CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'applicazione dell'aggravante di aver agito con travisamento e l'eccessivo aumento operato per la continuazione, è inammissibile, perché aspecifico e reiterativo di doglianze puntualmente disattese dalla Corte di merito; che, con riferimento al primo profilo, il motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8); che, l'aggravante del travisamento è stata correttamente riconosciuta dal giudice di Appello attraverso concreti riscontri fattuali e congrui riferimenti giurisprudenziali (nel dettaglio, si veda pag. 7); che, il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato: i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio, secondo la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MGi Fuotribrktr Miterzà4 3