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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11279/2022

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8 ottobre L/ 2020, n. 137, la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13905/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza della Libertà, n. 20 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 403/46/13 depositata in data 2 dicembre 2013 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del quarto, del quinto, del sesto e del settimo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, in relazione all'anno d'imposta 2005, con il quale era stato recuperato, con accertamento sintetico, reddito imponibile ai fini IRPEF emergente da indici di capacità contributiva patrimoniali costituiti dall'acquisto di un immobile al prezzo di euro 112.869,00, dall'acquisto di azioni in proprio per euro 107.500,00 e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per euro 1.021.250,00, dal possesso di tre autovetture, dal conferimento in denaro per costituzione piena proprietà, per euro 6.334,00, a fronte di un reddito dichiarato di euro 44.592,00.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adita accolse il ricorso e avverso tale decisione propose appello l'Ufficio finanziario. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, accogliendo parzialmente l'impugnazione, rideterminò il reddito accertato nell'importo di euro 173.387,00.

Esaminando, in particolare, la prova contraria addotta dal contribuente al fine di dimostrare la natura non reddituale degli incrementi patrimoniali, osservò che: a) la data di immatricolazione delle autovetture non aveva rilevanza, posto che l'Ufficio aveva prodotto l'estratto del P.R.A.; b) l'accertamento era carente di adeguata motivazione con riguardo all'immobile principale destinato ad abitazione, poiché mancavano la descrizione del bene e l'indicazione degli estremi catastali identificativi; c) il contribuente, in regime di comunione legale con il coniuge, aveva dapprima acquistato l'immobile (sito in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] I) per euro 112.869,00, per poi rivenderlo al prezzo di euro 300.000,00; l'Ufficio aveva correttamente imputato il primo incremento patrimoniale interamente al contribuente, poiché la moglie, essendo a carico fiscale del marito, non aveva potuto contribuire economicamente all'operazione di acquisto; parimenti aveva correttamente ritenuto che il valore del bene, in conseguenza della successiva vendita, spettasse a ciascun coniuge nella misura del 50 per cento, trattandosi di bene entrato in comunione legale; e) quanto alle quote azionarie, l'incremento patrimoniale relativo al 5 per cento delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere considerato ai fini del calcolo del reddito del contribuente; in relazione alla cessione del 95 per cento delle azioni della I.G.A. s.r.I., dovevano, da un lato, imputarsi al socio, pro quota, gli incrementi patrimoniali della società di cui faceva parte e, dall'altro, poiché egli deteneva il 33,34 per cento delle quote azionarie, l'incremento computabile doveva essere contenuto entro tale limite.

I giudici di secondo grado, rilevando altresì che la prova liberatoria a carico del contribuente non consisteva nella sola dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma richiedeva anche la dimostrazione che la spesa per incrementi patrimoniali fosse stata sostenuta, non con qualsiasi reddito, ma proprio con quei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, rideterminarono il reddito netto complessivo in euro 173.387,00, importo sul quale avrebbe dovuto essere calcolata l'imposta effettivamente dovuta, al netto di quella già versata.4.

Contro la suddetta decisione d'appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con otto motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, occorre rilevare che la formulazione di un quesito di diritto in relazione a ciascuno dei motivi di ricorso proposti a titolo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto o di nullità della sentenza assolve ad una funzione di sintetica illustrazione delle argomentazioni svolte con le singole censure, ma non integra una condizione di procedibilità del ricorso.

Ed infatti, il ricorso in esame non è regolato dall'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Come chiarito da questa Corte (C:ass., sez. 5, 19/11/2014, n. 24597), questa norma si applica ratione temporis ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) e fino al 4 luglio 2009 (data di abrogazione della disposizione, operata dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

2. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 177 cod. proc. civ., nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 917 del 1986 (come modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), censura la decisione gravata là dove la C.T.R., acclarato che l'immobile acquistato ricadeva nella comunione legale tra il contribuente ed il coniuge, non aveva tratto la conseguenza che il relativo incremento patrimoniale dovesse essere imputato a ciascun coniuge nella misura del 50 per cento, ma lo aveva integralmente imputato al solo ricorrente, rilevando, peraltro, in più passi della motivazione che la moglie, al momento dell'acquisto, fosse soggetto «reddituale».

2. Con il secondo motivo, deducendo la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la Commissione regionale, con riguardo all'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto immobiliare, non ha minimamente motivato la ragione per cui, pur a fronte della allegazione dell'atto di acquisto del bene e della certezza che lo stesso ricadesse in comunione legale, avesse imputato il correlato incremento patrimoniale solo ad uno dei coniugi, affermando che l'altro coniuge non avesse «potuto partecipare economicamente all'operazione di acquisto».

Sul punto, ad avviso del ricorrente, le argomentazioni dei giudici di merito si traducono in una carenza assoluta di motivazione.

3.1. Il secondo motivo, da esaminare con priorità perché concerne anche un error in procedendo, è infondato.

3.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente», di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto di discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053; Cass., sez. 6-5, 12/11/2020, n. 25598; Cass., sez. 5, 10/06/2021, nn. 16258 e 16290; Cass., sez. 6- 3, 10/06/2021, n. 16434; Cass., Sez. 5, 16/6/2021, n. 16980).3.3.

Si è inoltre affermato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6- 5, 12/11/2020, n. 25598; Cass., sez. 6-5, 10/06/2021, n. 16434). 3.4 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza incorra in una delle gravi anomalie sopra indicate, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese al parziale accoglimento dell'appello, con un'esaustiva illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione, a prescindere da ogni valutazione della loro fondatezza nel merito.

Difatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha così motivato il parziale accoglimento dell'appello: «Sulle transazioni immobiliari è bene chiarire, in punto di fatto, che il contribuente in regime di comunione legale dei beni con la moglie ha dapprima acquistato l'immobile... per euro 112.869 euro, per poi rivenderlo per la cifra di 300.000 euro.

Ciò posto bene ha fatto l'Ufficio a computare integralmente il primo incremento patrimoniale poiché la moglie, reddituale, essendo a carico fiscale del marito, non ha potuto partecipare economicamente alla operazione di acquisto.

Altrettando bene ha fatto in relazione alla successiva vendita a computare il 50% del valore, poiché il bene, una volta entrato in comunione dei beni, deve ritenersi spettante al 50% al marito ed al restante 50% alla moglie, la quale ha dunque potuto in tal modo esprimere una capacità economica pur essendo reddituale».

Con tal percorso argomentativo la soglia del «minimo costituzionale» può considerarsi senz'altro raggiunta.

3.5. Neppure è ravvisabile il denunciato vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in difetto della deduzione del fatto storico, rilevante e decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, di cui i giudici di merito abbiano omesso l'esame e che, se adeguatamente valutato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.

4. Anche il primo motivo è infondato.

4.1. Come è noto, nell'accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, per cui la rettifica si fonda su un procedimento logico a ritroso incentrato sulla presunzione secondo cui il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d'imposta o di quelli immediatamente precedenti.

Pertanto, anche in caso di incremento patrimoniale, la presunzione di una maggiore capacità contributiva deriva non dalla titolarità del nuovo bene, ma piuttosto dall'esborso effettuato, come confermato dall'art. 2, comma 1, del d.m. 10 settembre 1992, ai sensi del quale i beni e servizi rilevanti si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero «sopporta in tutto o in parte i relativi costi».

4.2. Da tali premesse consegue che, in caso di acquisto da parte di una persona in regime di comunione legale, non conta, ai fini presuntivi, la circostanza che il bene sia, a prescindere dalla partecipazione all'atto e/o dalla formale intestazione, in comproprietà di entrambi i coniugi, ma piuttosto la provenienza delle somme usate per il pagamento del corrispettivo, unico elemento indiziario che può giustificare l'accertamento a carico di entrambi o di uno soltanto dei coniugi (Cass., sez. 5, 19/07/2017, n. 17806; Cass., sez. 6-5, 18/10/2018, nn. 26148 e 26149; Cass.„ sez. 5, 22/07/2020, n. 15600; Cass., sez. 5, 8/10/2020, n. 21671; C:ass., sez. 6-5, 18/10/2021, n. 28712).

4.3. In proposito, come si desume dal combinato disposto degli artt. 177 e 179 cod. civ. (da coordinare con l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, quanto alla qualificazione tributaria delle somme utilizzate), gli acquisti a titolo oneroso ricadono nella comunione legale se sono impiegati: 1) denaro e beni della comunione, che fiscalmente costituiscono redditi di ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 cod. civ. 2) proventi dell'attività separata, inclusi nella c.d.

«comunione de residuo», che fiscalmente costituiscono reddito imputato al solo coniuge percettore per l'intero ammontare 3) danaro ricavato dall'alienazione di beni personali alle condizioni di cui all'art. 179, lett. f, cod. civ..

Ciò comporta che la sola circostanza che il nuovo bene ricada nella comunione legale non fa acquisire la certezza che lo stesso sia stato acquistato con provvista comune, potendo provenire il danaro utilizzato da uno solo dei coniugi - situazione che, peraltro, risponde alla stessa ratio dell'istituto, che è quella di far beneficiare il coniuge economicamente più debole delle possibilità economiche dell'altro.

In tale situazione di incertezza gli unici elementi indiziari che possono essere valorizzati ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sono costituiti, pertanto, dalla effettiva partecipazione all'atto e dal pagamento del prezzo, sicché, laddove uno soltanto dei coniugi sostenga materialmente l'esborso, l'amministrazione finanziaria può legittimamente procedere all'accertamento sintetico nei suoi confronti, salva la possibilità della prova contraria che incombe, anche in considerazione del principio di vicinanza della prova, sul contribuente, il quale può allegare e dimostrare non solo che la provvista è costituita da redditi esenti, ma anche eventualmente che è costituita da redditi comuni o di titolarità esclusiva dell'altro coniuge (Cass., sez. 5, 19/07/2017, n. 17806), atteso che dal regime della comunione legale non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza comune delle somme utilizzate per i nuovi acquisti (Cass., sez. 5, 19/07/2017, n. 17806; Cass., sez. 5, 11/05/2020, nn. 8733 e 8734; Cass., sez. 5, 22/07/2020, n. 15600; Cass., sez. 5, 8/10/2020, n. 21671). 4.4 Da quanto detto discende che il contribuente avrebbe dovuto fornire prova della disponibilità da parte del coniuge di risorse personali atte a dimostrare che il pagamento del prezzo dell'immobile non fosse avvenuto con fondi esclusivamente dello stesso ricorrente, ma a tale prova il ricorrente non ha provveduto (Cass., sez. 5, 8/10/2020, n. 21671) e, per tale motivo, il giudice di appello ha correttamente imputato tale esborso al solo ricorrente, unico produttore di reddito del nucleo familiare, sottolineando, seppure utilizzando in modo improprio il termine «reddituale», che la moglie del contribuente, essendo priva di fonti di reddito, non ha potuto in alcun modo contribuire alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'immobile in regime di comunione legale.

La sentenza impugnata si sottrae, dunque, alle censure ad essa rivolte.

5. Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 37 e 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, come integrati dall'art. 2, comma 1, del d.m. 10 settembre 1992 e dal d.m. 19 novembre 1992, il contribuente addebita alla C.T.R. di aver erroneamente considerato integralmente imputabile al proprio reddito l'acquisto di quote sociali effettuato dalla società di cui era legale rappresentante.Evidenzia, sul punto, che, per quanto concerne la specifica questione dell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del 95 per cento delle quote della I.G.A. s.r.I., la controversia riguardava la differente questione della imputabilità al socio dei redditi o degli incrementi patrimoniali delle società di capitali cui partecipava; rispetto a questo specifico profilo, aveva depositato il contratto di cessione di quote avente ad oggetto l'acquisto della totalità delle azioni della società [OSCURATO:SOCIETA]. e, al fine di superare la presunzione di disponibilità ex d.m. 10 settembre 1992, aveva prodotto documentazione comprovante che, al momento dell'acquisto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva una compagine sociale variegata, composta da tre soci, con quote sociali ripartite in maniera identica (33,33 per cento ciascuno).

Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la C.T.R. aveva errato laddove aveva imputato alla persona fisica, legale rappresentante della società, il reddito della medesima società.

6. Con il quarto motivo, rubricato: Violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2247 e 2462 e ss. cod. civ., nonché agli artt. 1, 2, 3, 72, 73 e 75 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (come modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), il ricorrente lamenta che i giudici di appello sarebbero incorsi nella violazione delle norme richiamate e, in particolare, del principio della autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali e della distinzione tra società e singoli soci, avendo ritenuto, senza minimamente motivare sul punto, completamente sovrapponibile la situazione patrimoniale della s.r.l. (I.G.A. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e quella del socio.

7. Con il quinto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente, in relazione al medesimo passaggio della sentenza censurato con il precedente motivo di ricorso, evidenzia che la decisione è viziata anche per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la C.T.R. avrebbe travisato l'oggetto del giudizio e l'originario accertamento che non riguardava l'imputabilità al socio dell'incremento patrimoniale della società cui partecipava, bensì la imputabilità in capo al contribuente, ai fini del calcolo del reddito netto complessivo, delle somme (pari ad euro 2.042.500,00) utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'acquisto del 95 per cento del capitale azionario della [OSCURATO:SOCIETA].

Secondo il ricorrente, la C.T.R. aveva fondato la determinazione del reddito su presupposti diversi rispetto a quelli dell'originario accertamento, incorrendo nel vizio di extra o ultrapetizione.

8. Con il sesto motivo, denunciando la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente ribadisce che la C.T.R., laddove ha ritenuto di poter imputare al socio, pro quota, gli incrementi patrimoniali della società di cui faceva parte, non avrebbe motivato circa le ragioni che l'avevano indotta a ritenere superato, nella fattispecie concreta, il principio posto dagli artt. 2247 e 2462 cod. civ.

9. Con il settimo motivo, deducendo la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (precisamente, la disponibilità, ai sensi dell'art. 38, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, come integrato dall'art. 2, comma 1, del d.nn. 10 settembre 1992, delle somme utilizzate per l'acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del 95 per cento del capitale azionario della I.G.A. s.r.I.), il contribuente lamenta che i giudici regionali avrebbero completamente omesso di motivare sulla ritenuta disponibilità, in capo allo stesso ricorrente, delle somme, pari ad euro 2.042.500,00, utilizzate per l'acquisto,, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del 95 per cento delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA].

9.1. Il terzo ed il quarto motivo, vertenti sulla medesima questione, possono essere trattati unitariamente e sono fondati, con assorbimento del quinto, del sesto e del settimo motivo d'impugnazione.

9.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, pronunciandosi in merito agli incrementi patrimoniali correlati all'acquisto di quote azionarie, ha correttamente rilevato che l'acquisto, al prezzo di euro 107.500,00, del 5 per cento delle azioni della I.G.A. s.r.I., effettuato dal contribuente in proprio, manifestando una maggiore capacità contributiva, deve essere considerato ai fini del calcolo del reddito allo stesso imputabile.

9.3. La sentenza impugnata non si sottrae, invece, alle censure ad essa rivolte con i mezzi in esame, laddove i giudici di merito affermano, con riferimento all'acquisto, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del restante 95 per cento delle azioni della L.G.A., che il relativo incremento patrimoniale debba essere imputato all'odierno ricorrente, in quanto socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nei limiti della quota dallo stesso detenuta (33,34 per cento).

Al riguardo, il Collegio non può esimersi dal rilevare che, essendo pacifica la circostanza che l'acquisto del 95 per cento delle predette azioni è stato effettuato con contratto di cessione concluso dal Sacco nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'acquisto delle partecipazioni non è riferibile al contribuente, ma alla società, cosicché tale fatto non dimostra che il contribuente abbia sostenuto una determinata spesa, corrispondente al prezzo versato per l'acquisto delle azioni, né che allo stesso sia imputabile una maggiore capacità reddituale.

Ne consegue che le somme utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'acquisto del 95 per cento del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. non possono concorrere, come ritenuto dall'Ufficio finanziario, alla determinazione del reddito netto complessivo del contribuente.La sentenza impugnata, sul punto, va, pertanto, cassata.

10. Con l'ottavo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.2697 cod. civ., il ricorrente censura il passo della motivazione con il quale la C.T.R. ha affermato che, accanto all'onere di dimostrare l'esistenza di redditi esenti capaci di sostenere le spese per incrementi patrimoniali, il contribuente avrebbe anche l'onere, aggiuntivo, di dimostrare i movimenti finanziari idonei a giustificare il sostenimento di quelle spese in caso di accertamento.

10.1. Occorre, in linea generale, rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha registrato un progressivo percorso di mitigazione del contenuto della prova contraria a carico del contribuente.

Inizialmente, si riteneva che quest'ultimo fosse tenuto alla dimostrazione che le risorse di natura non reddituale fossero state effettivamente utilizzate per l'acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggetto dell'accertamento sintetico.

Rispetto a tale orientamento (rinvenibile in Cass., sez. 5,20/03/2009, n. 6813; Cass., sez. 5, 26/11/2014, n. 25104), è poi intervenuto altro indirizzo che ha, invece, ritenuto sufficiente la prova limitata alla sola disponibilità (Cass., sez. 5, 19/03/2014, n. 6396).

La successiva giurisprudenza si è, infine, stabilizzata in termini mediani, ritenendo che «pur non prevedendosi che gli ulteriori redditi (non reddituali) siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, si chiede, tuttavia, espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

In tal senso va letto, infatti, lo specifico riferimento, dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, alla prova (risultante da «idonea documentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico» (Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1510; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389; Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097; ed ancora Cass., sez. 5, 30/07/2019, n. 20479).

10.2. Ebbene, nel caso in esame, la C.T.R., sebbene nell'interpretare il sesto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 abbia richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai superato, con il passaggio motivazionale oggetto di censura con il mezzo in esame ha inteso in realtà evidenziare che il contribuente non ha offerto alcuna prova documentale che palesasse circostanze sintomatiche tali da rendere almeno plausibile che le disponibilità utilizzate per gli incrementi patrimoniali avessero natura non reddituale o fossero esenti da imposta.

In tal modo non ha fatto malgoverno dei criteri di ripartizione dell'onere della prova in materia di accertamento sintetico, ma ha piuttosto ritenuto che il contribuente non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente.

Non è, quindi, configurabile la violazione del precetto di cui all'art.2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.). (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395).

In ogni caso il passo della motivazione oggetto di censura non ha avuto alcuna incidenza sul processo decisionale, che verteva sull'effettiva disponibilità di risorse, e non sulla prova della loro utilizzazione per conseguire proprio gli incrementi patrimoniali contestati dall'Ufficio.

11. Conclusivamente, vanno accolti il terzo ed il quarto motivo, con assorbimento del quinto, del sesto e del settimo motivo, e vanno rigettati il primo, il secondo motivo e l'ottavo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo; dichiara assorbiti il quinto, il sesto ed il settimo motivo; rigetta il primo, il secondo e l'ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ottobre L/ 2020, n. 137, la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13905/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza della Libertà, n. 20 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 403/46/13 depositata in data 2 dicembre 2013 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del quarto, del quinto, del sesto e del settimo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, in relazione all'anno d'imposta 2005, con il quale era stato recuperato, con accertamento sintetico, reddito imponibile ai fini IRPEF emergente da indici di capacità contributiva patrimoniali costituiti dall'acquisto di un immobile al prezzo di euro 112.869,00, dall'acquisto di azioni in proprio per euro 107.500,00 e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per euro 1.021.250,00, dal possesso di tre autovetture, dal conferimento in denaro per costituzione piena proprietà, per euro 6.334,00, a fronte di un reddito dichiarato di euro 44.592,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adita accolse il ricorso e avverso tale decisione propose appello l'Ufficio finanziario. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, accogliendo parzialmente l'impugnazione, rideterminò il reddito accertato nell'importo di euro 173.387,00. Esaminando, in particolare, la prova contraria addotta dal contribuente al fine di dimostrare la natura non reddituale degli incrementi patrimoniali, osservò che: a) la data di immatricolazione delle autovetture non aveva rilevanza, posto che l'Ufficio aveva prodotto l'estratto del P.R.A.; b) l'accertamento era carente di adeguata motivazione con riguardo all'immobile principale destinato ad abitazione, poiché mancavano la descrizione del bene e l'indicazione degli estremi catastali identificativi; c) il contribuente, in regime di comunione legale con il coniuge, aveva dapprima acquistato l'immobile (sito in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] I) per euro 112.869,00, per poi rivenderlo al prezzo di euro 300.000,00; l'Ufficio aveva correttamente imputato il primo incremento patrimoniale interamente al contribuente, poiché la moglie, essendo a carico fiscale del marito, non aveva potuto contribuire economicamente all'operazione di acquisto; parimenti aveva correttamente ritenuto che il valore del bene, in conseguenza della successiva vendita, spettasse a ciascun coniuge nella misura del 50 per cento, trattandosi di bene entrato in comunione legale; e) quanto alle quote azionarie, l'incremento patrimoniale relativo al 5 per cento delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere considerato ai fini del calcolo del reddito del contribuente; in relazione alla cessione del 95 per cento delle azioni della I.G.A. s.r.I., dovevano, da un lato, imputarsi al socio, pro quota, gli incrementi patrimoniali della società di cui faceva parte e, dall'altro, poiché egli deteneva il 33,34 per cento delle quote azionarie, l'incremento computabile doveva essere contenuto entro tale limite. I giudici di secondo grado, rilevando altresì che la prova liberatoria a carico del contribuente non consisteva nella sola dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma richiedeva anche la dimostrazione che la spesa per incrementi patrimoniali fosse stata sostenuta, non con qualsiasi reddito, ma proprio con quei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, rideterminarono il reddito netto complessivo in euro 173.387,00, importo sul quale avrebbe dovuto essere calcolata l'imposta effettivamente dovuta, al netto di quella già versata.4. Contro la suddetta decisione d'appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con otto motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, occorre rilevare che la formulazione di un quesito di diritto in relazione a ciascuno dei motivi di ricorso proposti a titolo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto o di nullità della sentenza assolve ad una funzione di sintetica illustrazione delle argomentazioni svolte con le singole censure, ma non integra una condizione di procedibilità del ricorso. Ed infatti, il ricorso in esame non è regolato dall'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Come chiarito da questa Corte (C:ass., sez. 5, 19/11/2014, n. 24597), questa norma si applica ratione temporis ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) e fino al 4 luglio 2009 (data di abrogazione della disposizione, operata dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 2. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 177 cod. proc. civ., nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 917 del 1986 (come modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), censura la decisione gravata là dove la C.T.R., acclarato che l'immobile acquistato ricadeva nella comunione legale tra il contribuente ed il coniuge, non aveva tratto la conseguenza che il relativo incremento patrimoniale dovesse essere imputato a ciascun coniuge nella misura del 50 per cento, ma lo aveva integralmente imputato al solo ricorrente, rilevando, peraltro, in più passi della motivazione che la moglie, al momento dell'acquisto, fosse soggetto «reddituale». 2. Con il secondo motivo, deducendo la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la Commissione regionale, con riguardo all'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto immobiliare, non ha minimamente motivato la ragione per cui, pur a fronte della allegazione dell'atto di acquisto del bene e della certezza che lo stesso ricadesse in comunione legale, avesse imputato il correlato incremento patrimoniale solo ad uno dei coniugi, affermando che l'altro coniuge non avesse «potuto partecipare economicamente all'operazione di acquisto». Sul punto, ad avviso del ricorrente, le argomentazioni dei giudici di merito si traducono in una carenza assoluta di motivazione. 3.1. Il secondo motivo, da esaminare con priorità perché concerne anche un error in procedendo, è infondato. 3.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente», di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto di discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053; Cass., sez. 6-5, 12/11/2020, n. 25598; Cass., sez. 5, 10/06/2021, nn. 16258 e 16290; Cass., sez. 6- 3, 10/06/2021, n. 16434; Cass., Sez. 5, 16/6/2021, n. 16980).3.3. Si è inoltre affermato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6- 5, 12/11/2020, n. 25598; Cass., sez. 6-5, 10/06/2021, n. 16434). 3.4 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza incorra in una delle gravi anomalie sopra indicate, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese al parziale accoglimento dell'appello, con un'esaustiva illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione, a prescindere da ogni valutazione della loro fondatezza nel merito. Difatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha così motivato il parziale accoglimento dell'appello: «Sulle transazioni immobiliari è bene chiarire, in punto di fatto, che il contribuente in regime di comunione legale dei beni con la moglie ha dapprima acquistato l'immobile... per euro 112.869 euro, per poi rivenderlo per la cifra di 300.000 euro. Ciò posto bene ha fatto l'Ufficio a computare integralmente il primo incremento patrimoniale poiché la moglie, reddituale, essendo a carico fiscale del marito, non ha potuto partecipare economicamente alla operazione di acquisto. Altrettando bene ha fatto in relazione alla successiva vendita a computare il 50% del valore, poiché il bene, una volta entrato in comunione dei beni, deve ritenersi spettante al 50% al marito ed al restante 50% alla moglie, la quale ha dunque potuto in tal modo esprimere una capacità economica pur essendo reddituale». Con tal percorso argomentativo la soglia del «minimo costituzionale» può considerarsi senz'altro raggiunta. 3.5. Neppure è ravvisabile il denunciato vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in difetto della deduzione del fatto storico, rilevante e decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, di cui i giudici di merito abbiano omesso l'esame e che, se adeguatamente valutato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. 4. Anche il primo motivo è infondato. 4.1. Come è noto, nell'accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, per cui la rettifica si fonda su un procedimento logico a ritroso incentrato sulla presunzione secondo cui il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d'imposta o di quelli immediatamente precedenti. Pertanto, anche in caso di incremento patrimoniale, la presunzione di una maggiore capacità contributiva deriva non dalla titolarità del nuovo bene, ma piuttosto dall'esborso effettuato, come confermato dall'art. 2, comma 1, del d.m. 10 settembre 1992, ai sensi del quale i beni e servizi rilevanti si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero «sopporta in tutto o in parte i relativi costi». 4.2. Da tali premesse consegue che, in caso di acquisto da parte di una persona in regime di comunione legale, non conta, ai fini presuntivi, la circostanza che il bene sia, a prescindere dalla partecipazione all'atto e/o dalla formale intestazione, in comproprietà di entrambi i coniugi, ma piuttosto la provenienza delle somme usate per il pagamento del corrispettivo, unico elemento indiziario che può giustificare l'accertamento a carico di entrambi o di uno soltanto dei coniugi (Cass., sez. 5, 19/07/2017, n. 17806; Cass., sez. 6-5, 18/10/2018, nn. 26148 e 26149; Cass.„ sez. 5, 22/07/2020, n. 15600; Cass., sez. 5, 8/10/2020, n. 21671; C:ass., sez. 6-5, 18/10/2021, n. 28712). 4.3. In proposito, come si desume dal combinato disposto degli artt. 177 e 179 cod. civ. (da coordinare con l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, quanto alla qualificazione tributaria delle somme utilizzate), gli acquisti a titolo oneroso ricadono nella comunione legale se sono impiegati: 1) denaro e beni della comunione, che fiscalmente costituiscono redditi di ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 cod. civ. 2) proventi dell'attività separata, inclusi nella c.d. «comunione de residuo», che fiscalmente costituiscono reddito imputato al solo coniuge percettore per l'intero ammontare 3) danaro ricavato dall'alienazione di beni personali alle condizioni di cui all'art. 179, lett. f, cod. civ.. Ciò comporta che la sola circostanza che il nuovo bene ricada nella comunione legale non fa acquisire la certezza che lo stesso sia stato acquistato con provvista comune, potendo provenire il danaro utilizzato da uno solo dei coniugi - situazione che, peraltro, risponde alla stessa ratio dell'istituto, che è quella di far beneficiare il coniuge economicamente più debole delle possibilità economiche dell'altro. In tale situazione di incertezza gli unici elementi indiziari che possono essere valorizzati ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sono costituiti, pertanto, dalla effettiva partecipazione all'atto e dal pagamento del prezzo, sicché, laddove uno soltanto dei coniugi sostenga materialmente l'esborso, l'amministrazione finanziaria può legittimamente procedere all'accertamento sintetico nei suoi confronti, salva la possibilità della prova contraria che incombe, anche in considerazione del principio di vicinanza della prova, sul contribuente, il quale può allegare e dimostrare non solo che la provvista è costituita da redditi esenti, ma anche eventualmente che è costituita da redditi comuni o di titolarità esclusiva dell'altro coniuge (Cass., sez. 5, 19/07/2017, n. 17806), atteso che dal regime della comunione legale non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza comune delle somme utilizzate per i nuovi acquisti (Cass., sez. 5, 19/07/2017, n. 17806; Cass., sez. 5, 11/05/2020, nn. 8733 e 8734; Cass., sez. 5, 22/07/2020, n. 15600; Cass., sez. 5, 8/10/2020, n. 21671). 4.4 Da quanto detto discende che il contribuente avrebbe dovuto fornire prova della disponibilità da parte del coniuge di risorse personali atte a dimostrare che il pagamento del prezzo dell'immobile non fosse avvenuto con fondi esclusivamente dello stesso ricorrente, ma a tale prova il ricorrente non ha provveduto (Cass., sez. 5, 8/10/2020, n. 21671) e, per tale motivo, il giudice di appello ha correttamente imputato tale esborso al solo ricorrente, unico produttore di reddito del nucleo familiare, sottolineando, seppure utilizzando in modo improprio il termine «reddituale», che la moglie del contribuente, essendo priva di fonti di reddito, non ha potuto in alcun modo contribuire alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'immobile in regime di comunione legale. La sentenza impugnata si sottrae, dunque, alle censure ad essa rivolte. 5. Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 37 e 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, come integrati dall'art. 2, comma 1, del d.m. 10 settembre 1992 e dal d.m. 19 novembre 1992, il contribuente addebita alla C.T.R. di aver erroneamente considerato integralmente imputabile al proprio reddito l'acquisto di quote sociali effettuato dalla società di cui era legale rappresentante.Evidenzia, sul punto, che, per quanto concerne la specifica questione dell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del 95 per cento delle quote della I.G.A. s.r.I., la controversia riguardava la differente questione della imputabilità al socio dei redditi o degli incrementi patrimoniali delle società di capitali cui partecipava; rispetto a questo specifico profilo, aveva depositato il contratto di cessione di quote avente ad oggetto l'acquisto della totalità delle azioni della società [OSCURATO:SOCIETA]. e, al fine di superare la presunzione di disponibilità ex d.m. 10 settembre 1992, aveva prodotto documentazione comprovante che, al momento dell'acquisto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva una compagine sociale variegata, composta da tre soci, con quote sociali ripartite in maniera identica (33,33 per cento ciascuno). Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la C.T.R. aveva errato laddove aveva imputato alla persona fisica, legale rappresentante della società, il reddito della medesima società. 6. Con il quarto motivo, rubricato: Violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2247 e 2462 e ss. cod. civ., nonché agli artt. 1, 2, 3, 72, 73 e 75 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (come modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), il ricorrente lamenta che i giudici di appello sarebbero incorsi nella violazione delle norme richiamate e, in particolare, del principio della autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali e della distinzione tra società e singoli soci, avendo ritenuto, senza minimamente motivare sul punto, completamente sovrapponibile la situazione patrimoniale della s.r.l. (I.G.A. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e quella del socio. 7. Con il quinto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente, in relazione al medesimo passaggio della sentenza censurato con il precedente motivo di ricorso, evidenzia che la decisione è viziata anche per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la C.T.R. avrebbe travisato l'oggetto del giudizio e l'originario accertamento che non riguardava l'imputabilità al socio dell'incremento patrimoniale della società cui partecipava, bensì la imputabilità in capo al contribuente, ai fini del calcolo del reddito netto complessivo, delle somme (pari ad euro 2.042.500,00) utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'acquisto del 95 per cento del capitale azionario della [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo il ricorrente, la C.T.R. aveva fondato la determinazione del reddito su presupposti diversi rispetto a quelli dell'originario accertamento, incorrendo nel vizio di extra o ultrapetizione. 8. Con il sesto motivo, denunciando la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente ribadisce che la C.T.R., laddove ha ritenuto di poter imputare al socio, pro quota, gli incrementi patrimoniali della società di cui faceva parte, non avrebbe motivato circa le ragioni che l'avevano indotta a ritenere superato, nella fattispecie concreta, il principio posto dagli artt. 2247 e 2462 cod. civ. 9. Con il settimo motivo, deducendo la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (precisamente, la disponibilità, ai sensi dell'art. 38, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, come integrato dall'art. 2, comma 1, del d.nn. 10 settembre 1992, delle somme utilizzate per l'acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del 95 per cento del capitale azionario della I.G.A. s.r.I.), il contribuente lamenta che i giudici regionali avrebbero completamente omesso di motivare sulla ritenuta disponibilità, in capo allo stesso ricorrente, delle somme, pari ad euro 2.042.500,00, utilizzate per l'acquisto,, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del 95 per cento delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. 9.1. Il terzo ed il quarto motivo, vertenti sulla medesima questione, possono essere trattati unitariamente e sono fondati, con assorbimento del quinto, del sesto e del settimo motivo d'impugnazione. 9.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, pronunciandosi in merito agli incrementi patrimoniali correlati all'acquisto di quote azionarie, ha correttamente rilevato che l'acquisto, al prezzo di euro 107.500,00, del 5 per cento delle azioni della I.G.A. s.r.I., effettuato dal contribuente in proprio, manifestando una maggiore capacità contributiva, deve essere considerato ai fini del calcolo del reddito allo stesso imputabile. 9.3. La sentenza impugnata non si sottrae, invece, alle censure ad essa rivolte con i mezzi in esame, laddove i giudici di merito affermano, con riferimento all'acquisto, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del restante 95 per cento delle azioni della L.G.A., che il relativo incremento patrimoniale debba essere imputato all'odierno ricorrente, in quanto socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nei limiti della quota dallo stesso detenuta (33,34 per cento). Al riguardo, il Collegio non può esimersi dal rilevare che, essendo pacifica la circostanza che l'acquisto del 95 per cento delle predette azioni è stato effettuato con contratto di cessione concluso dal Sacco nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'acquisto delle partecipazioni non è riferibile al contribuente, ma alla società, cosicché tale fatto non dimostra che il contribuente abbia sostenuto una determinata spesa, corrispondente al prezzo versato per l'acquisto delle azioni, né che allo stesso sia imputabile una maggiore capacità reddituale. Ne consegue che le somme utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'acquisto del 95 per cento del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. non possono concorrere, come ritenuto dall'Ufficio finanziario, alla determinazione del reddito netto complessivo del contribuente.La sentenza impugnata, sul punto, va, pertanto, cassata. 10. Con l'ottavo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.2697 cod. civ., il ricorrente censura il passo della motivazione con il quale la C.T.R. ha affermato che, accanto all'onere di dimostrare l'esistenza di redditi esenti capaci di sostenere le spese per incrementi patrimoniali, il contribuente avrebbe anche l'onere, aggiuntivo, di dimostrare i movimenti finanziari idonei a giustificare il sostenimento di quelle spese in caso di accertamento. 10.1. Occorre, in linea generale, rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha registrato un progressivo percorso di mitigazione del contenuto della prova contraria a carico del contribuente. Inizialmente, si riteneva che quest'ultimo fosse tenuto alla dimostrazione che le risorse di natura non reddituale fossero state effettivamente utilizzate per l'acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggetto dell'accertamento sintetico. Rispetto a tale orientamento (rinvenibile in Cass., sez. 5,20/03/2009, n. 6813; Cass., sez. 5, 26/11/2014, n. 25104), è poi intervenuto altro indirizzo che ha, invece, ritenuto sufficiente la prova limitata alla sola disponibilità (Cass., sez. 5, 19/03/2014, n. 6396). La successiva giurisprudenza si è, infine, stabilizzata in termini mediani, ritenendo che «pur non prevedendosi che gli ulteriori redditi (non reddituali) siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, si chiede, tuttavia, espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto, infatti, lo specifico riferimento, dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, alla prova (risultante da «idonea documentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico» (Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1510; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389; Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097; ed ancora Cass., sez. 5, 30/07/2019, n. 20479). 10.2. Ebbene, nel caso in esame, la C.T.R., sebbene nell'interpretare il sesto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 abbia richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai superato, con il passaggio motivazionale oggetto di censura con il mezzo in esame ha inteso in realtà evidenziare che il contribuente non ha offerto alcuna prova documentale che palesasse circostanze sintomatiche tali da rendere almeno plausibile che le disponibilità utilizzate per gli incrementi patrimoniali avessero natura non reddituale o fossero esenti da imposta. In tal modo non ha fatto malgoverno dei criteri di ripartizione dell'onere della prova in materia di accertamento sintetico, ma ha piuttosto ritenuto che il contribuente non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente. Non è, quindi, configurabile la violazione del precetto di cui all'art.2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.). (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395). In ogni caso il passo della motivazione oggetto di censura non ha avuto alcuna incidenza sul processo decisionale, che verteva sull'effettiva disponibilità di risorse, e non sulla prova della loro utilizzazione per conseguire proprio gli incrementi patrimoniali contestati dall'Ufficio. 11. Conclusivamente, vanno accolti il terzo ed il quarto motivo, con assorbimento del quinto, del sesto e del settimo motivo, e vanno rigettati il primo, il secondo motivo e l'ottavo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo; dichiara assorbiti il quinto, il sesto ed il settimo motivo; rigetta il primo, il secondo e l'ott
Sentenza Cassazione n. 11279/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris