CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 989/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] –controricorrenti – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 5202/05/2 0 21 , depositata in data 27 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. I contribuenti impugnava no il silenzio - ri fiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma Diniego rimb. IRPEF 1990-1991- secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% delle imposte pagate dagli stessi negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stati, i dett i contribuent i , residenti in un o dei comun i della Regione Sicilia colpit i dal sisma dell’anno 1990. 2. La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso dei contribuenti, dichiarando il diritto degli stessi al rimborso del 90% dell’Irpef versata negli anni 1990, 1991, 1992, pari alla somma di € 21.637,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 3. Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia. 4. Con sentenza n. 5024/05/2019, depositata in data 20 agosto 2019, la C.t.r. adita respingeva il gravame condannando in via definitiva l’ufficio a pagare ai contribuenti anche il residuo di quanto inizialmente versato a titolo di rimborso del 90% dei tributi. 5. Malgrado il passaggio in giudicato della sentenza, seguiva il versamento da parte dell’ufficio di soli € 3.191,71. 6. Alla medesima C.t.r. della Sicilia –in ottemperanza – ricorreva no i contribuent i per ottenere il pagamento di cui alla sentenza n. 5024/05/2019, nella misura residua pari a € 18.445,29 e l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 7. Il giudice dell’ottemperanza accoglieva il ricorso con sentenza n. 5202/05/2021, depositata in data 27 maggio 2021. 8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia,l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. I contribuenti hanno resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2023per la quale è stata depositata memoria da parte ricorrente, che ha chiesto la fissazione di pubblica udienza. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato, dapprima, dall'art. 16-octies, comma 1, lett. a), b) e c). d .L. 20 giu g no 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e, successivamente, dall'art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020. n. 8, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017, e dell'art. 111 Cost. in combinato disposto tra loro, in relazione agli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. p roc . c iv .)» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., disattendendo le difese dell'ufficio, ha statuito che l'Agenzia delle Entrate non avesse materialmente provveduto al pagamento integrale delle somme indicate in favore dei ricorrenti ritenendole non soggette alla falcidia del 50% prevista dallo ius superveniens. 2. Il motivo è fondatonei termini di seguito indicati. 2.1. Costituisce principio giurisprudenzialeormai consolidato (Cass.19/05/2022, n. 16289 e numerose altre pronunce conformi) quello secondo cui «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lg. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16 - octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.». 2.2. Tanto premesso, ritenendo che occorra ad esso dare continuità, non ravvisandosi la necessità di rimessione della causa in pubblica udienza per la relativa trattazione,nel caso di specie, la C.t.r. non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, finendo col negare l’applicabilità dell'art. 16 - octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 in sede di ottemperanza, pure in astratto affermata, in ragione di un inadempiuto onere dell’Amministrazione di dimostrare l’incapienza delle risorse stanziate al soddisfacimento delle istanze di rimborso,mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile -nei modi e con gli effetti sinora chiariti- in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, ̀ stato introdotto dopo l’entrata in vigore della ridetta normativa). Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato. 3. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini precisati e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché provveda in conformità al pre fato principio , ad essa demandandosi anche la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia - sezione staccata di Catania - in diversa composizione,