CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 42911/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano indicata in epigrafe che la ha condannata per il reato di furto aggravato. Lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta inconfigurabilità dello stato di necessità, dell'ipotesi lieve di furto per bisogno, di cui all'art. 626 n. 2 cod pen, e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Sezione della Corte, in analogo caso riguardante l'imputata, ed in merito a motivo di ricorso del tutto sovrapponibile (sez. 4, 13 giugno 2023, n.38888, Rv.285006-01) ha rilevato che "secondo consolidati principi anche risalenti nel tempo e che appare opportuno qui ribadire, la situazione preveduta dal/'art 626, comma primo, n. 2, cod. pen., pur avendo alcuni elementi in comune con quella contemplata nell'art. 54, appare tuttavia da questa ben distinta: mentre infatti l'art. 54 richiede che il pericolo non sia stato volontariamente causato dal soggetto, /'art 626, n. 4, prescinde da questa condizione e richiede soltanto l'urgenza del bisogno, la quale può profilarsi anche in mancanza di un pericolo attuale come quello che caratterizza lo stato di necessità» (Sez. 2, n. 239 del 16/02/1966, Luser, Rv. 101554). Tenute presenti tali puntualizzazioni, occorre convenire sulla correttezza del percorso argomentativo, non illogico né incongruo, che si rinviene nelle sentenze di merito, ove si è esclusa la sussistenza di una situazione di vera e propria costrizione, dovuta al pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile (ciò che avrebbe scriminato l'azione: art. 54 cod. pen)".Non può dunque trovare applicazione la scriminante dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile (cfr anche Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01), in questo caso escluso con congrue argomentazioni dai giudici di merito. 3. Stesse considerazioni possono ripetersi quanto al secondo motivo. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (Sez. 5, n.32937de1 19/05/2014, Rv. 261658, Sez. 2, n.42375 del 05/10/2012, Rv. 254348). Sul punto, la Corte milanese fornisce una motivazione congrua, sottolineando che l'imputata aveva prelevato e scelto di pagare solo alcune lattine di birra, non illogicamente ritenute beni di carattere voluttuario, e sottratto beni quali mostarda di ciliegie ( di certo non funzionali all'impellente sostentamento). Quanto, poi, alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la sentenza di appello ha fatto integrale richiamo alla ampia motivazione fornita dal giudice di primo grado, che ha toccato, sempre in misura del tutto coerente, non illogica e conforme ai principi, tutte le tematiche proposte dalla ricorrente con i motivi di 'appello: in particolare, si è escluso il valore tenue della merce sottratta ( 64 euro) atteso anche che non si trattava di beni di prima necessità; si è ribadita la irrilevanza della restituzione della merce (Sez. 5 - n. 19728 del 11/04/2019 Rv. 275922;Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731 - 01); si è esclusa la tenuità dell'offesa anche in ragione dei numerosissimi precedenti specifici dell'imputata. Va quindi ribadito che in tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado nel caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità. (Sez. 2 - , n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 - 02). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in f