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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 02771/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/05/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del PG i [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 19 maggio 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ha disposto, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., l'archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento nel quale la ricorrente era indagata per il delitto di cui all'art. 590 bis cod. pen.

Con l'unico motivo, proposto per violazione della legge penale, lamenta che il Giudice per le indagini preliminari, benché avesse già rinviato l'udienza per consentire alla persona offesa di valutare l'opportunità di proporre o meno querela (divenuta nel frattempo condizione di procedibilità per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022), ha omesso di rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ed ha, invece, accolto la richiesta del Pubblico Ministero di concludere per l'archiviazione per particolare tenuità del fatto.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va affrontato il tema della ricorribilità per cassazione del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, dispone l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, trattandosi di un provvedimento che non solo presuppone l'accertamento di un fatto di reato, ma che deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fatta salva la non menzione nei certificati rilasciati a uso di terzi (Sez.

U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463).

Si é ritenuto che é impugnabile per cassazione l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciata ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., pur non avendo la forma della sentenza, in quanto ha i caratteri costitutivi decidendo, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo (vedi Sez. 3, n. 5454 del 2023, Pandolfi).

Si é argomentato che, con il comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen., il legislatore ha realizzato un modello che, quanto alla legittimazione all'opposizione e all'epilogo decisorio che ad esso è sotteso, si distacca dall'iter tipo e questa particolarità giustifica, diversamente dagli altri epiloghi, la legittimazione attribuita alla persona sottoposta alle indagini di attivare il mezzo di impugnazione.

Infatti, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone "ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito" (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione).

Dunque, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina che regola la materia dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice di legittimità è nella condizione di esperire il giudizio che gli è proprio, afferente all'applicazione della legge e, dunque, di accertare se la fattispecie concreta si collochi nel modello legale espresso dall'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Ne deriva che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con il ricorso in sede di legittimità per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente e, dunque, per violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

2. Ciò premesso in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione, il ricorso é fondato.

Sussiste nel caso di specie l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione, in quanto l'impugnazione è finalizzata alla censura della mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, epilogo decisorio più favorevole al ricorrente.

Ed infatti sulla scorta di Sez.

U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.

Inoltre dalla declaratoria di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che dà per accertata la commissione di un fatto costituente reato lasciando del tutto intatta la sua esistenza storica e giuridica, deriva quale ulteriore effetto quello della ritenuta abitualità della condotta, rilevante in vista della futura possibilità di vedersi riconosciuta la concessione, a mente dell'art. 131-bis, comma 3, cod. proc. pen., della causa di non punibilità in questione, non ammessa nel caso di compimento di "più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità" Quanto alla fondatezza della doglianza, dal verbale dell'udienza del 26 aprile 2023 allegato al ricorso, si ricava che il giudicante, a seguito di rinvio per consentire alla persona offesa di presentare la querela e pur avendo modo di 3 IW) constatare il difetto della stessa, aveva comunque accolto la richiesta del Pubblico ministero di pronuncia ex art. 131 bis cod.pen. 3.

In conclusione il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione fisica.

P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/05/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del PG i [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 19 maggio 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ha disposto, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., l'archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento nel quale la ricorrente era indagata per il delitto di cui all'art. 590 bis cod. pen. Con l'unico motivo, proposto per violazione della legge penale, lamenta che il Giudice per le indagini preliminari, benché avesse già rinviato l'udienza per consentire alla persona offesa di valutare l'opportunità di proporre o meno querela (divenuta nel frattempo condizione di procedibilità per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022), ha omesso di rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ed ha, invece, accolto la richiesta del Pubblico Ministero di concludere per l'archiviazione per particolare tenuità del fatto. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va affrontato il tema della ricorribilità per cassazione del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, dispone l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, trattandosi di un provvedimento che non solo presuppone l'accertamento di un fatto di reato, ma che deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fatta salva la non menzione nei certificati rilasciati a uso di terzi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463). Si é ritenuto che é impugnabile per cassazione l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciata ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., pur non avendo la forma della sentenza, in quanto ha i caratteri costitutivi decidendo, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo (vedi Sez. 3, n. 5454 del 2023, Pandolfi). Si é argomentato che, con il comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen., il legislatore ha realizzato un modello che, quanto alla legittimazione all'opposizione e all'epilogo decisorio che ad esso è sotteso, si distacca dall'iter tipo e questa particolarità giustifica, diversamente dagli altri epiloghi, la legittimazione attribuita alla persona sottoposta alle indagini di attivare il mezzo di impugnazione. Infatti, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone "ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione). Dunque, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina che regola la materia dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice di legittimità è nella condizione di esperire il giudizio che gli è proprio, afferente all'applicazione della legge e, dunque, di accertare se la fattispecie concreta si collochi nel modello legale espresso dall'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Ne deriva che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con il ricorso in sede di legittimità per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente e, dunque, per violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 2. Ciò premesso in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione, il ricorso é fondato. Sussiste nel caso di specie l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione, in quanto l'impugnazione è finalizzata alla censura della mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, epilogo decisorio più favorevole al ricorrente. Ed infatti sulla scorta di Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. Inoltre dalla declaratoria di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che dà per accertata la commissione di un fatto costituente reato lasciando del tutto intatta la sua esistenza storica e giuridica, deriva quale ulteriore effetto quello della ritenuta abitualità della condotta, rilevante in vista della futura possibilità di vedersi riconosciuta la concessione, a mente dell'art. 131-bis, comma 3, cod. proc. pen., della causa di non punibilità in questione, non ammessa nel caso di compimento di "più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità" Quanto alla fondatezza della doglianza, dal verbale dell'udienza del 26 aprile 2023 allegato al ricorso, si ricava che il giudicante, a seguito di rinvio per consentire alla persona offesa di presentare la querela e pur avendo modo di 3 IW) constatare il difetto della stessa, aveva comunque accolto la richiesta del Pubblico ministero di pronuncia ex art. 131 bis cod.pen. 3. In conclusione il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione fisica. P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, i
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