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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10077/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; sentite, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Campobasso chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Campobasso, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza del 1° luglio 2022 della Seconda Sezione penale di questa Corte, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di dimora in Napoli.

Il Pubblico Ministero denuncia la contraddittorietà della motivazione con riferimento a ciascun aspetto lungo il quale si è articolato il ragionamento del Tribunale.

In particolare - secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata - lo spartiacque della vicenda è costruito dall'avvio della collaborazione, nell'aprile 2019, di [OSCURATO:PERSONA] ma non è corretto richiamare le diverse vicende processuali nelle quali il ricorrente è coinvolto e, comunque, proiettare il giudizio di attenuazione della pericolosità con riferimento alle vicende del gruppo dedito allo spaccio nell'avellinese facente capo a [OSCURATO:PERSONA] poiché, invece, non è disgregato il gruppo napoletano al quale erano collegate le attività del ricorrente (il gruppo Sautto -Ciccarelli) tanto è vero che non sono detenuti i complici del Capocelli nel fatto per cui si procede e che, secondo le propalazioni del Prioriello, [OSCURATO:PERSONA] è divenuto capo del clan camorristico a seguito dell'arresto del Sautto.

Non può essere valutata a favore del ricorrente la intervenuta collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; né rileva il decorso del tempo trascorso dai fatti tenuto conto della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1, cod. pen che, invece, legittima l'applicazione della sola misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso, fermi restando i poteri del Tribunale dell'esame nel merito.

Sussiste il denunciato vizio della motivazione, in punto di scelta e adeguatezza della misura applicata, che si risolve in vizio di violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di estorsione pluriaggravata commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in seguito divenuto collaboratore di giustizia e chiamante in correità di [OSCURATO:PERSONA] che, in concorso e unione con altre persone armate, aveva costretto il Prioriello, dietro minaccia di uccidere [OSCURATO:PERSONA], già debitore di Giuseppe, a versargli dapprima 3.700 euro a saldo del debito di Prioriello verso [OSCURATO:PERSONA] e poi l'importo di cinquemila euro mensili a titolo di riacquisto di un immobile che solo verbalmente Prioriello aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] nonché a rifornirsi direttamente di droga da [OSCURATO:PERSONA] nei mesi successivi, reato commesso in Bojano, Napoli, Caianello e altrove dall'aprile a dicembre 2019.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. in quanto nella vittima si era ingenerata la consapevolezza che l'indagato fosse un mafioso e agisse avvalendosi del metodo mafioso.

E' risolutiva, secondo l'ordinanza impugnata, l'ostentazione in maniera evidente e provocatoria di una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione, spingendo la vittima a piegarsi, solo in apparenza spontaneamente, al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o di più gravi conseguenze.

Nel caso che ci occupa, osserva il Tribunale, non è dubbio che la minaccia - finanche implicita- provenisse da soggetti armati e in qualche modo ricollegabili al clan campano Sautto tenuto conto che Prioriello, con la intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] era stato accompagnato proprio da [OSCURATO:PERSONA] a casa del Sautto.

Il Tribunale ha ritenuto che la gravità del fatto reato per cui si procede è sintomatica del pericolo di reiterazione e, passati in rassegna i procedimenti che gravano in fase di indagini [OSCURATO:PERSONA] con applicazione, in entrambi, della misura dell'obbligo di dimora in Napoli (uno relativo a reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e spaccio; l'altro relativo al reato di cessione di sostanze stupefacenti a favore del Prioriello) ha ritenuto che l'epoca risalente dei fatti; l'affievolimento della capacità criminale dell'indagato nonostante i gravi precedenti in ragione dello status detentivo in cui si trovano la maggior parte dei coindagati e la collaborazione avviata sia da Prioriello che da [OSCURATO:PERSONA], rendevano misura adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione quella dell'obbligo di dimora in Napoli, idoneo a escludere il pericolo di recidiva dal momento che i fatti per cui si procede attengono ad episodi di cessione (e al loro contesto criminale) commessi in Molise.

I rilievi del Pubblico Ministero ricorrente, sulla tenuta logica delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale, che ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere di quello per cui si procede, sono fondati poiché la valutazione di idoneità e adeguatezza della misura deve essere svolta con riferimento alla tipologia di reato per cui si procede costituito, nel caso in esame, da reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen. e, dunque rientrante nella tipologia dei reati per i quali opera la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, ai fini del contenimento del pericolo di reiterazione, della sola misura della custodia cautelare in carcere, una presunzione che opera per gli imputati di alcuni reati.

Si tratta di una presunzione giustificata dal rilievo che i tratti tipici della criminalità di stampo mafioso (qualificata da forte radicamento territoriale, fitta rete di collegamenti personali, alta capacità di intimidazione), e sulla base di una esperienza generalizzata, riassunta nella formula dell'id quod plerumque accidit, rendono adeguata a realizzare la finalità di prevenzione solo la misura custodiale carceraria.

Si è ritenuto, inoltre, che il giudice possa esaminare in concreto, al fine di escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, il giudizio di pericolosità in presenza della rescissione dei legami dell'indagato con il contesto criminale di provenienza ovvero valorizzando, in presenza di ulteriori elementi significativi del venire meno di perduranti collegamenti con il gruppo di appartenenza, il trascorrere del tempo rispetto al momento della commissione del fatto.

L'ordinanza impugnata, nel valutare lo status cautelare applicato al Capocelli in altri procedimenti penali - e il difensore nel corso dell'odierna discussione ha valorizzato tale aspetto sottolineando che proprio in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 la misura gradata era stata richiesta proprio dall'Ufficio di Procura - utilizza un criterio di valutazione erroneo perché non tiene conto della ritenuta natura, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., del reato per il quale si procede e del correlativo perimetro di valutazione rimesso al giudice della cautela omettendo, di conseguenza, il confronto diretto con la presunzione di pericolosità della persona sottoposta ad indagini e incentrando il giudizio di affievolimento delle esigenze cautelari (che, invece, la disposizione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vuole escluso in radice) in ragione del tempo trascorso e dell'avvio della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Costoro sono sì le vittime del reato di estorsione che, tuttavia, è maturato in un più ampio contesto criminale e camorristico sul quale si innestavano le attività criminali dell'indagato e che era costituito dal canale di approvvigionamento della droga: è rispetto a tale struttura mafiosa - e non alla frangia dell'associazione dedita allo spaccio costituita a Boiano - che andava, pertanto, esaminata e motivata la permanenza del vincolo di associativo del Capocelli, il pericolo di reiterazione e la scelta della misura .

A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. risultano, infine, generici i rilievi della difesa che ha tentato di ridurne la valenza richiamando i legami di parentela dell'odierno ricorrente con esponenti del clan Sautto attraverso la compagna del capoclan.

Si tratta, infatti, di elementi inidonei a smentire la valenza del dato richiamato dal Tribunale che ha valorizzato le dichiarazioni del Prioriello sull'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] con il capoclan Saullo in occasione dell'accompagnamento a casa di questi per l'acquisto di una partita di droga, e delle descritte modalità, gravemente evocative della violenza ed intimidazione camorristica, della condotta estorsiva finalizzata al recupero di crediti derivanti dalle cessioni di droga.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; sentite, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Campobasso chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Campobasso, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza del 1° luglio 2022 della Seconda Sezione penale di questa Corte, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di dimora in Napoli. Il Pubblico Ministero denuncia la contraddittorietà della motivazione con riferimento a ciascun aspetto lungo il quale si è articolato il ragionamento del Tribunale. In particolare - secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata - lo spartiacque della vicenda è costruito dall'avvio della collaborazione, nell'aprile 2019, di [OSCURATO:PERSONA] ma non è corretto richiamare le diverse vicende processuali nelle quali il ricorrente è coinvolto e, comunque, proiettare il giudizio di attenuazione della pericolosità con riferimento alle vicende del gruppo dedito allo spaccio nell'avellinese facente capo a [OSCURATO:PERSONA] poiché, invece, non è disgregato il gruppo napoletano al quale erano collegate le attività del ricorrente (il gruppo Sautto -Ciccarelli) tanto è vero che non sono detenuti i complici del Capocelli nel fatto per cui si procede e che, secondo le propalazioni del Prioriello, [OSCURATO:PERSONA] è divenuto capo del clan camorristico a seguito dell'arresto del Sautto. Non può essere valutata a favore del ricorrente la intervenuta collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; né rileva il decorso del tempo trascorso dai fatti tenuto conto della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1, cod. pen che, invece, legittima l'applicazione della sola misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso, fermi restando i poteri del Tribunale dell'esame nel merito. Sussiste il denunciato vizio della motivazione, in punto di scelta e adeguatezza della misura applicata, che si risolve in vizio di violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di estorsione pluriaggravata commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in seguito divenuto collaboratore di giustizia e chiamante in correità di [OSCURATO:PERSONA] che, in concorso e unione con altre persone armate, aveva costretto il Prioriello, dietro minaccia di uccidere [OSCURATO:PERSONA], già debitore di Giuseppe, a versargli dapprima 3.700 euro a saldo del debito di Prioriello verso [OSCURATO:PERSONA] e poi l'importo di cinquemila euro mensili a titolo di riacquisto di un immobile che solo verbalmente Prioriello aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] nonché a rifornirsi direttamente di droga da [OSCURATO:PERSONA] nei mesi successivi, reato commesso in Bojano, Napoli, Caianello e altrove dall'aprile a dicembre 2019. Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. in quanto nella vittima si era ingenerata la consapevolezza che l'indagato fosse un mafioso e agisse avvalendosi del metodo mafioso. E' risolutiva, secondo l'ordinanza impugnata, l'ostentazione in maniera evidente e provocatoria di una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione, spingendo la vittima a piegarsi, solo in apparenza spontaneamente, al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o di più gravi conseguenze. Nel caso che ci occupa, osserva il Tribunale, non è dubbio che la minaccia - finanche implicita- provenisse da soggetti armati e in qualche modo ricollegabili al clan campano Sautto tenuto conto che Prioriello, con la intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] era stato accompagnato proprio da [OSCURATO:PERSONA] a casa del Sautto. Il Tribunale ha ritenuto che la gravità del fatto reato per cui si procede è sintomatica del pericolo di reiterazione e, passati in rassegna i procedimenti che gravano in fase di indagini [OSCURATO:PERSONA] con applicazione, in entrambi, della misura dell'obbligo di dimora in Napoli (uno relativo a reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e spaccio; l'altro relativo al reato di cessione di sostanze stupefacenti a favore del Prioriello) ha ritenuto che l'epoca risalente dei fatti; l'affievolimento della capacità criminale dell'indagato nonostante i gravi precedenti in ragione dello status detentivo in cui si trovano la maggior parte dei coindagati e la collaborazione avviata sia da Prioriello che da [OSCURATO:PERSONA], rendevano misura adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione quella dell'obbligo di dimora in Napoli, idoneo a escludere il pericolo di recidiva dal momento che i fatti per cui si procede attengono ad episodi di cessione (e al loro contesto criminale) commessi in Molise. I rilievi del Pubblico Ministero ricorrente, sulla tenuta logica delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale, che ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere di quello per cui si procede, sono fondati poiché la valutazione di idoneità e adeguatezza della misura deve essere svolta con riferimento alla tipologia di reato per cui si procede costituito, nel caso in esame, da reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen. e, dunque rientrante nella tipologia dei reati per i quali opera la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, ai fini del contenimento del pericolo di reiterazione, della sola misura della custodia cautelare in carcere, una presunzione che opera per gli imputati di alcuni reati. Si tratta di una presunzione giustificata dal rilievo che i tratti tipici della criminalità di stampo mafioso (qualificata da forte radicamento territoriale, fitta rete di collegamenti personali, alta capacità di intimidazione), e sulla base di una esperienza generalizzata, riassunta nella formula dell'id quod plerumque accidit, rendono adeguata a realizzare la finalità di prevenzione solo la misura custodiale carceraria. Si è ritenuto, inoltre, che il giudice possa esaminare in concreto, al fine di escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, il giudizio di pericolosità in presenza della rescissione dei legami dell'indagato con il contesto criminale di provenienza ovvero valorizzando, in presenza di ulteriori elementi significativi del venire meno di perduranti collegamenti con il gruppo di appartenenza, il trascorrere del tempo rispetto al momento della commissione del fatto. L'ordinanza impugnata, nel valutare lo status cautelare applicato al Capocelli in altri procedimenti penali - e il difensore nel corso dell'odierna discussione ha valorizzato tale aspetto sottolineando che proprio in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 la misura gradata era stata richiesta proprio dall'Ufficio di Procura - utilizza un criterio di valutazione erroneo perché non tiene conto della ritenuta natura, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., del reato per il quale si procede e del correlativo perimetro di valutazione rimesso al giudice della cautela omettendo, di conseguenza, il confronto diretto con la presunzione di pericolosità della persona sottoposta ad indagini e incentrando il giudizio di affievolimento delle esigenze cautelari (che, invece, la disposizione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vuole escluso in radice) in ragione del tempo trascorso e dell'avvio della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro sono sì le vittime del reato di estorsione che, tuttavia, è maturato in un più ampio contesto criminale e camorristico sul quale si innestavano le attività criminali dell'indagato e che era costituito dal canale di approvvigionamento della droga: è rispetto a tale struttura mafiosa - e non alla frangia dell'associazione dedita allo spaccio costituita a Boiano - che andava, pertanto, esaminata e motivata la permanenza del vincolo di associativo del Capocelli, il pericolo di reiterazione e la scelta della misura . A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. risultano, infine, generici i rilievi della difesa che ha tentato di ridurne la valenza richiamando i legami di parentela dell'odierno ricorrente con esponenti del clan Sautto attraverso la compagna del capoclan. Si tratta, infatti, di elementi inidonei a smentire la valenza del dato richiamato dal Tribunale che ha valorizzato le dichiarazioni del Prioriello sull'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] con il capoclan Saullo in occasione dell'accompagnamento a casa di questi per l'acquisto di una partita di droga, e delle descritte modalità, gravemente evocative della violenza ed intimidazione camorristica, della condotta estorsiva finalizzata al recupero di crediti derivanti dalle cessioni di droga. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
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