CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38947/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Campobasso rigettava l'istanza di semilibertà, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di Larino in espiazione della pena dell'ergastolo inflitta per gravi delitti di criminalità organizzata, commessi nel periodo compreso tra il 1988 e il 1992. Il Tribunale, richiamata la propria precedente decisione negativa del 17 settembre 2019 sullo stesso oggetto, reputava che il prosieguo dell'osservazione non avesse rivelato elementi decisivi che potessero indurre a diversa valutazione. Pur a fronte di condotta penitenziaria che si manteneva regolare, dell'impegno profuso nella partecipazione alle attività trattamentali e della recente fruizione di brevi permessi premio, Argenti - secondo il giudice di sorveglianza - non aveva ancora avviato una convinta' revisione critica del passato deviante, né si era mai dissociato dall'associazione mafiosa di appartenenza, tuttora attiva e operante sul territorio, come segnalato dalla Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale di Caltanissetta. La stessa disponibilità manifestata diGj condannato nei confronti delle vittime era giudicata meramente strumentale all'ottenimento di maggiori benefici, che il Tribunale stimava conclusivamente prematuri. 2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo nell'unico motivo, illustrato da successiva memoria, violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice a quo avrebbe ignorato il tenore precettivo dell'art. 50 Ord. pen., secondo cui la semilibertà è concessa in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, allorché vi siano le condizioni per il graduale reinserimento del soggetto detenuto nella società. La relazione di sintesi dell'istituto penitenziario darebbe compiutamente atto degli uni e delle altre e il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto pretermettere le relative circostanze, contrapponendovi lo scontato elemento rappresentato dal passato criminale, o enfatizzando la mancata collaborazione con la giustizia, irrilevante in un contesto in cui non risultano più vigenti (come dimostrerebbe anche l'ammissione al regime dei permessi premio) preclusioni legate al titolo di reato. Il Tribunale non si sarebbe dovuto nemmeno arrestare al dato dell'assenza di prova del completo ravvedimento, che sarebbe requisito estraneo alla logica dell'istituto che viene in esame, ed avrebbe invece dovuto valorizzare - per giungere alla concessione della misura alternativa - gli indici di progressiva risocializzazione da Argenti ampiamente rivelati, tra i quali lo stesso sforzo di riavvicinamento alle vittime, niente affatto insincero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del detenuto, non è in alcun modo vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità del medesimo, e sui progressi conseguiti nel corso del trattamento, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura alternativa invocata, ed ai profili di pericolosità residua dell'interessato, secondo la gradualità e prudenza che governano l'ammissione ai benefici penitenziari (in termini, sostanzialmente, Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01). Nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, senza sottacerne gli aspetti favorevoli, indicativi della progressiva risocializzazione del condannato, e tuttavia, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, le ha ritenute tuttora non di pregnanza tale, in particolare sotto il profilo della revisione critica e del maturato distacco dal contesto criminale di origine, da giustificare l'ammissione alla semilibertà. Nel valutare ciò, quel giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest'ultimo l'indice di risocializzazione richiesto dall'art. 50, terzo comma, Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo, come opinato dal ricorrente, alla gravità dei commessi reati; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l'evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuna delle circostanze rilevanti, inclusi tempi e modi dell'interessamento rivelato nei confronti delle vittime, è giunto - con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede - ad un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilantiamento di tutti gli aspetti del caso. 3. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de