lui lamentato.Si costituiva in giudizio il notaio Chiabrera per resistere, sostenendoche [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato un criterio anomalo di imputazione dellasomma di € 39.500,00 alle posizioni debitorie dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa dal notaio e ritualmente costituitasi,eccepiva la propria carenza di responsabilità, deducendo che, inmancanza di specifiche indicazioni circa la ripartizione della somma,Numero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026essa aveva provveduto all’imputazione seguendo il criterio dei debiti piùrisalenti.2.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Genova, con sentenza n.265/2020, dichiarava la responsabilità professionale del notaioricorrente e lo condannava a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] il dannosofferto, pari a euro 12.527,83, oltre rivalutazione e interessi; rigettavaogni altra domanda e condannava altresì il convenuto a rimborsare allealtre parti (attore e terzo chiamato) le spese di lite.3.

Il notaio proponeva appello, chiedendo l’accertamento dell’esclusivaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il pregiudizio arrecato a SalvatoreRampino e la conseguente condanna dell’Ente appellato al risarcimentodell’importo di € 12.587,83.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, succeduta ad [OSCURATO:PERSONA], che proponeva appello incidentalenella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente una suaresponsabilità nell’erronea imputazione dei debiti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA],trattati come un’unica posizione debitoria.

Si costituiva altresì SalvatoreRampino, chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte d’appello di Genovarigettava l’appello principale, dichiarava inammissibile l’appelloincidentale e condannava il notaio alla rifusione delle spese di lite.4.

Con ricorso notificato in data 8/05/2023, affidato a quattro motivi, ilnotaio ha impugnato per cassazione la sentenza n. 1171/2022 dellaCorte d’appello di Genova pubblicata il 10/11/2022.

Le parti intimateSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia Entrate – Riscossione hannodepositato rispettivamente separati controricorsi.

Parte ricorrente e ilcontroricorrente hanno depositato rispettive memorie.Motivi della decisione5.

Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta “Erroredi diritto sulla qualificazione del “modulo di identificazione dellaclientela ai fini della normativa antiriciclaggio” quale “distinta dipagamento””, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nelNumero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026ritenere che il documento allegato dall'agente della riscossione fossequalificabile come “distinta di versamento” con richiesta di imputazionedelle somme versate all'allora [OSCURATO:PERSONA].

Deduce che avrebbe “in piùoccasioni ribadito che il documento prodotto da [OSCURATO:PERSONA] (doc. 2 inprimo grado) e dalla stessa qualificato come “delega di pagamento”non è né una distinta di versamento né una delega”.5.1.

Il motivo è inammissibile per carenza di specificità.

Nel motivo nonè, infatti, riportato il testo del documento in questione, almeno per laparte leggibile (il ricorrente sostiene che sarebbe pressochéilleggibile), sicché non è consentito a questa Corte di verificare lafondatezza o meno della doglianza in base alla sola lettura del ricorso.Inoltre, il motivo si palesa inammissibile anche sotto altro profilo,“la percezione del documento come “modulo di adeguata verifica dellaclientela” o come “distinta-delega di pagamento” è senza dubbio unaquestione di merito”.

Peraltro, la censura non indica neppure in base aquale norma di ermeneutica contrattuale l’atto negoziale (a volerloritenere tale) in parola sia stato erroneamente qualificato comedistinta di versamento da parte del giudice, e ciò al fine di consentirea questa Corte di verificare la correttezza dell’interpretazione data.Infatti, il ricorrente per cassazione, a tutto voler concedere, al fine difar valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattualedi cui agli artt. 1362 e ss. c.c., applicabili anche agli atti negozialiunilaterali in ragione del rinvio operato dall’art. 1324 c.c., sia pure neilimiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di talinegozi (v. amplius Cass. 6/05/2015, n. 9127), non solo deve fareesplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediantespecifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principiin esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo econ quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato daiNumero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sullabase di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece,la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata Cass. Sez. 3,ordinanza n. 6444 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9461del 9/04/2021; Cass. Sez. 3, sentenza n. 28319 del 28/11/2017).5.2.

Il motivo si limita, di contro, a censurare la decisione d’appellooffrendo una diversa ricostruzione e valutazione del fatto.

Talemodalità di critica non è consentita in sede di legittimità, nella quale ilsindacato della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica dellacorrettezza giuridica della decisione impugnata e della coerenzalogico-formale della motivazione, senza possibilità di procedere a unnuovo esame delle circostanze fattuali esaminate nel merito o allasostituzione della propria valutazione e inquadramento dei fatti aquella operata dal giudice di merito.6.

Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si denunzia la“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2 bis del DPR602/73”.

Viene impugnata la statuizione con cui il Giudice d’ppello apagina 5/6 della sentenza ha ritenuto infondata la deduzione dellaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], addebitata dal notaio a scanso della suapersonale responsabilità, sull’assunto che l’ipoteca, comunque, è stataliberata per un minore importo di € 7.222,17 e che, in base alla cd“distinta di pagamento” effettuata dal delegato del notaio a solo nomedi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente imputato ilpagamento ai debiti di quest’ultimo, in quanto più risalenti.

L’assuntodel ricorrente è che la norma richiamata imponeva, invece, diestinguere l’ipoteca solo a fronte del pagamento del triplo del valorecatastale del bene ipotecato, cosa che [OSCURATO:PERSONA], come essa stessariconosce, non ha fatto con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026considerando i debiti dei due fratelli venditori come se si trattasse diun’unica e complessa posizione debitoria.7.

Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente siduole dell’“Errore di diritto sulla presunta mancata indicazione dellenorme violate da [OSCURATO:PERSONA]”, per avere la Corte d’appello rilevato chel’appellante non aveva indicato in base a quale norma [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto imputare la somma versata a saldo dei pregressi debiti inmisura del 50% a ciascun debitore, essendosi limitata a richiamare inmodo generico la normativa di settore.

In base all’art. 52 citato, perciascuno dei due debitori [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto cancellare l’ipotecasolo con il pagamento di una somma pari al triplo del valore catastaledi ciascuna quota e tale somma era per ciascuna ipoteca di importoidentico (poiché identiche erano le quote), pari ad Euro 19.750,00.Difatti la somma richiesta da [OSCURATO:PERSONA] per provvedere alla cancellazionedi entrambe le ipoteche era pari ad Euro 39.500,00, pari al doppio diEuro 19.750,00.8.

Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrentededuce la “Violazione e/o falsa applicazione del principio di causalità dicui all’art. 41 c.p.c.”, deducendo che il mancato riconoscimento daparte del giudice di seconde cure del nesso di causalità tra la condottadi [OSCURATO:PERSONA] e l'evento dannoso costituirebbe un evidente errore didiritto.

Non riconoscendo l’avvenuta violazione dell’art. 52, comma 2,D.P.R. 602/73, il Giudice d’appello non ha ravvisato alcun nesso dicausalità tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ed il danno occorso a SalvatoreRampino e ha attribuito la responsabilità alla sola condotta del notaio.8.1.

I motivi secondo, terzo e quarto vanno trattati congiuntamente inquanto attinenti alla medesima questione relativa al mancatoriconoscimento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], chiamata in giudizio dalnotaio, nell’operare l’imputazione dei pagamenti necessari per lacancellazione delle ipoteche.

Essi vanno complessivamente disattesi.Numero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026La Corte d’appello ha ritenuto di escludere la responsabilità esclusivadel terzo chiamato rilevando che, “in esecuzione del mandato dipagamento (doc. nr. 2 di [OSCURATO:PERSONA]) è stato indicato il solo nominativodi [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti poi l’ente ha effettuato ilmaggior scomputo, limitandosi a dedurre dal debito di AntoninoRampino la somma residua necessaria per la cancellazionedell’ipoteca, in adempimento all’impegno assunto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA](doc.nr. 1 del fascicolo [OSCURATO:PERSONA]).

È pacifica, ed ammesso dal notaio,la sussistenza del mandato per il pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] misura di € 19.750,00 per ciascuno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed èaltrettanto pacifico e provato documentalmente che invece fupredisposta una sola distinta di versamento intestata solo ad Antonio.L’appellante non indica in base a quale norma [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto invece provvedere alla imputazione della somma del 50% perciascuna parte debitrice limitandosi ad invocare “la normativa disettore”.

In realtà è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] provvede all’espletamentodelle formalità secondo le indicazioni delle distinte di versamento”.Sotto il profilo del nesso causale, la Corte territoriale ha ritenuto“accertato il nesso di causalità esclusiva tra la condotta dell’appellantee il danno potendosi riconoscere una efficienza determinante eassorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altrifatti, ed in particolare alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], ridotti al semplicerango di occasioni”.8.2.

Rileva sottolineare che, pur trattandosi di un versamento unico fattoa beneficio dei due comproprietari pro quota indivisa del medesimobene, la Corte ha ritenuto assorbente la condotta assunta dal delegatodel notaio nel predisporre la distinta di versamento con il solonominativo di uno dei due condebitori.

Il ragionamento della Corterisulta corretto là dove riduce al rango di occasione l’imputazione dipagamento fatta dall’agenzia che ha riscosso il pagamento per diverseNumero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026quote, rispetto alle due posizioni debitorie che il pagamento andavaad estinguere (pur parzialmente) per consentire la cancellazione delleipoteche.

Le due posizioni debitorie, comunque, non sono statetrattate come un debito unico, poiché l’imputazione del pagamento, inmancanza di specifiche indicazioni da parte del delegato, è andata afavore di uno dei condebitori per la minore parte necessaria ai finidella cancellazione dell’ipoteca, come indicato dall’Agenzia nelle suedifese; per la restante parte, esso è andato a favore dell’estinzione deidebiti più risalenti nel tempo, come indicato dalle normesull’imputazione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 1193 c.c.8.3.

Per quanto riguarda la normativa speciale da applicare al caso dispecie la Corte di merito ha ritenuto che le deduzioni dell’appellantefossero generiche e non consentissero di rilevare una violazione dellanormativa in questione.

E difatti la norma indicata nel motivo fariferimento a una versione non applicabile al caso in questione,risalente al 2010.

L’art. 52, comma 2, D.P.R. 602/73 di cui si denunciala violazione risale al 27 dicembre 2011 e, più precisamente, sancivache “Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignoratoo ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80,comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, ilquale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versatoil corrispettivo della vendita.

L'eccedenza del corrispettivo rispetto aldebito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successiviall'incasso”.

Tuttavia, il testo in vigore dal 1° luglio 1999 al 27dicembre 2011, applicabile al caso di specie, sanciva invece che “1.

Lavendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto onelle altre forme previste dal presente decreto, a cura delconcessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autoritàgiudiziaria.

2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale dellariscossione”.

Pertanto, la normativa vigente nel momento in cuiNumero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026Equitalia provvide a cancellare le iscrizioni ipotecarie, noncontemplava alcun rinvio all’art. 79 del DPR 602/1973, cui fa espressoriferimento il motivo per calcolare la quota da versare ai fini dellacancellazione dell’ipoteca. (Articolo 79 - Prezzo base e cauzione, invigore dal 25/06/2008, modificato da Decreto-legge del 25/06/2008n. 112 Articolo 83:

1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importostabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delledisposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicatoper tre.

2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo ledisposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione dellarendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio,che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i qualigli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, ilprezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.

3. La cauzioneprevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata alconcessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci percento del prezzo base).8.4.

Risulta inoltre pacifico in atti che le due quote in comproprietàfossero gravate ciascuna da una ipoteca esattoriale per un importocapitale - per ciascuna di esse- assai superiore al valore della quota dicomproprietà.

Non sussistendo la violazione della normativa di settoreche regola la cancellazione delle ipoteche per debiti fiscali invocata dalricorrente, non può sostenersi che il Giudice d’appello abbia errato nelnon ravvisare, anche in base ad accertamenti in fatto, alcun nesso dicausalità tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ed il danno occorso a SalvatoreRampino, attribuendo la responsabilità dell’erroneo scomputo deldebito alla sola condotta negligente del delegato del notaionell’assolvere il mandato di pagamento nell’interesse del cliente.

Sitratta, infatti, di una valutazione del tutto coerente con laNumero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, alla lucedell’inquadramento giuridico da darsi alla vicenda, e, pertanto,insindacabile in questa sede.9.

Conclusivamente, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono,il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimitàvengono compensate tra le parti, stante la particolarità della vicendaanche in fatto (Cass. 13294/25).10.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/12/2025.Il PresidenteAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 87,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - Agenzia Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 1171/2022pubblicata il 10/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026Svolgimento del processo1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Genova l’attore quiresistente [OSCURATO:PERSONA] assumeva che, con atto ricevuto dalnotaio Chiabrera il 17 febbraio 2010, unitamente ad Antonio (talvoltaindicato in atti anche come Antonino) [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto a SaraArvigo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeRampino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laquota pro indiviso di 2/15 dell’immobile sito in Genova, [OSCURATO:PERSONA] 10,int. 1, per il corrispettivo complessivo di € 39.500,00, pari a €19.750,00 per ciascun co-venditore. Deduceva che tale importo erastato versato dagli acquirenti mediante assegno circolare nontrasferibile n. 51 00327290-06, tratto su [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eintestato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affinché fosse imputato, in partiuguali, alle posizioni debitorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cheavevano costituito ipoteca sulle proprie quote e che, in prossimità delrogito, il notaio era stato espressamente incaricato dalle parti diprovvedere al pagamento dell’assegno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e diconsegnare contestualmente la dichiarazione con cui i venditoririchiedevano tale imputazione paritaria. Successivamente, tuttavia,emergeva che l’importo di € 39.500,00 era stato imputato dall’[OSCURATO:PERSONA] alla posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] per ilminore importo di € 7.222,17, e non per l’importo di € 19.750,00spettantegli, con conseguente pregiudizio economico da lui lamentato.Si costituiva in giudizio il notaio Chiabrera per resistere, sostenendoche [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato un criterio anomalo di imputazione dellasomma di € 39.500,00 alle posizioni debitorie dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa dal notaio e ritualmente costituitasi,eccepiva la propria carenza di responsabilità, deducendo che, inmancanza di specifiche indicazioni circa la ripartizione della somma,Numero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026essa aveva provveduto all’imputazione seguendo il criterio dei debiti piùrisalenti.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Genova, con sentenza n.265/2020, dichiarava la responsabilità professionale del notaioricorrente e lo condannava a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] il dannosofferto, pari a euro 12.527,83, oltre rivalutazione e interessi; rigettavaogni altra domanda e condannava altresì il convenuto a rimborsare allealtre parti (attore e terzo chiamato) le spese di lite.3. Il notaio proponeva appello, chiedendo l’accertamento dell’esclusivaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il pregiudizio arrecato a SalvatoreRampino e la conseguente condanna dell’Ente appellato al risarcimentodell’importo di € 12.587,83. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, succeduta ad [OSCURATO:PERSONA], che proponeva appello incidentalenella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente una suaresponsabilità nell’erronea imputazione dei debiti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA],trattati come un’unica posizione debitoria. Si costituiva altresì SalvatoreRampino, chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Genovarigettava l’appello principale, dichiarava inammissibile l’appelloincidentale e condannava il notaio alla rifusione delle spese di lite.4. Con ricorso notificato in data 8/05/2023, affidato a quattro motivi, ilnotaio ha impugnato per cassazione la sentenza n. 1171/2022 dellaCorte d’appello di Genova pubblicata il 10/11/2022. Le parti intimateSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia Entrate – Riscossione hannodepositato rispettivamente separati controricorsi. Parte ricorrente e ilcontroricorrente hanno depositato rispettive memorie.Motivi della decisione5. Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta “Erroredi diritto sulla qualificazione del “modulo di identificazione dellaclientela ai fini della normativa antiriciclaggio” quale “distinta dipagamento””, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nelNumero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026ritenere che il documento allegato dall'agente della riscossione fossequalificabile come “distinta di versamento” con richiesta di imputazionedelle somme versate all'allora [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che avrebbe “in piùoccasioni ribadito che il documento prodotto da [OSCURATO:PERSONA] (doc. 2 inprimo grado) e dalla stessa qualificato come “delega di pagamento”non è né una distinta di versamento né una delega”.5.1. Il motivo è inammissibile per carenza di specificità. Nel motivo nonè, infatti, riportato il testo del documento in questione, almeno per laparte leggibile (il ricorrente sostiene che sarebbe pressochéilleggibile), sicché non è consentito a questa Corte di verificare lafondatezza o meno della doglianza in base alla sola lettura del ricorso.Inoltre, il motivo si palesa inammissibile anche sotto altro profilo,“la percezione del documento come “modulo di adeguata verifica dellaclientela” o come “distinta-delega di pagamento” è senza dubbio unaquestione di merito”. Peraltro, la censura non indica neppure in base aquale norma di ermeneutica contrattuale l’atto negoziale (a volerloritenere tale) in parola sia stato erroneamente qualificato comedistinta di versamento da parte del giudice, e ciò al fine di consentirea questa Corte di verificare la correttezza dell’interpretazione data.Infatti, il ricorrente per cassazione, a tutto voler concedere, al fine difar valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattualedi cui agli artt. 1362 e ss. c.c., applicabili anche agli atti negozialiunilaterali in ragione del rinvio operato dall’art. 1324 c.c., sia pure neilimiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di talinegozi (v. amplius Cass. 6/05/2015, n. 9127), non solo deve fareesplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediantespecifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principiin esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo econ quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato daiNumero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sullabase di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece,la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata Cass. Sez. 3,ordinanza n. 6444 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9461del 9/04/2021; Cass. Sez. 3, sentenza n. 28319 del 28/11/2017).5.2. Il motivo si limita, di contro, a censurare la decisione d’appellooffrendo una diversa ricostruzione e valutazione del fatto. Talemodalità di critica non è consentita in sede di legittimità, nella quale ilsindacato della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica dellacorrettezza giuridica della decisione impugnata e della coerenzalogico-formale della motivazione, senza possibilità di procedere a unnuovo esame delle circostanze fattuali esaminate nel merito o allasostituzione della propria valutazione e inquadramento dei fatti aquella operata dal giudice di merito.6. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si denunzia la“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2 bis del DPR602/73”. Viene impugnata la statuizione con cui il Giudice d’ppello apagina 5/6 della sentenza ha ritenuto infondata la deduzione dellaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], addebitata dal notaio a scanso della suapersonale responsabilità, sull’assunto che l’ipoteca, comunque, è stataliberata per un minore importo di € 7.222,17 e che, in base alla cd“distinta di pagamento” effettuata dal delegato del notaio a solo nomedi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente imputato ilpagamento ai debiti di quest’ultimo, in quanto più risalenti. L’assuntodel ricorrente è che la norma richiamata imponeva, invece, diestinguere l’ipoteca solo a fronte del pagamento del triplo del valorecatastale del bene ipotecato, cosa che [OSCURATO:PERSONA], come essa stessariconosce, non ha fatto con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026considerando i debiti dei due fratelli venditori come se si trattasse diun’unica e complessa posizione debitoria.7. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente siduole dell’“Errore di diritto sulla presunta mancata indicazione dellenorme violate da [OSCURATO:PERSONA]”, per avere la Corte d’appello rilevato chel’appellante non aveva indicato in base a quale norma [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto imputare la somma versata a saldo dei pregressi debiti inmisura del 50% a ciascun debitore, essendosi limitata a richiamare inmodo generico la normativa di settore. In base all’art. 52 citato, perciascuno dei due debitori [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto cancellare l’ipotecasolo con il pagamento di una somma pari al triplo del valore catastaledi ciascuna quota e tale somma era per ciascuna ipoteca di importoidentico (poiché identiche erano le quote), pari ad Euro 19.750,00.Difatti la somma richiesta da [OSCURATO:PERSONA] per provvedere alla cancellazionedi entrambe le ipoteche era pari ad Euro 39.500,00, pari al doppio diEuro 19.750,00.8. Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrentededuce la “Violazione e/o falsa applicazione del principio di causalità dicui all’art. 41 c.p.c.”, deducendo che il mancato riconoscimento daparte del giudice di seconde cure del nesso di causalità tra la condottadi [OSCURATO:PERSONA] e l'evento dannoso costituirebbe un evidente errore didiritto. Non riconoscendo l’avvenuta violazione dell’art. 52, comma 2,D.P.R. 602/73, il Giudice d’appello non ha ravvisato alcun nesso dicausalità tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ed il danno occorso a SalvatoreRampino e ha attribuito la responsabilità alla sola condotta del notaio.8.1. I motivi secondo, terzo e quarto vanno trattati congiuntamente inquanto attinenti alla medesima questione relativa al mancatoriconoscimento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], chiamata in giudizio dalnotaio, nell’operare l’imputazione dei pagamenti necessari per lacancellazione delle ipoteche. Essi vanno complessivamente disattesi.Numero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026La Corte d’appello ha ritenuto di escludere la responsabilità esclusivadel terzo chiamato rilevando che, “in esecuzione del mandato dipagamento (doc. nr. 2 di [OSCURATO:PERSONA]) è stato indicato il solo nominativodi [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti poi l’ente ha effettuato ilmaggior scomputo, limitandosi a dedurre dal debito di AntoninoRampino la somma residua necessaria per la cancellazionedell’ipoteca, in adempimento all’impegno assunto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA](doc.nr. 1 del fascicolo [OSCURATO:PERSONA]). È pacifica, ed ammesso dal notaio,la sussistenza del mandato per il pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] misura di € 19.750,00 per ciascuno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed èaltrettanto pacifico e provato documentalmente che invece fupredisposta una sola distinta di versamento intestata solo ad Antonio.L’appellante non indica in base a quale norma [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto invece provvedere alla imputazione della somma del 50% perciascuna parte debitrice limitandosi ad invocare “la normativa disettore”. In realtà è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] provvede all’espletamentodelle formalità secondo le indicazioni delle distinte di versamento”.Sotto il profilo del nesso causale, la Corte territoriale ha ritenuto“accertato il nesso di causalità esclusiva tra la condotta dell’appellantee il danno potendosi riconoscere una efficienza determinante eassorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altrifatti, ed in particolare alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], ridotti al semplicerango di occasioni”.8.2. Rileva sottolineare che, pur trattandosi di un versamento unico fattoa beneficio dei due comproprietari pro quota indivisa del medesimobene, la Corte ha ritenuto assorbente la condotta assunta dal delegatodel notaio nel predisporre la distinta di versamento con il solonominativo di uno dei due condebitori. Il ragionamento della Corterisulta corretto là dove riduce al rango di occasione l’imputazione dipagamento fatta dall’agenzia che ha riscosso il pagamento per diverseNumero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026quote, rispetto alle due posizioni debitorie che il pagamento andavaad estinguere (pur parzialmente) per consentire la cancellazione delleipoteche. Le due posizioni debitorie, comunque, non sono statetrattate come un debito unico, poiché l’imputazione del pagamento, inmancanza di specifiche indicazioni da parte del delegato, è andata afavore di uno dei condebitori per la minore parte necessaria ai finidella cancellazione dell’ipoteca, come indicato dall’Agenzia nelle suedifese; per la restante parte, esso è andato a favore dell’estinzione deidebiti più risalenti nel tempo, come indicato dalle normesull’imputazione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 1193 c.c.8.3. Per quanto riguarda la normativa speciale da applicare al caso dispecie la Corte di merito ha ritenuto che le deduzioni dell’appellantefossero generiche e non consentissero di rilevare una violazione dellanormativa in questione. E difatti la norma indicata nel motivo fariferimento a una versione non applicabile al caso in questione,risalente al 2010. L’art. 52, comma 2, D.P.R. 602/73 di cui si denunciala violazione risale al 27 dicembre 2011 e, più precisamente, sancivache “Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignoratoo ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80,comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, ilquale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versatoil corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto aldebito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successiviall'incasso”. Tuttavia, il testo in vigore dal 1° luglio 1999 al 27dicembre 2011, applicabile al caso di specie, sanciva invece che “1. Lavendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto onelle altre forme previste dal presente decreto, a cura delconcessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autoritàgiudiziaria. 2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale dellariscossione”. Pertanto, la normativa vigente nel momento in cuiNumero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026Equitalia provvide a cancellare le iscrizioni ipotecarie, noncontemplava alcun rinvio all’art. 79 del DPR 602/1973, cui fa espressoriferimento il motivo per calcolare la quota da versare ai fini dellacancellazione dell’ipoteca. (Articolo 79 - Prezzo base e cauzione, invigore dal 25/06/2008, modificato da Decreto-legge del 25/06/2008n. 112 Articolo 83: 1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importostabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delledisposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicatoper tre. 2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo ledisposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione dellarendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio,che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i qualigli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, ilprezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio. 3. La cauzioneprevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata alconcessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci percento del prezzo base).8.4. Risulta inoltre pacifico in atti che le due quote in comproprietàfossero gravate ciascuna da una ipoteca esattoriale per un importocapitale - per ciascuna di esse- assai superiore al valore della quota dicomproprietà. Non sussistendo la violazione della normativa di settoreche regola la cancellazione delle ipoteche per debiti fiscali invocata dalricorrente, non può sostenersi che il Giudice d’appello abbia errato nelnon ravvisare, anche in base ad accertamenti in fatto, alcun nesso dicausalità tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ed il danno occorso a SalvatoreRampino, attribuendo la responsabilità dell’erroneo scomputo deldebito alla sola condotta negligente del delegato del notaionell’assolvere il mandato di pagamento nell’interesse del cliente. Sitratta, infatti, di una valutazione del tutto coerente con laNumero registro generale 9986/2023Numero sezionale 4700/2025Numero di raccolta generale 21982/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, alla lucedell’inquadramento giuridico da darsi alla vicenda, e, pertanto,insindacabile in questa sede.9. Conclusivamente, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono,il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimitàvengono compensate tra le parti, stante la particolarità della vicendaanche in fatto (Cass. 13294/25).10. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/12/2025.Il PresidenteAntonietta Scrima
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