Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:129
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
22 ottobre 2008
Causa F‑46/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Promozione – Posto di direttore – Rigetto della candidatura – Esecuzione di una sentenza con cui è annullata una decisione di nomina – Ricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 agosto 2006, recante nomina del sig. D. J. al posto di direttore della direzione B «Statuto:
politica, gestione e consulenza» della direzione generale «Personale e amministrazione» e, pertanto, rigetto della sua candidatura
allo stesso posto, e, dall’altra, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento degli asseriti danni materiali e morali da
lei subiti.
Decisione:
La decisione di rigetto della candidatura della ricorrente al posto di direttore della direzione B «Statuto: politica, gestione
e consulenza» della direzione generale «Personale e amministrazione» della [OSCURATO:PERSONA] è annullata. La decisione 30 agosto
2006 di nominare il sig. D. J. al posto di direttore della direzione B «Statuto: politica, gestione e consulenza» della direzione
generale «Personale e amministrazione» della [OSCURATO:PERSONA] è annullata. [OSCURATO:PERSONA] è condannata a versare alla ricorrente
un importo di EUR 10 000 a titolo di risarcimento danni. Per il resto, il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le
proprie spese nonché quelle della ricorrente.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso contro la mancata esecuzione di una sentenza con cui viene annullato il
rigetto di una candidatura a un posto vacante – Ricevibilità
(Art. 233 CE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
2.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata
(Art. 233 CE)
3.
Funzionari – Posto vacante – Copertura di un posto mediante promozione o trasferimento interno – Scrutinio per merito comparativo
dei candidati – Posti di grado A 1 o A 2 – Potere discrezionale dell’amministrazione
(Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 1, e 45, n. 1)
4.
Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione
5.
Funzionari – Parità di trattamento – Parità tra funzionari di sesso maschile e funzionari di sesso femminile – Deroghe
(Art. 141, nn. 3 e 4, CE)
6.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Principio dell’ aspettativa di carriera
(Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 1, 43 e 45)
7.
Funzionari – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento del rigetto di una candidatura – Ripristino della
situazione di diritto anteriore dell’interessato – Annullamento in via consequenziale di atti susseguenti riguardanti terzi
– Presupposti
(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)
8.
Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Possibilità di condannare d’ufficio l’istituzione
convenuta al risarcimento
(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)
9.
Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illegittimità
1.
Il destinatario di una sentenza con la quale viene annullato un atto di un’istituzione è direttamente interessato dalla maniera
in cui l’istituzione dà esecuzione a tale sentenza. Egli è pertanto legittimato a far accertare dal giudice comunitario l’eventuale
inadempimento dell’istituzione agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni applicabili. Ne consegue che un
ricorrente dispone di un interesse ad agire contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di nominare un candidato ad un posto da
coprire, dato che tale decisione è relativa alla maniera in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale
che ha annullato una prima decisione della [OSCURATO:PERSONA] recante nomina dello stesso candidato nello stesso posto. Tale conclusione
non può essere rimessa in discussione per il fatto che il ricorrente non può ottenere una nuova pubblicazione del detto posto,
dal momento che quest’ultimo è stato nel frattempo coperto con la nomina di un terzo candidato. Infatti, gli interessi dei
terzi e l’interesse del servizio possono essere presi in considerazione nella valutazione delle conseguenze che deriverebbero
dall’annullamento della decisione impugnata, valutazione effettuata, se del caso, previo esame della legittimità della detta
decisione.
(v. punti 37 e 38)
Riferimento:
Corte: 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, van der Stijl e Cullington/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 511, punto 18)
Tribunale di primo grado: 31 gennaio 2007, causa T‑166/04, C/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25 e
giurisprudenza ivi citata)
2.
Spetta all’istituzione da cui proviene l’atto annullato determinare quali siano i provvedimenti necessari per dare esecuzione
ad una sentenza di annullamento. Esercitando tale potere discrezionale, l’autorità amministrativa deve rispettare sia le disposizioni
del diritto comunitario sia il dispositivo e la motivazione della sentenza cui essa è tenuta a dare esecuzione. L’autorità
assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto
alla motivazione che ne costituisce il necessario supporto. È infatti tale motivazione che, da una parte, individua la disposizione
precisa considerata illegittima e, dall’altra, fa emergere le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo
e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione sostituendo l’atto annullato. Il procedimento diretto a sostituire
tale atto può così essere riavviato dal punto esatto in cui l’illegittimità si è verificata. L’annullamento di un atto comunitario
non pregiudica quindi necessariamente tutti gli atti preparatori, ma implica che l’amministrazione tenga conto del momento
in cui l’illegittimità si è manifestata, ai fini dell’adozione del nuovo atto sostitutivo dell’atto annullato.
(v. punti 49‑53)
Riferimento:
Corte: 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 7, in particolare pag. 33); 12 luglio 1962, causa 14/61,
[OSCURATO:PERSONA] en Staalfabrieken/ [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 473, in particolare pag. 503); 13 novembre
1963, cause riunite 98/63 R e 99/63 R, Erba e Reynier/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pagg. 551, 555); 26 aprile 1988, cause riunite 97/86,
99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2181, punto 27); 12 novembre 1998, causa C‑415/96, Spagna/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑6993, punti 31 e 32), e 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑5363,
punto 54)
Tribunale di primo grado: 8 ottobre 1992, causa T‑84/91, Meskens/Parlamento (Racc. pag. II‑2335, punto 73)
Tribunale della funzione pubblica: 17 aprile 2007, cause riunite F‑44/06 e F‑94/06, C e F/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata
nella Raccolta, punti 33‑35)
3.
L’autorità che ha il potere di nomina dispone, in particolare quando il posto da coprire sia di livello molto elevato e corrisponda
ai gradi A 1 o A 2, di un ampio potere discrezionale nel confronto dei meriti dei candidati. Tuttavia, tale ampio potere discrezionale
deve esercitarsi nel più completo rispetto di tutte le normative pertinenti, vale a dire non soltanto dell’avviso di posto
vacante, ma anche di eventuali norme di procedura di cui la detta autorità si sia dotata per l’esercizio di tale potere. Infatti
anche le norme applicabili al procedimento di nomina costituiscono una parte del contesto giuridico che essa deve rigorosamente
rispettare.
Prima di adottare la sua decisione finale di nomina, l’autorità che ha il potere di nomina dev’essere messa in grado di conoscere
e di valutare direttamente gli elementi che in ciascuna fase di svolgimento del procedimento di selezione hanno condotto,
ai diversi livelli amministrativi consultati, all’adozione dei pareri consultivi come le sono stati presentati.
(v. punti 66, 67 e 108)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 45);
20 settembre 2001, causa T‑95/01, Coget e a./Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑879, punto 113); 9 luglio 2002,
causa T‑158/01, Tilgenkamp/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑111 e II‑595, punto 50); 18 settembre 2003, causa T‑73/01, Pappas/Comitato
delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑1011, punto 53), e 4 luglio 2006, causa T‑88/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑149
e II‑A‑2‑703, punti 78 e 81)
4.
La nozione di sviamento di potere implica che un’autorità amministrativa faccia uso dei propri poteri per uno scopo diverso
da quello per il quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se risulta, sulla base
di indizi precisi, obiettivi e concordanti, essere stata adottata per conseguire fini diversi da quelli addotti. Non basta
pertanto far valere taluni fatti a sostegno delle proprie affermazioni, occorre fornire indizi precisi, obiettivi e concordanti
tali da suffragare la loro veridicità o, quanto meno, la loro verosimiglianza.
Qualora in una decisione di nomina sia accertata l’insussistenza di un errore manifesto di valutazione dell’autorità che ha
il potere di nomina, un’affermazione concernente il preteso sviamento di potere della detta autorità non può fondarsi sulla
premessa secondo la quale lo scrutinio per merito comparativo avrebbe dovuto comportare il rigetto della candidatura del candidato
nominato.
(v. punti 159‑161)
Riferimento:
Corte: 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1611, punto 113)
Tribunale di primo grado: 5 luglio 2000, causa T‑111/99, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑135 e II‑611, punto 64); 26
novembre 2002, causa T‑103/01, Cwik/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1137, punto 28), e 10 giugno 2008, causa T‑282/03,
Ceuninck/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48)
5.
Ammesso che quanto prescritto dall’art. 141, n. 4, CE, relativo alle discriminazioni positive in relazione al sesso, sia opponibile
alle istituzioni comunitarie, tale disposizione stabilisce soltanto la facoltà e non l’obbligo di procedere a discriminazioni
positive a favore delle donne. Anche se la parità tra uomini e donne nella ripartizione dei posti è un obiettivo della [OSCURATO:PERSONA]
e se quest’ultima ha attuato azioni e strategie positive volte a favorire l’assegnazione di posti ai candidati di sesso femminile,
gli strumenti giuridici sui quali l’attuazione di tale strategia si basa non sono di natura vincolante e non spetta quindi
al Tribunale della funzione pubblica controllarne il rispetto da parte delle istituzioni. In ogni caso, il principio delle
pari opportunità è destinato ad essere applicato unicamente a parità di meriti tra i candidati.
(v. punti 180‑183 e 186)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 3 febbraio 2005, causa T‑137/03, Mancini/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑27, punti 120, 122‑124)
6.
Il principio dell’aspettativa di ogni funzionario a fare carriera in seno alla sua istituzione trova applicazione nell’ordine
di preferenza stabilito all’art. 29, n. 1, dello Statuto per quanto riguarda il modo di reclutamento e nell’obbligo di procedere
ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati. Al riguardo, lo Statuto non conferisce alcun diritto ad una promozione,
nemmeno ai funzionari che soddisfano tutte le condizioni per poter essere promossi. In assenza di argomenti specifici che
dimostrino che l’amministrazione abbia fatto sorgere nei confronti dell’interessato aspettative fondate riguardanti il posto
cui egli aspirava, questi non può far valere un legittimo affidamento ad essere nominato a tale posto.
(v. punti 196 e 197)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 12 febbraio 1992, causa T‑52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II‑121, punto 24); C/[OSCURATO:PERSONA],
cit., e giurisprudenza ivi citata
Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2007, causa F‑21/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 71 e giurisprudenza ivi citata)
7.
Qualora il ripristino della situazione di diritto in cui si trovava il ricorrente prima dell’annullamento di un atto da parte
del giudice comunitario comporti l’annullamento di atti susseguenti, ma riguardanti terzi, tale annullamento è pronunciato
in via consequenziale solo se, alla luce, in particolare, della natura dell’illegittimità commessa e dell’interesse del servizio,
esso non appare eccessivo.
Infatti, i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento impongono di conciliare l’interesse del ricorrente,
vittima dell’illegittimità, a veder ripristinato il proprio diritto con gli interessi dei terzi, la cui situazione di diritto
ha potuto far sorgere, in capo ad essi, una legittima aspettativa. Diverse operazioni che si verificano in esito alle procedure
di cui all’art. 29, n. 1, dello Statuto, come l’iscrizione del vincitore di un concorso nell’elenco di riserva, la promozione
di un funzionario oppure la nomina di un funzionario ad un posto da coprire, possono essere considerate all’origine di una
situazione di diritto sulla cui legittimità il terzo interessato può a giusto titolo fare affidamento.
(v. punto 201)
Riferimento:
Corte: 1° giugno 1995, causa C‑119/94 P, Coussios/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1439, punto 24)
Tribunale di primo grado: 12 maggio 1998, causa T‑159/96, Wenk/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑593, punto 121); 31
marzo 2004, causa T‑10/02, Girardot/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑483, punti 85 e 86)
8.
Il giudice comunitario, al fine di garantire, nell’interesse del ricorrente, un effetto utile alla sentenza di annullamento
che non ha come conseguenza la riapertura del procedimento di selezione al fine di coprire il posto per il quale il ricorrente
ha presentato la sua candidatura, può far uso della competenza a conoscere della legittimità e del merito a lui attribuita
nelle controversie a carattere pecuniario e condannare, anche d’ufficio, l’istituzione convenuta al pagamento di un risarcimento.
Esso può altresì invitare la detta istituzione a tutelare adeguatamente i diritti del ricorrente ricercando una soluzione
equa al caso.
(v. punto 214)
Riferimento:
Corte: 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1743, punto 14)
Tribunale di primo grado: Girardot/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 89)
Tribunale della funzione pubblica: 8 maggio 2008, causa F‑6/07, Suvikas/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
127)
9.
Perché possa essere ammessa l’esistenza di un nesso di casualità tra il rigetto della candidatura di un funzionario ad un
posto e il danno materiale derivante, per l’interessato, dalla differenza tra gli stipendi e i vantaggi cui avrebbe avuto
diritto se fosse stato nominato e quelli di cui ha effettivamente beneficiato, occorre, in linea di principio, che sia fornita
la prova di un rapporto diretto e certo di causa-effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione comunitaria in questione
e il danno lamentato.
Nel particolare contesto della copertura di un posto mediante promozione, il grado di certezza del nesso di causalità è raggiunto
qualora l’illecito commesso da un’istituzione comunitaria abbia, in maniera certa, privato una persona non necessariamente
dell’assegnazione del posto in questione, cui l’interessato non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria
possibilità di essere nominato a tale posto, con la conseguenza per l’interessato di un danno materiale consistente in un
mancato guadagno. Qualora risulti altamente probabile, nelle circostanze del caso di specie, che il rispetto della legalità
avrebbe indotto l’istituzione comunitaria interessata ad assegnare il posto all’interessato, l’incertezza teorica che sussiste
in merito all’esito di un procedimento condotto in maniera regolare non può ostare al risarcimento del danno materiale reale
che l’interessato ha subito vedendo non accolta la sua candidatura al posto che con ogni probabilità avrebbe ottenuto.
(v. punti 216‑218)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑3315, punti 149 e 150), e
12 settembre 2007, causa T‑250/04, Combescot/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 95 e 96)