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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 35191/2022

Testo disponibile della fonte

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19094/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], n. 4,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. –controricorrente – IRAP ACCERTAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 515 / 2015 , depositata il 30/01/2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto accogliersi il ricorso e, decidendo nel merito, respingersi il ricorso del contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe cheha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente con condanna dell’Ufficio alla restituzione della somma di €68.759,00,oltre interessi, che si assumeva indebitamente versata e trattenuta a titolo di irpef.

2. Il contribuente – il quale nel corso del 2005 , a seguito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva percepito, in aggiunta al t.f.r. , una somma a titolo di incentivo all’esodo – aveva impugna to la cartella di pagamento dell’importo di euro 13.351,00, oltre interessi e sanzioni, emessa per il recupero della maggiore irpef dovuta sul detto incentivo.

A sostegno del ricorso assumeva di avere diritto alla riduzione del 50 per cento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 19 , comma 4-bis,d.P.R. t.u.i.r.; per l’effetto, sul presupposto che parte della ritenuta d’acconto fosse illegittima, sicché l’Ufficio, lungi dal richiedere il versamento dell’ulteriore importo di euro 13.351,00 (che nelle more aveva comunque versato), avrebbe dovuto restituire l’importo di euro 55.408,00, chiedeva la restituzione della complessiva somma di euro 68.759,00 indebitamente corrisposta.Il ricorrente depositava, prima in vista della camera di consiglio del 14/12/2016 e poi dell’udienza pubblica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], memorie ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unicomotivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Incontroverso che l’istanza di rimborso era stata presentata in data 17 novembre 2010, oltre il termine di decadenza di cui all’art. 38 cit., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il termine decadenziale sarebbe iniziato a decorrere solo a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE che aveva dichiarato la norma impositiva incompatibile con la normativa comunitaria.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

2.1. La C.t.r. ha dichiarato inammissibile l ’eccezione formulata dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 , secondo cui l’istanza di rimborso era stata avanzata oltre il termine di quarantotto mesi decorrenti dalla trattenuta; ha dichiarato, altresì, inammissibile l’ulteriore eccezione sollevata dall’Ufficio secondo cui il contribuente non aveva dimostrato quale fosse l’ammontare delle trattenute operate dal sostituto d’imposta.

Con riferimento ad entrambe le eccezioni la C.t.r. ha affermato che le stesse erano state proposte in vio lazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 che fa divieto di proporre nuove eccezioni in appello e che, ove fossero state ritenute ammissibili, si sarebbe finito con l’alterarei termini della controversia ponendo a fondamento della pretesa dell’Ufficiofatti modificativi ed estintivi diversi da quelli fatti valere in primo grado e rimasti estranei al contraddittorio .

Di seguito, la sentenza ha concluso per il diritto alla riduzione dell’aliquota e d ha confermatola sentenza di primo grado.

2.2. L’Ufficiocon l’unico motivo assume che la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere che il decorso del termine decadenziale di cui all’art. 38 cit. decorresse, non dal momento del versamento dell’imposta, ma dal momento in cui la norma impositiva era stata caducata dallapronuncia della Corte di Giustizia.

Tale motivazione, censurata con il ricorso, non appartiene alla sentenza impugnata che non è entrata nel merito della fondatezza o meno dell’eccezione –e quindi non ha nemmeno vagliato la questione della decorrenza del termine di decadenza – essendosi fermata alla valutazione preliminare dell’inammissibilità della medesima espressamente ricondotta alle eccezioni per le quali l’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, fa divieto di introduzione in appello.

Nessuna delle dette statuizioni in fatto ed in diritto – ovvero la proposizione dell’eccezione di decadenza solo nel giudizio di appello e la sua preclusione in virtù del disposto di cui all’art. 57 cit. –è stata in alcun modo attinta con il ricorso.

Ne consegue che sulla statuizione di inammissibilità delle eccezioni sollevate si è formato il giudicato interno,restando precluso il loro esame nel merito.

2.3. Nemmeno rileva che la C.t.r. abbia successivamente motivato nel merito ritenendo che il contribuente avesse diritto alla riduzione dell’aliquota.

Questa Corte, infatti, a sezioni unite, ha chiarito che, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. Sez.

U, 20/02/2007, n. 3840).

3. In conclusione,il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al rimborso in favore della parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi , spese generali nella misura forfettaria d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19094/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], n. 4,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. –controricorrente – IRAP ACCERTAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 515 / 2015 , depositata il 30/01/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto accogliersi il ricorso e, decidendo nel merito, respingersi il ricorso del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe cheha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente con condanna dell’Ufficio alla restituzione della somma di €68.759,00,oltre interessi, che si assumeva indebitamente versata e trattenuta a titolo di irpef. 2. Il contribuente – il quale nel corso del 2005 , a seguito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva percepito, in aggiunta al t.f.r. , una somma a titolo di incentivo all’esodo – aveva impugna to la cartella di pagamento dell’importo di euro 13.351,00, oltre interessi e sanzioni, emessa per il recupero della maggiore irpef dovuta sul detto incentivo. A sostegno del ricorso assumeva di avere diritto alla riduzione del 50 per cento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 19 , comma 4-bis,d.P.R. t.u.i.r.; per l’effetto, sul presupposto che parte della ritenuta d’acconto fosse illegittima, sicché l’Ufficio, lungi dal richiedere il versamento dell’ulteriore importo di euro 13.351,00 (che nelle more aveva comunque versato), avrebbe dovuto restituire l’importo di euro 55.408,00, chiedeva la restituzione della complessiva somma di euro 68.759,00 indebitamente corrisposta.Il ricorrente depositava, prima in vista della camera di consiglio del 14/12/2016 e poi dell’udienza pubblica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], memorie ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Incontroverso che l’istanza di rimborso era stata presentata in data 17 novembre 2010, oltre il termine di decadenza di cui all’art. 38 cit., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il termine decadenziale sarebbe iniziato a decorrere solo a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE che aveva dichiarato la norma impositiva incompatibile con la normativa comunitaria. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. 2.1. La C.t.r. ha dichiarato inammissibile l ’eccezione formulata dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 , secondo cui l’istanza di rimborso era stata avanzata oltre il termine di quarantotto mesi decorrenti dalla trattenuta; ha dichiarato, altresì, inammissibile l’ulteriore eccezione sollevata dall’Ufficio secondo cui il contribuente non aveva dimostrato quale fosse l’ammontare delle trattenute operate dal sostituto d’imposta. Con riferimento ad entrambe le eccezioni la C.t.r. ha affermato che le stesse erano state proposte in vio lazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 che fa divieto di proporre nuove eccezioni in appello e che, ove fossero state ritenute ammissibili, si sarebbe finito con l’alterarei termini della controversia ponendo a fondamento della pretesa dell’Ufficiofatti modificativi ed estintivi diversi da quelli fatti valere in primo grado e rimasti estranei al contraddittorio . Di seguito, la sentenza ha concluso per il diritto alla riduzione dell’aliquota e d ha confermatola sentenza di primo grado. 2.2. L’Ufficiocon l’unico motivo assume che la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere che il decorso del termine decadenziale di cui all’art. 38 cit. decorresse, non dal momento del versamento dell’imposta, ma dal momento in cui la norma impositiva era stata caducata dallapronuncia della Corte di Giustizia. Tale motivazione, censurata con il ricorso, non appartiene alla sentenza impugnata che non è entrata nel merito della fondatezza o meno dell’eccezione –e quindi non ha nemmeno vagliato la questione della decorrenza del termine di decadenza – essendosi fermata alla valutazione preliminare dell’inammissibilità della medesima espressamente ricondotta alle eccezioni per le quali l’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, fa divieto di introduzione in appello. Nessuna delle dette statuizioni in fatto ed in diritto – ovvero la proposizione dell’eccezione di decadenza solo nel giudizio di appello e la sua preclusione in virtù del disposto di cui all’art. 57 cit. –è stata in alcun modo attinta con il ricorso. Ne consegue che sulla statuizione di inammissibilità delle eccezioni sollevate si è formato il giudicato interno,restando precluso il loro esame nel merito. 2.3. Nemmeno rileva che la C.t.r. abbia successivamente motivato nel merito ritenendo che il contribuente avesse diritto alla riduzione dell’aliquota. Questa Corte, infatti, a sezioni unite, ha chiarito che, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. Sez. U, 20/02/2007, n. 3840). 3. In conclusione,il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al rimborso in favore della parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi , spese generali nella misura forfettaria d
Sentenza Cassazione n. 35191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris