CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 18520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22954/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma al viale di Trastevere, n. 209. –ricorrenti – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D. - intimata - per la correzione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 16681/2020, depositata in data4 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione nonché il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 16681/2020, nella parte in cui (in intestazione) essa qualifica il sig. [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in luogo del sig. [OSCURATO:PERSONA] di Cristo nonché Correzione errore materiale (Ord.16681/2020) nella parte in cui essa non statuisce sull’attribuzione dei compensi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come richiesto. La causa è stata trattata nella camera di consigli o del 31 maggio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che: 1. La prima istanza non può essere accolta perché il liquidatore non è nominato nella qualità, perché dopo la virgola si indica l’altro controricorrente quale [OSCURATO:PERSONA] e le parti sono indicate al plurale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi …. Pertanto, non si è presenza di un errore materiale , essendo l’istanza frutto di un ’ errata lettura dell’ epigrafe della citata ordinanza di questa Corte n. 16681/20. 2. Invece, può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio, concretando la relativa mancanza errore materiale, sebbene proposta la richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], privi assolutamente della legittimazione sostanziale e processuale ad agire nonché dell’interesse ad ottenere la richiesta correzione. Con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che “L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'erroredeterminato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”. Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalleSezioni Unite, n. 16037 /2010 , che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza. 3. In conclusione, l’istanza va accolta in parte de qua nel senso che laddove nell’ordinanza n. 16681/2020 di questa Corte (dal nono al dodicesimo rigo della quinta pagina) è scritto “condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali e accessori di legge” deve leggersi ed intendersi “condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi , oltre 15% spese generali e accessori di legge con attribuzione all’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]”. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanzaoggetto della correzione medesima. P.Q.M. Accoglie parzialmente l’istanza e dispone che l’ordinanza n. 16681/2020 sia corretta nel senso che laddove è scritto “condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali e accessori di legge” deve leggersi ed intendersi “condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi , oltre 15% spese generali e accessori di legge con attribuzione all’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]”. Dispone che la correzione sia annotata a cura della