CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51331/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25219/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Considerato che la doglianza relativa alla pretesa sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale, con puntuale e logico apparato argomentativo, perciò incensurabile in sede di legittimità, ha identificato, in linea di fatto, le ragioni per le quali non era ravvisabile una condotta arbitraria da parte dei pubblici ufficiali che erano viceversa doverosamente intervenuti a seguito di una segnalazione in merito a rumori molesti provenienti dall'abitazione dell'imputato; Ritenuto che i motivi di ricorso attinenti alla mancata disapplicazione della recidiva sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le relative argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de