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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 11829/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib.

Liberta di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma del difensore ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 10 ottobre 2021 nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli del 6 agosto 2021 che revocava la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a lui applicata per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., disponeva il ripristino della misura.

Con unico motivo deduce il vizio di motivazione essendo inammissibile l'appello del PM avverso una misura revocata e, comunque, per essere corretta la motivazione per la quale il giudice aveva revocato la misura.

Il ricorso è inammissibile.

La tesi secondo cui non è impugnabile il provvedimento di revoca delle misure cautelari è manifestamente infondato poiché l'art. 310 cod. proc. pen. testualmente consente l'appello del pubblico ministero avverso tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari e, per il resto, il motivo è del tutto generico invocando apoditticamente una decisione favorevole senza alcuna critica del contenuto del provvedimento impugnato.

Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Roma, così deciso il 12 gennaio 2022 il Co ilier estensore il [OSCURATO:PERSONA]/Stefano ,91/4nna Pe zzellis [OSCURATO:PERSONA] P -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Liberta di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma del difensore ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 10 ottobre 2021 nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli del 6 agosto 2021 che revocava la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a lui applicata per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., disponeva il ripristino della misura. Con unico motivo deduce il vizio di motivazione essendo inammissibile l'appello del PM avverso una misura revocata e, comunque, per essere corretta la motivazione per la quale il giudice aveva revocato la misura. Il ricorso è inammissibile. La tesi secondo cui non è impugnabile il provvedimento di revoca delle misure cautelari è manifestamente infondato poiché l'art. 310 cod. proc. pen. testualmente consente l'appello del pubblico ministero avverso tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari e, per il resto, il motivo è del tutto generico invocando apoditticamente una decisione favorevole senza alcuna critica del contenuto del provvedimento impugnato. Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Roma, così deciso il 12 gennaio 2022 il Co ilier estensore il [OSCURATO:PERSONA]/Stefano ,91/4nna Pe zzellis [OSCURATO:PERSONA] P -
Sentenza Cassazione n. 11829/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris