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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 29269/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25026/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II 4 -controricorrente - avverso la sentenza n. 819/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 3.5.2021, NRG 1215/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze (di seguito, FONDO), esponendo di essere stato dipendente del Ministero delle Finanze (di seguito, MEF) dal maggio 1994 al dicembre 2010, sicché gli competeva un t.f.r. rapportato a tale intero periodo, mentre gli erano state liquidate due somme, relative rispettivamente al periodo maggio 1994 –luglio 2002 ed al periodo novembre 2007-giugno 2010, sull’erroneo presupposto di un suo trasferimento, nel periodo intermedio, all’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito ETI) ai sensi dell’art. 4 d. lgs. 283/1998;

2. la Corte d’Appello di Bari, confermando la sentenza del Tribunale di Foggia, ha rigettato l’opposizione al predetto decreto ingiuntivo, ritenendo che il lavoro del ricorrente presso ETI fosse avvenuto in forza di distacco e non di trasferimento e che pertanto fosse giustificata, stante la permanenza del rapporto di lavoro con il MEF, la liquidazione del t.f.r. in ragione dell’intero periodo, senza soluzione di continuità;

3. il FONDO ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso del lavoratore;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 1, d. lgs. 283/1998, dell’art. 6 d.p.r. 1034/1984, nonché del d.p.r. 211/1981 e dell’art. 2697 c.c. (in rapporto all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in rapporto all’art. 360 n. 4 c.p.c.);

2. il FONDO, sulla premessa di voler ribadire quanto già rappresentato in grado di appello, sostiene che nel periodo oggetto del contenzioso il ricorrente sarebbe stato «pacificamente trasferito» e non meramente distaccato presso ETI, essendo stato egli cancellato dai ruoli del MEF con decreto direttoriale del 20.9.2002 e risultando documentata la corresponsione dell’intero trattamento economico del lavoratore da parte di ATISALE;

3. il ricorrente aggiunge altresì che l’accoglimento della domanda monitoria avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento del lavoratore, in quanto il provvedimento si era basato sul ricalcolo del trattamento in base all’intero periodo di lavoro, mentre esso avrebbe potuto semmai comportare la liquidazione per il solo periodo trascorso presso ETI;

4. aggiunge ancora il FONDO che il personale «trasferito», dopo la cancellazione dai ruoli del MEF, aveva stipulato in ETI un contratto di diritto privato, percependo al termine del rapporto il relativo t.f.r. e che il trasferimento risultava per tabulas dall’esame dello stato matricolare del ricorrente;

5. la dinamica delle vicende che hanno riguardato il personale, come il lavoratore della presente causa, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività è regolata dall’art. 4, co. 4, d. lgs. 283/1998;

6. secondo tale norma, tale personale è stato iscritto in ruoli provvisori del MEF e distaccato temporaneamente presso l’ETI, per poi venire progressivamente trasferito ad esso in base ai fabbisogni previsti;

7. la Corte d’Appello ha in proposito ritenuto che il lavoratore fosse stato dislocato presso ETI in via di mero distacco e ciò lo ha desunto dalla comunicazione del MEF al FONDO in cui l’attività era stata indicata, evidentemente per i fini di cui alle competenze del FONDO stesso, come perdurata ininterrottamente dal 1994 al 2010 e dallo stato matricolare prodotto dal lavoratore, da cui emergeva che non vi era stato alcun trasferimento presso ETI e che la cancellazione del ruolo del MEF risaliva solo al 1.1.2011 allorquando vi era stato il trasferimento del lavoratore nei ruoli del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

8. il motivo di ricorso per cassazione, rispetto a tale motivazione di fatto, non contiene alcuna argomentazione, in quanto nulla è detto sul perché quei documenti non fossero in ipotesi idonei a comportare le conclusioni quali assunte dalla Corte territoriale;

9. il motivo contiene affermazioni apodittiche in ordine ad una cancellazione del 2002 del lavoratore dai ruoli del MEF ed al risultare di tale cancellazione e trasferimento dall’esame dello stato matricolare, cioè in sostanza, esso contiene difese il cui contenuto fattuale è l’esatto contrario di quanto invece affermato dalla Corte territoriale, sulla base dei dati istruttori da essa esaminati, senza spiegare – il motivo di ri corso - perché e come la sentenza di appello avrebbe errato nel desumere dai documenti da essa valorizzati quei differenti dati storici;

10. manca in sostanza una reale specificità impugnatoria, in netta violazione dei principi di cui all’art. 366 c.p.c. che impongono al ricorrente per cassazione non di proporre tout court soluzioni contrarie a quelle del giudice di appello, ma di argomentare sulle ragioni per cui la sentenza di secondo grado sarebbe errata;

11. anche il rilievo secondo cui dopo la cancellazione dai ruoli del MEF –già essa, come detto, puramente asserita - vi sarebbe stata la stipula di un contratto di diritto provato con ETI e con la percezione e al termine del rapporto del relativo t.f.r. è ancora una volta puramente affermato, nulla neppure dicendosi da quali elementi ciò dovrebbe emergere e così impedendo di potersi attribuire, in questa sede di legittimità, qualsivoglia rilievo alla corrispondente difesa, parimenti carente sotto il profilo della menzionata specificità impugnatoria;

12. apodittica è infine altresì l’affermazione per cui si sarebbe dovuto procedere, pur nell’accogliere la domanda, ad un calcolo della quota aggiuntiva per il periodo di distacco presso ETI e non con una riliquidazione complessiva, restando inspiegato dal ricorrente perché, una volta accertata l’unitarietà del periodo alle dipendenze del MEF, non fosse dovuta una rideterminazione unitaria in ragione dell’intera anzianità di servizio ivi maturata, anche tenuto conto del principio, espresso proprio in fattispecie riguardante la vicenda del personale qui coinvolta, che «il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari - pr esso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente» (C. 7049/2007; C. 5112/2010);

13. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25026/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II 4 -controricorrente - avverso la sentenza n. 819/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 3.5.2021, NRG 1215/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze (di seguito, FONDO), esponendo di essere stato dipendente del Ministero delle Finanze (di seguito, MEF) dal maggio 1994 al dicembre 2010, sicché gli competeva un t.f.r. rapportato a tale intero periodo, mentre gli erano state liquidate due somme, relative rispettivamente al periodo maggio 1994 –luglio 2002 ed al periodo novembre 2007-giugno 2010, sull’erroneo presupposto di un suo trasferimento, nel periodo intermedio, all’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito ETI) ai sensi dell’art. 4 d. lgs. 283/1998; 2. la Corte d’Appello di Bari, confermando la sentenza del Tribunale di Foggia, ha rigettato l’opposizione al predetto decreto ingiuntivo, ritenendo che il lavoro del ricorrente presso ETI fosse avvenuto in forza di distacco e non di trasferimento e che pertanto fosse giustificata, stante la permanenza del rapporto di lavoro con il MEF, la liquidazione del t.f.r. in ragione dell’intero periodo, senza soluzione di continuità; 3. il FONDO ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso del lavoratore; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 1, d. lgs. 283/1998, dell’art. 6 d.p.r. 1034/1984, nonché del d.p.r. 211/1981 e dell’art. 2697 c.c. (in rapporto all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in rapporto all’art. 360 n. 4 c.p.c.); 2. il FONDO, sulla premessa di voler ribadire quanto già rappresentato in grado di appello, sostiene che nel periodo oggetto del contenzioso il ricorrente sarebbe stato «pacificamente trasferito» e non meramente distaccato presso ETI, essendo stato egli cancellato dai ruoli del MEF con decreto direttoriale del 20.9.2002 e risultando documentata la corresponsione dell’intero trattamento economico del lavoratore da parte di ATISALE; 3. il ricorrente aggiunge altresì che l’accoglimento della domanda monitoria avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento del lavoratore, in quanto il provvedimento si era basato sul ricalcolo del trattamento in base all’intero periodo di lavoro, mentre esso avrebbe potuto semmai comportare la liquidazione per il solo periodo trascorso presso ETI; 4. aggiunge ancora il FONDO che il personale «trasferito», dopo la cancellazione dai ruoli del MEF, aveva stipulato in ETI un contratto di diritto privato, percependo al termine del rapporto il relativo t.f.r. e che il trasferimento risultava per tabulas dall’esame dello stato matricolare del ricorrente; 5. la dinamica delle vicende che hanno riguardato il personale, come il lavoratore della presente causa, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività è regolata dall’art. 4, co. 4, d. lgs. 283/1998; 6. secondo tale norma, tale personale è stato iscritto in ruoli provvisori del MEF e distaccato temporaneamente presso l’ETI, per poi venire progressivamente trasferito ad esso in base ai fabbisogni previsti; 7. la Corte d’Appello ha in proposito ritenuto che il lavoratore fosse stato dislocato presso ETI in via di mero distacco e ciò lo ha desunto dalla comunicazione del MEF al FONDO in cui l’attività era stata indicata, evidentemente per i fini di cui alle competenze del FONDO stesso, come perdurata ininterrottamente dal 1994 al 2010 e dallo stato matricolare prodotto dal lavoratore, da cui emergeva che non vi era stato alcun trasferimento presso ETI e che la cancellazione del ruolo del MEF risaliva solo al 1.1.2011 allorquando vi era stato il trasferimento del lavoratore nei ruoli del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 8. il motivo di ricorso per cassazione, rispetto a tale motivazione di fatto, non contiene alcuna argomentazione, in quanto nulla è detto sul perché quei documenti non fossero in ipotesi idonei a comportare le conclusioni quali assunte dalla Corte territoriale; 9. il motivo contiene affermazioni apodittiche in ordine ad una cancellazione del 2002 del lavoratore dai ruoli del MEF ed al risultare di tale cancellazione e trasferimento dall’esame dello stato matricolare, cioè in sostanza, esso contiene difese il cui contenuto fattuale è l’esatto contrario di quanto invece affermato dalla Corte territoriale, sulla base dei dati istruttori da essa esaminati, senza spiegare – il motivo di ri corso - perché e come la sentenza di appello avrebbe errato nel desumere dai documenti da essa valorizzati quei differenti dati storici; 10. manca in sostanza una reale specificità impugnatoria, in netta violazione dei principi di cui all’art. 366 c.p.c. che impongono al ricorrente per cassazione non di proporre tout court soluzioni contrarie a quelle del giudice di appello, ma di argomentare sulle ragioni per cui la sentenza di secondo grado sarebbe errata; 11. anche il rilievo secondo cui dopo la cancellazione dai ruoli del MEF –già essa, come detto, puramente asserita - vi sarebbe stata la stipula di un contratto di diritto provato con ETI e con la percezione e al termine del rapporto del relativo t.f.r. è ancora una volta puramente affermato, nulla neppure dicendosi da quali elementi ciò dovrebbe emergere e così impedendo di potersi attribuire, in questa sede di legittimità, qualsivoglia rilievo alla corrispondente difesa, parimenti carente sotto il profilo della menzionata specificità impugnatoria; 12. apodittica è infine altresì l’affermazione per cui si sarebbe dovuto procedere, pur nell’accogliere la domanda, ad un calcolo della quota aggiuntiva per il periodo di distacco presso ETI e non con una riliquidazione complessiva, restando inspiegato dal ricorrente perché, una volta accertata l’unitarietà del periodo alle dipendenze del MEF, non fosse dovuta una rideterminazione unitaria in ragione dell’intera anzianità di servizio ivi maturata, anche tenuto conto del principio, espresso proprio in fattispecie riguardante la vicenda del personale qui coinvolta, che «il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari - pr esso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente» (C. 7049/2007; C. 5112/2010); 13. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per
Decreto Cassazione n. 29269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris