CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 29268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10631/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO,28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), i primi due rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procure speciali in calce al ricorso, il terzo in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in forza di procure speciali allegate al controricorso -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 9/2019 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto reclamo al CNF avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti alla competizione elettoraleper il rinnovo del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Savona, tenutasi nel mese di gennaio del 2019; il CNF con ordinanza n. 5 del 2019 ha rimesso alla Corte costituzionale la q.l.c. dell’art. 3, comma3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 e dell’art. 11-quinquies del d.l. n. 135 del 2018; gli impugnanti hanno proposto ricorso per cassazione contro la detta ordinanza, assumendo che la stessa avessevalore sostanziale di sentenza nelle parti relative alla affermata inammissibilità delle argomentazionisollevate a sostegno di alcune doglianze; alcuni degli intimati, come da epigrafe, hanno replicato con controricorso;in prossimità dell’adunanza camerale è pervenuto un atto di rinuncia al ricorso debitamente notificato e munito di visto di accettazione dellecontroparti costituite (art. 390 cod. proc. civ.) ; p.q.m. La Corte dichiara estinto il giudizio. Deciso in Roma, nella cam