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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11207/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30384-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 397/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 30384 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 30384/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale di Como, ha accolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 co. 8, d.

Igs. n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale di cui all'art. 12 co. 1, d.l. n.78 del 2010; la Corte territoriale, richiamando propri precedenti, ha affermato che mancando, nel sistema, una norma che prevede l'espressa applicazione alla pensione anticipata d'invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l'INPS contesta "Violazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122"; invoca un'interpretazione letterale della normativa in epigrafe ove, nel richiamare le pensioni di vecchiaia, e fissare, rispetto a esse, le relative "finestre" di pensionamento, la stessa non farebbe distinzione fra pensioni anticipate, mentre quanto al riferimento delle cd. finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti", sostiene che lo stesso dovrebbe ritenersi rivolto anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi; il motivo è fondato; alla stregua della giurisprudenza dì questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla

I. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019); questa Corte ha affermato che l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla

I. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ne DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30384-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 397/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30384 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 30384/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale di Como, ha accolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 co. 8, d. Igs. n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale di cui all'art. 12 co. 1, d.l. n.78 del 2010; la Corte territoriale, richiamando propri precedenti, ha affermato che mancando, nel sistema, una norma che prevede l'espressa applicazione alla pensione anticipata d'invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l'INPS contesta "Violazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122"; invoca un'interpretazione letterale della normativa in epigrafe ove, nel richiamare le pensioni di vecchiaia, e fissare, rispetto a esse, le relative "finestre" di pensionamento, la stessa non farebbe distinzione fra pensioni anticipate, mentre quanto al riferimento delle cd. finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti", sostiene che lo stesso dovrebbe ritenersi rivolto anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi; il motivo è fondato; alla stregua della giurisprudenza dì questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019); questa Corte ha affermato che l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ne DE
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