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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37721/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ripropone, con l'unico motivo, obiezioni iterative di quelle sollevate con l'impugnazione di merito, che la Corte di appello ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici, spiegando che, a fronte dell'ordine, rivolto al destinatario del foglio di via obbligatorio, di fare rientro nel luogo di residenza, egli ha eccepito, senza però offrire alcun riscontro all'affermazione, di essere, al tempo, senza fissa dimora, laddove, invece, risulta dal provvedimento del Questore che egli era residente in Avetrana, comune nel quale gli fu prescritto di rientrare, presentandosi al locale Sindaco entro due giorni dalla notifica dell'atto; ritenuto che, pertanto — rimasta indimostrata la natura meramente fittizia e formale della residenza in Avetrana — deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ripropone, con l'unico motivo, obiezioni iterative di quelle sollevate con l'impugnazione di merito, che la Corte di appello ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici, spiegando che, a fronte dell'ordine, rivolto al destinatario del foglio di via obbligatorio, di fare rientro nel luogo di residenza, egli ha eccepito, senza però offrire alcun riscontro all'affermazione, di essere, al tempo, senza fissa dimora, laddove, invece, risulta dal provvedimento del Questore che egli era residente in Avetrana, comune nel quale gli fu prescritto di rientrare, presentandosi al locale Sindaco entro due giorni dalla notifica dell'atto; ritenuto che, pertanto — rimasta indimostrata la natura meramente fittizia e formale della residenza in Avetrana — deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 37721/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris