CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 21897/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13310-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, piazza Capranica 78,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ A vvocato Pierluigi [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], la prima in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Sabrina BENVENUTO, domiciliate presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori, rappresentat e e difes e da gli A vvocat i Piergiorgio PIZZORNI e Marco GIANNINI; -resistenti a norma dell’art. 47 cod. proc. civ. - Oggetto COMODATO Regolamento di competenza- Oggetto - Provvedimento di sospensione ex art.295 c.p.c. - Pendenza dei giudizi innanzi allo stesso ufficio - Conseguenze R.G.N.13310/2022 Cron. Rep. Ud.07/03/2024 Adunanza camerale Avversol’ordinanza emessa nella causa R.G. 527/21 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla base di tre motivi, regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio ex art. 447-biscod. proc. civ., dallo stesso promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. Annunziata 2. Riferisc e , in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere proprietario – in forza di due distinti contratti di compravendita del 15 gennaio e del 19 marzo 1996 – di un fabbricato sito nel Comune di Monterosso in Mare e di alcuni terreni ad esso circostanti, l’uno come gli altri fatti oggetto di un comodato d’uso precario concluso dal Benvenuto con la sorella Sabrina e con la società [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:SOCIETA]., della quale costei è socia accomandataria. Essendo, tuttavia, sopravvenuta l’imprevista necessità di riottenere la disponibilità del predetto complesso immobiliare, onde metterlo a reddito per fare fronte alle proprie aumentate necessità familiari, [OSCURATO:PERSONA], nel 2015, ha richiesto alle comodatarie –ai sensi dell’art. 1810 cod. civ. – il rilascio di tutti i suoi immobili,dall’inizio dell’anno 2016. Stante il rifiuto delle stesse, egli si vedeva costretto a radicare il suddetto giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ., nel quale domandava anche il risarcimento del danno da mancata restituzione del compendio immobiliare.Costituitesi in giudizio, le convenute, oltre a resistere alle domande, deducevano la pendenza, innanzi al medesimo Tribunale spezzino, di un giudizio di divisione ereditaria. Nello stesso, [OSCURATO:PERSONA] – sul presupposto che entrambi gli acquisti immobiliari realizzati dal fratello Gino fossero stati compiuti con denaro interamente fornito dal comune, defunto, genitore, [OSCURATO:PERSONA] –aveva chiesto dichiararsi la nullità della liberalità, ex artt. 769, 1418, comma 2, e 1325 cod. civ., per mancanza di causa, ossia per spirito di liberalità o “animus donandi” del “de cuius”, sicché gli immobili in questione si sarebbero dovuti ritenere compresi nel “relictum” del defunto e costituire oggetto della divisione ereditaria. In via gradata, in quello stesso giudizio di divisione ereditaria, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi la nullità della liberalità, in quanto avente ad oggetto non gli immobili “de quibus”, bensì il denaro direttamente elargito, risultando, pertanto, invalida per difetto delle forme “ex lege” prescritte, ossia quelle dell’atto pubblico in presenza di due testimoni. Nella subordinata ipotesi, infine, in cui si fosse ritenuto – sempre in tale separato giudizio – che gli immobili suddetti fossero stati fatti oggetto di un valido atto di liberalità, la Benvenuto aveva chiesto che gli stessi, ai sensi dell'art. 737 cod. civ., costituissero oggetto di collazione. Orbene, ritenendo che la pendenza di tale giudizio divisorio presentasse carattere pregiudiziale rispetto a quello radicato da [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 447-bis cod. proc. civ., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su eccezione delle convenute, provvedeva alla sospensione di quest’ultimo,ex art. 295 cod. proc. civ. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto – di tre motivi.3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.295 cod. proc. civ. e 746, comma 1, cod. civ. Si assume, infatti, che “tutte le eventuali questioni relative alla successione del defunto [OSCURATO:PERSONA] ed ai conseguenti rapporti tra gli eredi nulla abbiano a che vedere con l’oggetto della presente controversia”, consistente“solamente nel rilascio degli immobili di proprietà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], concessi in comodato alle stesse resistenti”. Invero, proprio seguendo l’assunto di queste ultime, secondo cui “il de cuius non ha mai avuto alcuna intenzione di donare gli immobili in questione a [OSCURATO:PERSONA]”, si dovrebbe concludere che oggetto della donazione fu solo il denaro utilizzato da costui per realizzare gli acquisti immobiliari. Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe solo l’obbligo, in sede di divisione ereditaria, “di collazionare la somma ricevuta dal padre e di imputarla alla sua quota ereditaria”, operazione dalla quale non verrebbe minimamente incisa la proprietà, in capo ad esso, “degli immobili da lui acquistati con i succitati contratti, concessi in comodato alle resistenti ed oggetto della causa di rilascio”. D’altra parte, qualora nella causa di divisione venisse accertato che la dazione di denaro ha costituito “una donazione indiretta degli immobili da [OSCURATO:PERSONA] al figlio Gino, anche in questo caso il donatario sarebbe tenuto a collazionare il controvalore dei beni indirettamente donatigli” (è citata Cass. Sez. Un., sent. 5 agosto 1992, n. 9282), “ma non già la proprietà degli stessi”. Né si manca di rilevare, infine, che “ai sensi dell’art. 746 cod. civ., in caso di donazione dell’immobile effettuata dal de cuius all’erede”, la scelta se rendere il bene in natura, ovvero imputarne il valore alla propria quota ereditaria, “spetta esclusivamente all’erede che era stato beneficato”; nel caso di specie, però, [OSCURATO:PERSONA] “ha già espressamente dichiarato che, in ogni caso, non intenderebbe rendere il bene in natura”. Su tali basi, dunque, si osserva che “qualunque decisione fosse adottata sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nella causa di divisione”, in nessun caso i coeredi “potrebbero vantare pretese di natura personale o reale sui beni di [OSCURATO:PERSONA] concessi in comodato ed oggetto della causa di rilascio, atteso che l’eventuale diritto degli stessi coeredi di ottenere il valore dell’eventuale eccedenza ha natura di mero diritto di credito nei confronti dell’erede asseritamente donatario, ma non già di diritto reale o personale sul bene donato”. Ne consegue, pertanto, come “tra i due giudizi non sussista alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, presupposto necessario affinché si possa fondatamente disporre – ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. – la sospensione del procedimento”. 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.295 cod. proc. civ. e 746, comma 2, cod. civ. Si censura l’impugnato provvedimento per non avere neppure considerato che a carico dell’edificio concesso in comodato alle resistenti è stata iscritta ipoteca, di talché –ai sensi dell’art. 746, comma 2, cod. civ. – l’eventuale collazione si farebbe solo con l’imputazione e non già in natura. Risulterebbe, pertanto, confermato come l’esito del giudizio divisorio non potrebbe avere alcuna incidenza sulla titolarità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], “della proprietà dei beni che questi ha concesso in comodato” e, pertanto, non potrebbe “avere alcun effetto sulla decisione della causa”, introdotta dallo stesso, “per ottenerne il rilascio di tali immobili ed il risarcimento dei danni patiti”.3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.295 e 274 cod. proc. civ., lamentando “error in procedendo”. Assume il ricorrente che, seppure si ritenesse sussistente un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi (e che quello ex art. 447-bis cod. proc. civ. sia pregiudicato dall’esito del giudizio divisorio), poiché entrambi i procedimenti pendono in primo grado avanti al medesimo ufficio giudiziario, il giudice investito della controversia radicata da [OSCURATO:PERSONA] “avrebbe dovuto rimettere gli atti al capo dell’ufficio affinché adottasse i ritenuti provvedimenti di cui all’art. 274 cod. proc. civ., ma non avrebbe potuto sospendere la causa ex art. 295 cod. proc. civ. come, invece, erroneamente ha fatto con il provvedimento oggi impugnato”. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con memoria ex art. 47 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] sul Mare, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del regolamento è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Entrambe le parti hanno presentato memoria. 7. Ha rassegnato conclusioni scritte anche il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, nel senso dell’accoglimento del regolamento.[OSCURATO:PERSONA] 8.Il regolamento merita accoglimento, sicché va disposta la prosecuzione del giudizio. 8.1. Il terzo motivo - che, peraltro, pone una questione che questa Corte avrebbe dovuto rilevare d’ufficio nell’àmbito dei propri poteri di statuizione sulla ricorrenza della causa di sospensione immanenti al giudizio di regolamento - ha carattere pregiudiziale ed è fondato. 8.1.1. Impregiudicata, infatti, ogni valutazione sull’effettiva sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, la decisione di sospendere quello promosso da [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione della “res commodata”è, in ogni caso, illegittima, atteso che il giudizio asseritamente pregiudiziale risulta pendente innanzi al medesimo Tribunale spezzino ciò che avrebbe, semmai, giustificato la riunione degli stessi, non la sospensione di quello, in ipotesi,“pregiudicato” (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2021, n. 36916, Rv. 663228-01; Cass. Sez. 6- 1, ord. 16 giugno 2020, n. 11634, Rv. 657988-01; Cass. Sez. 6- 1, ord. 26 luglio 2012,n. 13330, Rv. 623609-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 agosto 2011, n. 16963 , Rv. 618739 - 01 ; Cass. Sez. 6 - 3, ord. 26 luglio 2011,n. 16381, Rv. 618824- 01 ; Sez. 6 - 3, o rd . 13 luglio 2011, n. 15420 , Rv. 619224 - 01 ; Cass. Sez. 6 - 3, o rd . 23 luglio 2010,n. 17468, Rv. 614471-01; Cass. Sez. 3, ord. 21 aprile 2010, n. 9510 , Rv. 612512 - 01 ; Cass. Sez. 3, o rd . 22 maggio 2008, n. 13194 , Rv. 603435 - 01 ; Cass. Sez. 3, o rd . 11 ottobre 2006,n. 21727, Rv. 593986-01). 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della società [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e di [OSCURATO:PERSONA], avendo esse formulato, nel giudizio di merito, l’istanza di sospensione. Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv.656577-01). PQM La Corte accoglie il ricorso per regolamento e di spone la prosecuzione del giudizio; fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente; condannala società [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.200,00, più € 200,00 per esborsi,