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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18442/2026

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onclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilitàRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1, Con sentenza del 21 gennaio 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione collegiale, 'nell'ambito del procedimento penale n. 509/2024 R.G.

Trib., applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa quale aumento, in continuazione, sulla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa irrogata con sentenza n. 862/2024 del G.U.P. del medesimo Tribunale, emessa in data 24 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile 1'11 novembre 2024, ritenuta più grave, determinando così la pena complessiva in anni cinque di reclusione ed euro 20.600,00 di multa.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, deducendo un unico motivo di impugnazione.

Con tale motivo il ricorrente denunciava la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 125 e 444, comma 2, cod. proc. pen., 133 cod. pen., in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., censurando la ritenuta congruità della pena applicata dal giudice di merito.

Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale, nel determinare la pena base quale aumento per la continuazione rispetto alla precedente condanna, si sarebbe indebitamente discostato dai minimi edittali, esprimendo un giudizio di congruità non coerente con i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e in contrasto con i parametri valutativi imposti dall'art. 444 cod. proc. pen., così pervenendo a una pena finale ritenuta non equa.

Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione di legge. 1CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Le censure dedotte si risolvono in doglianze intrinsecamente generiche, meramente assertive e prive di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorrente, infatti, si limita a denunciare in termini del tutto apodittici l'asserita incongruità della pena applicata, senza individuare quali specifici passaggi motivazionali sarebbero viziati né in che modo il giudice di merito avrebbe violato i criteri legali di cui agli artt. 133 cod. pen. e 444 cod. proc. pen.

Nel ricorso le doglianze si limitano a censurare la congruità della pena, senza indicare specifici profili di violazione di legge o manifeste illogicità della motivazione, risolvendosi nella sollecitazione ad una rivalutazione discrezionale riservata al giudice di merito.

2. Va ribadito che, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della qualificazione del fatto, della legittimità della pena concordata e dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., restando preclusa ogni censura che investa valutazioni discrezionali di merito adeguatamente motivate.

Nel caso di specie, quindi, il ricorso non soddisfa il requisito di specificità imposto dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché non indica né gli elementi di fatto né le ragioni di diritto idonee a sorreggere le dedotte violazioni, limitandosi a riaffermare l'ingiustizia della pena in termini del tutto astratti.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la deduzione generica di violazioni di legge, non accompagnata dalla puntuale indicazione delle ragioni del dissenso, comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Ne consegue la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, ai sensi degli artt. 581 e 606 cod. proc. pen. che giustifica lacondanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MkAtailv unzio io audiziario r. o Catenazzo 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilitàRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1, Con sentenza del 21 gennaio 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione collegiale, 'nell'ambito del procedimento penale n. 509/2024 R.G. Trib., applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa quale aumento, in continuazione, sulla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa irrogata con sentenza n. 862/2024 del G.U.P. del medesimo Tribunale, emessa in data 24 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile 1'11 novembre 2024, ritenuta più grave, determinando così la pena complessiva in anni cinque di reclusione ed euro 20.600,00 di multa. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, deducendo un unico motivo di impugnazione. Con tale motivo il ricorrente denunciava la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 125 e 444, comma 2, cod. proc. pen., 133 cod. pen., in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., censurando la ritenuta congruità della pena applicata dal giudice di merito. Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale, nel determinare la pena base quale aumento per la continuazione rispetto alla precedente condanna, si sarebbe indebitamente discostato dai minimi edittali, esprimendo un giudizio di congruità non coerente con i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e in contrasto con i parametri valutativi imposti dall'art. 444 cod. proc. pen., così pervenendo a una pena finale ritenuta non equa. Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione di legge. 1CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le censure dedotte si risolvono in doglianze intrinsecamente generiche, meramente assertive e prive di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, si limita a denunciare in termini del tutto apodittici l'asserita incongruità della pena applicata, senza individuare quali specifici passaggi motivazionali sarebbero viziati né in che modo il giudice di merito avrebbe violato i criteri legali di cui agli artt. 133 cod. pen. e 444 cod. proc. pen. Nel ricorso le doglianze si limitano a censurare la congruità della pena, senza indicare specifici profili di violazione di legge o manifeste illogicità della motivazione, risolvendosi nella sollecitazione ad una rivalutazione discrezionale riservata al giudice di merito. 2. Va ribadito che, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della qualificazione del fatto, della legittimità della pena concordata e dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., restando preclusa ogni censura che investa valutazioni discrezionali di merito adeguatamente motivate. Nel caso di specie, quindi, il ricorso non soddisfa il requisito di specificità imposto dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché non indica né gli elementi di fatto né le ragioni di diritto idonee a sorreggere le dedotte violazioni, limitandosi a riaffermare l'ingiustizia della pena in termini del tutto astratti. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la deduzione generica di violazioni di legge, non accompagnata dalla puntuale indicazione delle ragioni del dissenso, comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Ne consegue la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, ai sensi degli artt. 581 e 606 cod. proc. pen. che giustifica lacondanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MkAtailv unzio io audiziario r. o Catenazzo 3