CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 11695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16115/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato B [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZ A d ella CORTE d 'APPELLO BOLOGNA n. 3101/2021depositata il 15/12/2021 . Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 16115 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose giudizio di merito, a seguito di ricorso ai sensi degli artt. 615 e 617 c od . p roc . c iv ., avverso l’atto di pignoramento presso terzi a lui notificato dalla società creditrice Albergo MercedesS.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., lamentando che il pignoramento sarebbe stato preceduto dalla sola notifica dell’atto di precetto, ma non anche dalla notifica (preventiva o contestuale) del titolo esecutivo(nella specie, una sentenza). Nella costituzione della creditrice, il Tribunale di Rimini rigett ò l’opposizione. Appellata la decisione dal Guerra, la Corte d’appello diBologna l’ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi e ne ha dichiarato, pertanto , l’inammissibilità, ritenendo che la parte avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione su di un unico complesso motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di Casadei marina C. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. La sola controricorrente ha depositato memoria, nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] Pregiudizialmente il Collegio rileva che la Cassa di Risparmio di Cesena e la Banca popolare Valconca, terze pignorat e , non risultanoessere state chiama t e in giudizio sin dalla fase di merito . Questa Corte ha, di recente , affermato che l’omessa partecipazione al giudizio di opposizione esecutiva del terzo pignorato comporta la necessità di integrazione del contraddittorio Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 16115 del 2022; estensore: C. Valle (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01): « In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.» Deve, pertanto, pronunciando sul ricorso, adottarsi decisione di cassazione della sentenza impugnata, con rimessione al Tribunale di Rimini, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della fase di legittimità, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cd. proc. civ., affinché proceda al giudizio nella piena integrità del contraddittorio. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Rimini, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese di questa fase di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della C