CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 28107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 11813-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]ario, rappresentat o e difes o da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato ; -controricorrente – avverso la sentenza della Co rte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale di appellon. 511-2022, depositata il 14 novembre 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 1 9 luglio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente Ministero dell’economia e delle finanze, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì 4otto