CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via XX Settembre n. 3 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Bari e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Bari, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari , depositata in data 15.1.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 19.1.2012, chiesero al Tribunale di Bari, in contraddittorio con il [OSCURATO:SOCIETA]., che fosse dichiarata la nullità degli ordini di acquisto, in difetto di sottoscrizione degli stessi e del contratto quadro, delle seguenti operazioni: 1) Re. Argentina, scadenza 13.11.2026, valore nominale 80.000 marchi tedeschi, pari ad euro 40.903,35; 2) Rep. Argentina, scadenza 30.7.2010, valore nominale euro 22.000; chiesero altresì che fosse dichiarata la responsabilità pre-contrattuale e contrattuale dell’istituto bancario per violazione, durante la fase d’acquisto, delle disposizioni normative poste a tutela dei “diritti fondamentali” dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari e finanziari e per l’effetto che il [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, pari ad euro 63.316,00; chiesero infine che il [OSCURATO:SOCIETA]. fosse condannato al risarcimento del danno morale, del danno derivante dalla perdita di chance e del danno da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa, nonché alla restituzione dei diritti di custodia e delle commissioni illegittimamente praticate, oltre al pagamento delle spese di giudizio. 2.Il Tribunale, con l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 5.2.2013, dichiarò: a) la nullità degli ordini di acquisto intervenuti in data 19.2.1998 e 20.2.1998, delle obbligazioni della Rep. Argentina scadenza 13.11.2026, del valore nominale di DM 80.000, pari ad euro 40.903,55 e, per l’effetto, condannò la banca a restituire ai ricorrenti la predetta somma; b) rigettò la domanda proposta dai ricorrenti, relativamente alla richiesta di declaratoria di nullità degli ordini di acquisto, aventi ad oggetto le analoghe obbligazioni scad. 30.7.2010, del valore nominale di euro 22.000, nonché ogni ulteriore domanda riferita agli stessi; c) rigettò le domande di risarcimento del danno morale e per perdita di chance, nonché di restituzione dei diritti di custodia e delle commissioni di negoziazione; d) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]., condannò i ricorrenti alla restituzione dei titoli obbligazionari, nonché delle cedole percepite nel corso degli investimenti con i relativi interessilegali; e) compensò le spese legali tra le parti, con rigetto anche della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. 2. Proponevano appello avverso la predetta sentenza entrambe le parti, in via principale da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e in via incidentale, da parte del [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., che chiedeva, in primo luogo, la riforma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, la condanna degli appellanti principali alla restituzione, in alternativa ai titoli nella loro materialità, del loro controvalore, se ancora esistente, ovvero del ricavato ottenuto dalla loro vendita, oltre interessi. 3. Con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione, la Cor te di Appello di Bari, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni e in riforma dell’appellata ordinanza, ha condannato il [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore degli appellanti principali, in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 42.000, oltre interessi legali e maggior danno; ha condannato la predetta banca alla refusione delle spese processuali del doppio grado, in ragione dei 2/3. La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse,che: a) in rito, l’eccezione di tardività dell’appello principale, sollevata dall’appellante incidentale, dovesse essere disattesa, in quanto l’appello era stato regolarmente notificato in data 4.7.2013, non rilevando in alcun modo la conoscenza di fatto dell’ordinanza, come desumibile dal tenore letterale della missiva del 20.5.2013, inviata dal procuratore del [OSCURATO:SOCIETA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) la falsità delle sottoscrizioni appostein calce agli ordini di acquisto dei [OSCURATO:PERSONA] scad. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data19 e 20 febbraio 1998 per un complessivo controvalore di 80.000 DM, pari ad euro 40.903,55, doveva essere ribadita anche in grado di appello, con la conferma della sentenza di primo grado; c) considerato però che, secondo le previsioni di cui all’art. 23 T.U.F., la prevista forma scritta ad substantiamriguarda solo il cd. contratto quadro, la carenza di forma scritta dei singoli ordini di acquisto dei [OSCURATO:PERSONA] non poteva costituire di per sé vizio di nullità degli stessi, ben potendo l’ordine essere prestato verbalmente; d) dovendosi poi ritenere coperto da giudicato il rigetto dell’eccezione di nullità degli ordini di acquisto per l’assenza del contratto quadro, occorreva pertanto, in accoglimento dell’appello incidentale della banca, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava quest’ultima alla restituzione della somma pari ad euro 40.903,55 e in relazione alle domande restitutorie consequenziali; e) tali considerazioni conducevano anche al rigetto dell’appello principale con riferimento alla negata pronuncia da parte del primo giudice della nullità degli ordini di acquisto degli ulteriori [OSCURATO:PERSONA] per il controvalore nominale di euro 22.000; f) sussisteva invece la denunciata responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi, con conseguente diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale in favore della investitrice, anche in assenza della domanda di risoluzione dei contratti di acquisto delle predette obbligazioni, danno individuabile nella differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria; g) nel caso di specie, il valore di mercato dei bond Argentina, all’epoca della proposizione della domanda (2012), tenuto conto del defaulte delle quotazioni rilevate in casi analoghi, alla luce anche delle risultanze della C.t.u. espletata in primo grado, ammontava a circa 1/3 del valore nominale dei titoli, pari ad euro 21.000; h) considerato,dunque, il valore nominale dei titoli in oggetto, alla data del loro acquisito, pari a complessivi euro 63.000, la conseguente differenza, integrante il pregiudizio patrimoniale sofferto dagli investitori, risultava pari ad euro 42.000, determinabile anche in via equitativa, in assenza di ulteriori elementi di riscontro in senso contrario;i) sul predetto importo del danno risarcibile occorreva altresì riconoscere gli interessi nella misura legale a far data dal 1.1.2002, data di sospensione del pagamento degli interessi sulle obbligazioni oggetto di causa, sino al soddisfo, nonché il maggior danno, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., a partire dalla stessa data, determinabile in via presuntiva nella differenza tra il saggio medio di rendiconto netto dei titoli di stato, con scadenza non superiore a dodici mesi, e il saggio degli interessi legali, qualora inferiore.2. La sentenza, pubblicata il 15.1.2018, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di illustrare ed esaminare i motivi di ricorso, occorre verificare la fondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dai controricorrenti. Essa è in realtà infondata. 1.1. Occorre infatti evidenziare che la sentenza qui ricorsa per cassazione è stata pubblicata in data 15.1.2018 e non è stata notificata, di talché l’intervenuta notificazione dell’odierno ricorso per cassazione in data 13.7.2018 deve ritenersi tempestiva perché rispettosa del termine previsto dall’art. 326 c.p.c. 2.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art.702 quater c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonostante lo stesso fosse stato presentato oltre il termine di “trenta giorni dalla sua comunicazioneo notificazione”. 2.1 Il motivo è inammissibile. 2.2 Sostiene la società ricorrente che l’appello era stato notificato da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che aveva denunciato la relativa tardività nella sua presentazione già nella comparsa di costituzione e risposta in grado di appello. 2.3 Osserva ancora la ricorrente che il giudice di appello - nel ritenere irrilevante la conoscenza di fatto dell’ordinanza impugnata da parte degli appellanti(come tale arguibile dal carteggio intervenuto tra le parti subito dopo il deposito della stessa) - avrebbe viola to il d isposto normativo di cui all’art. 702 quater c.p.c. , norma quest’ultim a che, sempre secondo la ricorrente derogherebbe al regime generale dei termini di impugnazione previsto dal codice civile, nel senso, cioè, di derogare a quanto previsto dall’art. 326 c.p.c. che prevede la decorrenza del termine breve di impugnazione “dalla notificazione della sentenza”. Si evidenzia sempre da parte del ricorrente che la disposizione applicabile al caso di specie, e cioè l’art. 702 quater c.p.c., prevede la decorrenza dei trenta giorni per l’appello dell’ordinanza emessa,nel procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis c.p.c.,“dalla sua comunicazione o notificazione”, e dunque anche dalla semplice comunicazione della cancelleria del provvedimento, ai sensi dell’art. 19, 9 comma, del d.lgs. n. 150/2011. 2.4 Aggiungeancora la ricorrente che gli appellanti avevano notificato l’ atto di appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e cioè ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Cancelleria, avvenuta in data 14.5.2013 e, in ogni caso, dal momento in cui il difensore degli appellanti aveva avuto senz’altro conoscenza del provvedimento. 2.5 Occorre in primo luogo ricordare, come premessa, che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art.702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 28975 del 05/10/2022; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 31572 del 25/10/2022). Ne consegue che, nel rito sommario, il dies a quoutile per la decorrenza del termine per impugnare in appello deve ritenersi ancorato alla comunicazione ovvero alla notificazione dell’ordinanza ex art. 702bis cod. proc. civ., e non già, come dedotto dalla parte ricorrente, dalla conoscenza avuta aliunde e fuori dal procedimento notificatorio dell’ordinanza impugnata. 2.6 Ciò posto e chiarito, le doglianze risultano formulate in modo generico posto che la società ricorrente allega come circostanza “verosimile” (cfr. pagg. 16-17 del ricorso introduttivo) l’intervenuta comunicazione da parte della cancelleria dell’ordinanza impugnata in data 14.5.2013, data dalla quale dovrebbe decorrere il predetto termine impugnatorio. 2.7 Sul punto giova ricordare che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, il principio di autosufficienza e di specificità del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo,senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte -trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati erroridi attività da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione di una norma processuale, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i dati processuali necessari all’esame del vizio processuale così denunciato; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il r ispetto del principio di autosufficienza di esso (cfr. Sez. 1 , Ordinanza n. 29495 del 23/12/20 20 ; Sez. 5, Ordinanza n. 22880del 29/09/2017). 2.8 Orbene, riportare in termini solo ipotetici e di mera verosimiglianza la circostanza dell’intervenuta comunicazione dell’ordinanza impugnata da parte della cancelleria nell’indicata data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (momento , cioè, di comunicazione del provvedimento impugnata alla banca), dalla quale, cioè, far decorrere il termine dei trenta giorni per l’impugnazione, significa non mettere questa Corte di legittimità nelle condizioni di leggere il contenuto della doglianza processuale nei termini della sopra richiesta specificità ed autosufficienza delle relative censure e di poter anche verificare direttamente dalla consultazione del fascicolo processuale la fondatezza delle doglianze, così solo genericamente prospettate. Detto altrimenti, la società ricorrente vorrebbe presumere dalla notificazione del provvedimento, intervenuta nei suoi confronti in data 14.5.2013, la corrispondenza anche della data di notifica del medesimo provvedimento all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende la declaratoria di inammissibilità del primo motivo. 3. Con il secondo mezzo si deduce,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Osserva la ricorrente che il pregiudizio economico subito dagli investitori sarebbe stato individuato dalla Corte di appello nella differenza tra il corrispettivo pagato per l’acquisto (63.000 euro) ed il valore dei titoli al momento dell’inizio della causa (21.000 euro), e dunque complessivamente quantificato in euro 42.000. Siffatta quantificazione – aggiunge la ricorrente –sarebbe stata tuttavia errata, non avendo il Giudice dell’impugnazione considerato che gli odierni resistenti, in virtù degli investimenti in contestazione, avevano percepito cedole di interessi, ciò incidendo, con tutta evidenza, sull’effettiva perdita, riducendola. Si evidenzia ancora che la stessa C.t.u. aveva accertato che le cedole percepite dagli investitori fino al defaultammontavano a circa euro 20.259.000, al netto della ritenuta fiscale del 12.50%. 3.1Il secondo motivo è invece fondato. 3.2 Sul punto va premesso che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, in tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17948 del 27/08/2020). 3.3 Ciò posto anche per evidenziare il profilo di decisività del fatto di cui si lamenta l’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rileva il Collegio come la società ricorrente abbia correttamente dimostrato di aver posto, nel corso del giudizio di merito,la questione della riscossione delle cedole da parte degli investitori, ai fini della più corretta quantificazione del danno risarcibile, senza ottenere sul punto alcuna risposta da parte della Corte di merito (la stessa C.t.u.aveva infatti accertato che le cedole percepite dagli investitori fino al defaultammontavano a circa euro 20.259.000, al netto della ritenuta fiscale del 12.50%). Ne consegue che l’omesso esame della predetta decisiva circostanza ha irrimediabilmente inficiato il percorso logico-giuridico di corretta determinazione della quantificazione del danno risarcibile, in relazione al quale doveva essere applicato il predetto principio di "compensatio lucri cum damno", con conseguente decurtazione dalla liquidazione dell'ammontare delle cedole medio temporeriscosse. 4. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo, declinato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n . 3, cod. proc. civ., come violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345, medesimo codice di rito, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe riconoscimento la liquidazione del maggior danno ex art. 1224 cod. civ., nonostante la relativa domanda fosse stata proposta tardivamente solo in grado di appello. P.Q.M. accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo; cassa