CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 48667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso 3) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza il 24 maggio 2021 a fini di confisca della somma di euro 52.240,00 rinvenuta in possesso dell'indagato, nei cui confronti si procede per i reati di cui agli artt.81, comma 2, 99, comma 4, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in Bassano del Grappa e Thiene in data 5 luglio 2021 nonché di cui agli artt. 81, comma 2, 99, comma 4, cod. pen. e 73, comma 1, T.U.Stup. commesso in Thiene e Bassano del Grappa dall'anno 2017 sino al 5 luglio 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata in quanto è stato dimostrato che l'indagato è titolare da anni di un'attività commerciale, una macelleria, con bilancio nell'anno 2020 pari ad euro 17.153,64 e con un dipendente assunto. Essendo pacifico che l'attività commerciale, svolta da diversi anni, sia redditizia e che parte del denaro sequestrato sia profitto di tale attività, l'indagato ha chiesto che venisse disposto il dissequestro, se non dell'intera somma, quanto meno della più contenuta somma di denaro derivante dallo svolgimento dell'attività commerciale. Il giudice del riesame, assume la difesa, si è limitato a rigettare l'istanza evidenziando che i ricavi della macelleria che ammontano a 17.000 euro non giustificano in ogni caso la somma rinvenuta nell'esercizio commerciale, omettendo di confrontarsi con quanto addotto nell'istanza, ovvero che almeno una parte del denaro sequestrato è di provenienza illecita. Il giudice del riesame non ha tenuto conto della documentazione in atti, ossia della visura camerale, dalla quale emerge che l'attività commerciale opera da diversi anni sempre con bilancio positivo. Tale omissione, si assume, integra mancanza assoluta di motivazione non avendo dato atto l'ordinanza delle ragioni per le quali una parte del denaro sequestrato non possa essere di provenienza lecita, derivando dai ricavi della macelleria. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce la mancanza di motivazione, che è peraltro l'unico vizio inerente alla motivazione deducibile con il ricorso per cassazione avverso il decreto di sequestro preventivo (Sez. 2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), sebbene l'ordinanza impugnata si connoti per una articolata motivazione a sostegno del rigetto dell'istanza di riesame. 2. Dato atto dell'attività di indagine, che ha condotto al rinvenimento di otto involucri contenenti 10,15 grammi di cocaina nella autovettura dell'indagato nonché di 341,98 grammi di cocaina e 47,6 grammi di hashish, di due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga, nonché di euro 52.240,00 in contanti all'interno di un vano ricavato nel retro della macelleria, il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero sufficienti a fondare il fumus del reato di cui all'ipotesi accusatoria per reiterata cessione nel corso degli anni di sostanza stupefacente del tipo cocaina a vari consumatori con una diffusa e ben organizzata attività di spaccio. 3. Con particolare riguardo alla somma di denaro sottoposta a sequestro, il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame giudicando non verosimile quanto dichiarato dall'indagato a proposito del fatto che il provento dell'attività illecita ammonterebbe a soli 15.000 euro. A sostegno di tale giudizio ha considerato che, detraendo dalla somma complessivamente sequestrata quelli che sarebbero i proventi leciti dell'attività di macelleria, sarebbe residuato un importo superiore a quello indicato dall'indagato. 3.1. Trattasi di motivazione che non può essere in questa sede sindacata, dato che possono qualificarsi come violazione di legge esclusivamente quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 3.2. In altre pronunce si è configurato il vizio di violazione di legge afferente alla motivazione quando la struttura argomentativa sia caratterizzata da affermazioni apodittiche, tautologiche o da formule di stile, e si riveli priva di concreti elementi riferibili alla realtà processuale e alle emergenze sulle quali si fonda la decisione, così da impedire il controllo di legittimità della decisione stessa. 3.3. Risulta, dunque, evidente che nel caso in esame il giudice del merito cautelare reale ha assolto all'onere motivazionale senza incorrere nel vizio denunciato. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso