CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2016 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avvpio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale ordinario di Foggia per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ([OSCURATO:PERSONA], 30 agosto 2016). Considerato che i motivi di ricorso (mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla responsabilità del prevenuto, nonché erronea applicazione di legge con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) sono inammissibili, perché proposti avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il resi