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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10059/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ;udito il difensore dell'imputato avv.to Corcione quale sost. processualedell'avv.to Pecoraro che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito perl'annullamento della sentenza;udito l'avvocato D'Agata che si è associato alle conclusioni del co-difensore ed hainsistito sul rinvio del procedimento a data successiva al 10 febbraio per lemotivazioni esposte preliminarmente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza di cui in epigrafe, confermavala sentenza del tribunale di Napoli del 31.5.2024 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato di cui all'art. 30 e 44 co. 1 lett. c) del DPR 380/01 ed al reato,ritenuto in continuazione, ex art. 181 del Dlgs. 42/04 per avere realizzato in areasottoposta a vincoli, anche in particolare paesaggistico, una serie di manufatti edi attrazioni ludiche, con trasformazione urbanistica e edilizia dell'area stessa, incontrasto con la destinazione agricola del suolo.2. avverso la predetta sentenza ha proposto ricorsi per Cassazione CioffiIvan, mediante i propri difensori, deducendo in uno tre motivi di impugnazioneed in altro quattro.3.

Rappresenta con il primo motivo del ricorso proposto con l'avv.toPecoraro, vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine al mancatoinquadramento dei fatti nella disciplina normativa speciale di cui alla L. 337/68derogatoria rispetto a quella del DPR 380/01.

Si aggiunge che le operedifformemente a quanto sostenuto dalla Corte di appello non sarebberostabilmente ancorate al suolo, e che per realizzare le varie installazioni non sisarebbe effettuata alcuna alterazione delle quote preesistenti del terreno.

Senzaaltresì modificare in tal modo le caratteristiche agronomiche del suolo.

Non simodifica inoltre l'assetto antropologico del territorio né vi sarebbe aggravio delcarico urbanistico e quindi non vi sarebbero gli estremi per una lottizzazioneabusiva.4.

Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e dimotivazione, in relazione agli artt. 47 e 5 c.p. a fronte di una disciplinacontroversa e di un errore che verte su legge extrapenale quale la L. n. 337/68.Altrimenti vi sarebbe comunque un errore su legge penale, con applicazionedell'art. 5 del c.p.5.

Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e dimotivazione, in relazione all'art. 157 c.p. : vi sarebbe un'opera realizzata dopo il15 giugno 2018 consistente in un manufatto in legno già esistente, e di cui sirese necessario lo smontaggio e montaggio nella posizione poi accertata dallapolizia giudiziaria.

Si tratterebbe di intervento non in grado di incidere su unarinnovata realizzazione di una lottizzazione abusiva essendo intervenuta solo unatraslazione di pochi metri dell'opera predetta.6.

Con il primo motivo del ricorso proposto dall'avv.to D'Agata, deduce vizidi violazione di legge anche processuale, e di motivazione, lamentandol'intervenuta prescrizione al momento della pubblicazione della sentenzaimpugnata.7.

Con il secondo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, perla mancata applicazione della L. n. 337/68 che escluderebbe il rilascio per lefronte di un parco giochi di installazione trentennale, e di interventi ad essocorrelati che avrebbero dovuto essere considerati ciascuno per la loro singolarilevanza e per l'inserimento nel parco stesso, con esclusione di ogni abusolottizzatorio anche in assenza dell'elemento soggettivo a fronte della buona fededel ricorrente.

Sarebbe anche illogica la motivazione relativa alla confisca nellaparte in cui si è ritenuto che i terzi proprietari fossero consapevoli delle intenzionidell'imputato di realizzare un luogo di intrattenimento in contrasto con ladestinazione agricola.

Laddove piuttosto essi avevano consapevolezza del rilascioal ricorrente di tutte le autorizzazioni necessarie per tale attività.8.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al diniegodella applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. e delle attenuantigeneriche tenendo conto del ripristino dello stato dei luoghi.9.

Con l'ultimo motivo deduce vizi di violazione di legge processuale e dimotivazione in ordine alla intervenuta richiesta di rideterminazione della pena edi applicazione di pena sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Va innanzitutto premesso che quanto al primo ricorso sopra riportato lecensure proposte appaiono tutte incentrate sul tema della inconfigurabilità dellalottizzazione abusiva in ragione della prevalente applicazione della l. 337/68, conassenza di ogni puntuale e specifica critica rispetto al pur riconosciuto reatopaesaggistico, che quindi in questa sede viene in rilievo solo attraverso il terzomotivo con riferimento al tema della prescrizione.

Anche il secondo ricorso fariferimento al reato paesaggistico essenzialmente con il solo primo motivo in tema diprescrizione.2.

Tanto precisato, esaminato il primo motivo del primo ricorso, che dunquesembrano richiamare prima facie, in ragione della tipologia di attività e attrezzatureche li connotano, plurime disposizioni ad esse dedicate, quali innanzitutto la L. n.337/68, riguardante espressamente "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacoloviaggiante", ed innovata da provvedimenti legislativi sopravvenuti quale inparticolare il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, il quale ha ritenuto indispensabile lapermanenza in vigore degli artt. da 1 a 5 e da 9 a 20 della stessa.

Essa stabilisceall'art. 2 che "sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, itrattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o alchiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile…".

Con l'art. 3 sistabilisce la costituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di unacommissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante mentre aisensi dell'art. 4 "è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elencodelle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delleparticolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e delladenominazione".

L'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui alpredetto articolo 4 è approvato con Decreto Interministeriale del 23 aprile 1969, edaggiornato con Decreto 27 giugno 2024 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2024) ed essodefinisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e funzionali delle attrazioni.

Secondo ildisposto dell’art. 5, è poi espressamente previsto che “nel concedere la licenzaprevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l’autorità di pubblicasicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui agli articoli 6 e7 della presente legge”, rispettivamente riguardanti “l’esercizio dei circhi equestri edelle singole attività dello spettacolo viaggiante” e, ancora, i “parchi di divertimento”(in seguito abrogati dall’art. 12 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394);Proseguendo nell'analisi della citata legge n. 337, va osservato che con l'art. 9 sidispone altresì che "le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesidalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili perle installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi didivertimento ….La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamenteagli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo,senza ricorso ad esperimento di asta.…".Altra disciplina di riferimento è costituita dal DECRETO 18 maggio 2007 intitolatoNorme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante.Esso (art. 1) ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza,per le attivita' dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo1968, n. 337.Di interesse, in questa sede, appare l'art. 2, ai sensi del quale "1.

Ai fini delpresente decreto, valgono le seguenti definizioni:a) attivita' di spettacolo viaggiante: attivita' spettacolari, trattenimenti eo al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

Tali attivita' sono quelle classificateper tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensidell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;b) attrazione: singola attivita' dello spettacolo viaggiante compresa nellasezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini,ecc.);c) attivita' esistente: attivita' di spettacolo viaggiante compresa pertipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta inesercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ednell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allosvago, alle attivita' ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per ilquale e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attivita' di spettacoloviaggiante e a cui fa capo la titolarita' della licenza di cui all'art. 69 del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Nel caso dei parchi di divertimento, per lefinalita' del presente decreto, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico oresponsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legalerappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo diconduzione di una o piu' attrazioni;f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile delfunzionamento della attivita' quando questa e' posta a disposizione del pubblico;g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte leistruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzodell'attivita', incluse quelle relative al montaggio/smontaggio …"Infine il R.D. n. 773 del 1931 (c.d.

T.U.L.P.S.) prevede l’obbligo per tutti isoggetti interessati a dare, “anche temporaneamente, per mestiere, pubbliciintrattenimenti…..” di ottenere il previo rilascio della “licenza dalla autorità dipubblica sicurezza” (passibile di sostituzione – secondo le modifiche normativeintrodotte dal d.l. n. 91 del 2013 – con la “scia” di cui all’art. 19 della l. n. 241 del1990 ove si tratti di “eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgonoentro le ore 24 del giorno di inizio”).3.

Deve altresì premettersi che viene innanzitutto in rilievo una questionegiuridica, quale quella della applicabilità della disciplina degli "spettacoli viaggianti"suindicata, e della sua eventuale portata, speciale e derogatoria, rispetto alladisciplina edilizia ex DPR 380/01.

Al riguardo si rammenta allora che leargomentazioni giuridiche delle parti, come ha più volte sottolineato la SupremaCorte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamenteo meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sonoinfondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio dilegittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art.619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, lamotivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal sensoSez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 Emmanuele).

Come, in parte, siprocede da parte di questa Corte, nel caso esaminato in questa sede.4.

Si deve allora osservare, innanzitutto, che la disciplina riportata, inerente"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" risulta chiaramentededicata ad attività e connessi interventi strutturali intrinsecamente precari, ovverolimitati nel tempo (così da poter eventualmente giustificare, come noto, secondoprincipi generali in materia, l'assenza di titoli edilizi).

In tal senso depone anche laelaborazione di apposita regolamentazione per la loro collocazione su aree pubblichecomunali, come tale implicante il rilascio di concessioni, tipicamente connotate per laloro necessaria delimitazione nel tempo, e come tali funzionali rispetto a opere estrutture destinate obiettivamente, per la loro funzione, ad essere rimosse.

Infatti, aisensi dell'art. 9 già sopra citato, "le amministrazioni comunali devono compilareentro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunalidisponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e deiparchi di divertimento ….La concessione delle aree comunali deve essere fattadirettamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dellospettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.…".

Proprio in correlazione a taledato di partenza, è previsto altresì, nel medesimo articolo 9, che si proceda, da partedei comuni, alla "concessione" di aree comunali, per sua natura, lo si ripete,inevitabilmente limitata nel tempo.In altri termini, la L. 337/68 e le discipline connesse, disegnanoincontrovertibilmente la installazione di strutture a carattere temporaneo, non pernulla definite come "spettacoli viaggianti", nel contempo dedicando appositadagli enti comunali, oggetto di concessione e come tali necessariamente pubbliche edi temporanea occupazione.Il legislatore, con la suddetta scelta normativa manifesta invero l'intenzione dievitare in via preventiva la indiscriminata installazione di strutture anche di rilevanteimpatto, ancorchè limitate nel tempo, al di fuori di ogni programmazione preventivasia di sicurezza che urbanistica, come pare deporre il riferimento alla individuazionedi "aree disponibili", secondo una dizione che, alla luce della organicità di stampopubblicistico della normativa (che contempla anche la necessità di licenza e laprevista disciplina di sicurezza delle installazioni) e della tipologia delle attivitàcontemplate, destinate a pubblici spettacoli, non può che includere anche una sceltadi adeguatezza alla luce anche delle destinazioni di uso delle aree prescelte.In tale prospettiva, di delimitazione preventiva delle aree deputate,necessariamente funzionali, per quanto sopra osservato, anche sul piano urbanistico,rispetto alle attività disciplinate, ben si colloca la regolamentazione di strutturenecessariamente precarie, come tali non richiedenti, come noto, il permesso dicostruire o titoli alternativi ad esso.In altri termini, è bene sottolinearlo, la L. n. 337/68 non stabilisceespressamente alcuna deroga alle ordinarie regole dettate in materia edilizia epaesaggistica, né urbanistica, ma tuttavia, nella misura in cui le relative opere e laloro stessa collocazione in aree in concessione delimitata, soddisfano, in concreto, icriteri generali dettati nelle materie edilizia ed urbanistica per individuarne ilcarattere "precario", ne può essere garantita per tale via la non necessità di unpermesso di costruire o titolo alternativo.L'assenza della necessità del predetto titolo, comunque, non esclude nelcontempo la richiesta conformità delle installazioni rispetto alle destinazioni di usodel territorio, pena la configurabilità astratta del reato ex art. 44 lett. a) del DPR380/01.

Tanto in ragione, ancora una volta, della circostanza per cui la predettadisciplina non detta alcuna deroga alle regole generali in materia edilizia edurbanistica e deve, piuttosto, essere coordinata con esse.Giova al riguardo ricordare che in tema di reati edilizi, per definirsi precario unimmobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessarioravvisare l'obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specificheesigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali nonabitualmente utilizzati per costruzioni stabili. (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Dule,Rv. 275697 - 01).

In materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivorilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asseritaprecarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma devericollegarsi - a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R.n. 380 del 2001, come emendato dall'art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n.40 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010) - alla circostanza chel'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti etemporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione(Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Rv. 267759 - 01).5.

Il caso in esame esula del tutto dalle considerazioni e principi sopra esposti.Innanzitutto, lo stesso ricorrente ammette che le opere in questione insistono suarea privata, come confermato dalla stessa sentenza impugnata, tanto che gli stessigiudici si sono fatti carico di considerare tale circostanza in relazione alla eventualebuona fede (motivatamente esclusa) dei proprietari dell'area interessata (diversidall'attuale ricorrente) rispetto alla appurata lottizzazione.E' già in tale quadro, dunque, che appare corretta e lineare la scelta quicontestata: la Corte, rispetto ad un'area privata ha individuato, secondo gli ordinaricanoni applicabili in materia edilizia e urbanistica in prospettiva lottizzatoria, lasussistenza di opere stabili, certamente di portata residenziale e commerciale, incontrasto quindi con la destinazione agronomica del sito, come tali in grado diincidere, stravolgendolo, sull'assetto urbanistico ed edilizio del territorio, per giuntacollocate in aree anche paesaggisticamente vincolate e quindi integranti anche ilrelativo reato come contestato al capo b).

Opere tali da insistere da anni sull'area eda accrescerne progressivamente nel tempo l'impatto urbanistico ed edilizio.Pertanto dalla motivazione emergono dati che già descrivono opere del tuttoestranee a qualunque elemento dimostrativo della loro precarietà, circostanza inveceimprescindibile e necessaria, anche se fossero state realizzate in area pubblica e nonprivata, secondo le regole della l. 337/68.Dunque, la rilevanza che la Corte ha posto sulla stabile ovvero definitivastrutturazione e destinazione degli interventi edilizi realizzati, per escluderel'applicazione della disciplina ex L. n. 337/68, appare coerente, sia nel senso diescludere la esistenza di opere riconducibili alla categoria di "spettacolo viaggiante",siccome necessariamente precarie, sia nel senso di evidenziare la esistenza diinterventi in grado disegnare, per la loro stabilità e la loro portata urbanistica,un'operazione abusiva di lottizzazione oltre che in contrasto con il vincolopaesaggistico.Va quindi rimarcata, come sopra già evidenziato, l'osservazione, di portatagiuridica, circa la assoluta estraneità, nel caso di specie, inerente opere insistenti suarea privata oltre che stabili, della predetta L. n. 337/1968 e provvedimenticonnessi, siccome riguardanti, al contrario, interventi di limitata durata nel tempooltre che tendenzialmente destinati ad aree pubbliche, quale circostanza,quest'ultima, idonea a conformare gli interventi sia rispetto alle destinazioni di usodel territorio sia nel quadro di una loro oggettiva precarietà.6.

Da tutte queste considerazioni consegue anche l'ulteriore rilievo per cui nonappare sussistere un rapporto di specialità tra la disciplina edilizia ed urbanistica dauna parte e quella di cui alla L. n. 337/68 dall'altra, posto che ove applicabile inconcreto (ovvero nei limiti delle condizioni sopra citate, di opere precarie e conformiai dettami urbanistici e paesaggistici e ad ogni altro vincolo), tale normativa pareiscriversi nel novero dei principi per cui solo le opere precarie ovvero destinateoggettivamente ad essere rimosse, possono non richiedere il rilascio del permesso dicostruire.Comunque persiste, anche per tali opere, lo si ribadisce, il doveroso rispetto delvincolo paesaggistico.In proposito va ricordato che il reato di pericolo di cui all'art. 181, comma , deld.lgs 24 febbraio 2004, n. 42 è configurabile anche nel caso di realizzazione dimanufatti precari o facilmente amovibili, essendo assoggettabile ad autorizzazioneogni intervento modificativo, con esclusione delle sole condotte che si palesinoinidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio. (Sez. 3, n.39429 del 12/06/2018, , Rv. 273903 - 01).

Inoltre in tema di reati paesaggistici,l'accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottopostaa vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cuiall'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, o di quelli di lieve entità sottoposti aprocedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'allegato B del citato d.P.R., deveessere condotto attenendosi ad un'interpretazione logico-sistematica di caratterefinalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l'applicazione delledisposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieveentità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui siinseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo(Sez. 3 - , n. 36545 del 14/09/2022 Ud. (dep. 27/09/2022 ) Rv. 284312 - 01).Lungo tale prospettiva si è aggiunto che (cfr. Sez. 3 - n. 50766 del 15/11/2023 Ud.(dep. 20/12/2023 ) Rv. 285626 - 01) in tema di reati paesaggistici, le installazioniesterne di cui al punto A.17 dell'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31,realizzate in area vincolata non necessitano di autorizzazione paesaggistica nel casoin cui siano poste a corredo di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, didi ridotto impatto sul bene oggetto di tutela per caratteristiche strutturali e per imateriali utilizzati, oltre che per l'assenza di muratura e di stabile collegamento alsuolo, ma nel contempo si è anche precisato che integra la contravvenzione previstadall'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione, in assenzadell'autorizzazione di cui all'art. 146 d.lgs. citato, di "tensostrutture" adibite ad usoabitativo e destinante ad un utilizzo perdurante nel tempo, su area sottoposta avincolo paesaggistico, non rientrando tale intervento nel novero di quelli di "edilizialibera" (Sez. 3 - n. 2384 del 10/10/2024 Cc. (dep. 21/01/2025 ) Rv. 287337 - 01).Persiste altresì anche la necessità, lo si ripete, di rispettare eventuali prescrizioniurbanistiche astrattamente rilevanti ai sensi dell'art. 44 lett. a) del DPR 380/01.6.1.

Può dunque concludersi che: la disciplina riguardante i "circhi equestri esullo spettacolo viaggiante" ex l. 337/68 non deroga alla disciplina urbanistica ededilizia e tantomeno paesaggistica e piuttosto, avendo riguardo ad interventioggettivamente e necessariamente limitati nel tempo, delimita gli stessi, sul pianoedilizio ed urbanistico, nell'ambito della nozione di strutture di tipo precario.7.

Riguardo alle ulteriori notazioni critiche per cui le opere, difformemente aquanto sostenuto dalla Corte di appello, non sarebbero stabilmente ancorate alsuolo, e per realizzare le varie installazioni non si sarebbe effettuata alcunaalterazione delle quote preesistenti del terreno senza altresì modificare in tal modo lecaratteristiche agronomiche del suolo né l'assetto antropologico del territorio né visarebbe aggravio del carico urbanistico, si tratta di osservazioni di merito, tese aproporre una rivalutazione dei dati disponibili in contrapposizione alla diversavalutazione operata dai giudici, come tali inammissibili in questa sede.

Infatti,l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che sirisolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice delmerito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamentedotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa siè in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n.22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).8.

Le considerazioni suesposte devono richiamarsi anche per esprimere ungiudizio di inammissibilità inerente l'analogo secondo motivo del secondo ricorso.Inoltre, con specifico riferimento alla notazione ivi pure contenuta e diretta acontestare la confisca, area di pertinenza di terzi, si osserva che essa è del tuttoinammissibile innanzitutto per carenza di interesse, nella misura in cui si tratta dibeni non riconducibili al ricorrente.

Senza tacere, comunque, della sussistenza diuna motivazione che dà conto della chiara consapevolezza, in capo ai terziproprietari, della condotta e delle finalità illecite perseguite dal ricorrente, conevidente carenza di qualsivoglia buona fede inficiante la disposta confisca.9.

Il secondo motivo del primo ricorso, proposto in punto di errore ex artt.47 e 5 c.p., pure invocato anche nel secondo motivo del secondo ricorso, apparemanifestamente infondato oltre che alla luce della motivazione elaborata dallaCorte e dal primo giudice - che hanno evidenziato la ripetuta consumazione daparte del ricorrente di condotte analoghe e la consapevolezza, ammessa dalricorrente stesso, della destinazione agricola dell'area, e in ultima analisi quindila consapevolezza di reiterare violazioni urbanistiche dell'area (cosi emergendouna chiara evidenziazione del dolo dei reati difformemente da quanto sostenutocon il secondo motivo del secondo ricorso) -, anche a fronte della assoluta edevidente estraneità, per quanto sopra osservato, delle opere realizzate, rispettoalla disciplina ex L. n. 337/68.

In tema di buona fede è sufficiente aggiungere,quale dato mancante nel caso in esame, che in tema di contravvenzioni, labuona fede scusante sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezzadell'illiceità del fatto deriva da un elemento positivo esterno che ha indottol'agente in errore incolpevole, dovendosi, invece, escludere la rilevanza del "fattonegativo", costituito da mero comportamento inerte della pubblicaamministrazione. (Sez. 3, n. 35122 del 12/06/2024, Rv. 286912 - 01)10.

Quanto al tema della prescrizione dei reati, di cui al terzo motivo delprimo ricorso e al primo motivo del secondo ricorso, va premesso che essi sonocontestati come accertati il 19 gennaio 2019 e il 29 marzo 2019, quindi concontestazione cd.

"aperta" per cui vale innanzitutto il principio per cui nel caso dicontestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", conprecisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con laformula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsidella consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione adopera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reatopermanente sia stato contestato in forma c.d.

"aperta" - essendosi il P.M.limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quelladell'accertamento - il giudice può valutare, senza necessità di contestazionisuppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alladata della sentenza di primo grado. (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Rv.267085 - 01).Dalle due conformi sentenze, poi, risulta un accertamento successivo al29.3.2019, del 5.4.2019, con rilievi "tanto sui manufatti già individuati all'attodel precedente sopralluogo tanto sulle ulteriori opere rinvenute" (cfr. pag. 6 dellaprima sentenza) e, ciò che pur rileva, un sequestro del 2.9.2019, che nelcontesto dunque di una non precisa determinazione del termine ultimo dei reati (in primo grado si parla solo di una protrazione dei fatti "almeno" fino al 15giugno 2018, citandosi tuttavia anche agli ulteriori accertamenti del 5.4 e ilsequestro del settembre 2019), di una descrizione di opere non tutte definitecome ultimate - senza contestazione difensiva sul punto - (tanto che nellasentenza di appello si richiama anche il principio per cui l'ultimazionedell'intervento coincide con le sue finiture), e di una contestazione "aperta" neitermini sopra descritti quanto alle sue conseguenze giuridiche, ben potrebbesegnare la vera data ultima di realizzazione dei reati, quale atto interruttivo dellacondotta alla luce anche del carattere permanente della lottizzazione abusiva.A tali considerazioni deve aggiungersi, a fini prescrittivi, da una parte unperiodo di sospensione della prescrizione pari a 440 giorni, oltre al terminemassimo di prescrizione per il reato contravvenzionale, pari a 5 anni; dall'altra,e in ogni caso, il dato per cui allo stato degli atti i fatti appaiono contenuti inquell'intervallo temporale compreso tra il 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019,legittimante la disciplina della cd.

"riforma Orlando", atteso che come statuitodalle sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U - , n. 20989 del 12/12/2024 Ud.(dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 - 01) la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenzadella legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendostata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, edalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.Con la conseguenza per cui il periodo di prescrizione dei reati risultava, anche inquest'ultima prospettiva, lungi dall'essere maturato al momento di pubblicazionedella sentenza impugnata.Si soggiunge che questa Corte non ritiene che possa considerarsi nonmanifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata conordinanza della Corte di appello di Lecce del 11.7.2025, con fissazione di udienzadinnanzi alla Corte costituzionale alla data del 10.2.206, in relazione alla quale èstata prospettata l'opportunità di rinviare il presente processo.

Si ritiene infattiche l'articolata argomentazione a supporto della decisione sopra citata delleSezioni Unite non possa essere scalfita da prospettazioni che allo stato appaionosolo un pur articolato tentativo di proporre una diversa interpretazione normativanon certamente dirimente e insuperabile: con particolare riferimento a quellaparte della decisione del [OSCURATO:PERSONA] in cui, in sintesi, si evidenzia, concoerenza, come l'individuata limitazione ai reati commessi dal primo gennaio2020 dell'applicazione del coordinato regime di operatività della prescrizione, consuo blocco (tendenzialmente definitivo, salva la regressione del processo)coincidente con qualsiasi esito decisorio del primo grado, e di operativitàdell'improcedibilità nei gradi successivi, per un verso, si rivela come la logicaconseguenza del fatto che esso costituisce, nel suo unitario insieme, un nuovosistema - complessivamente non contrastante con il principio costituzionale diragionevole durata - regolatore degli effetti sul reato del decorso del tempoprima e durante il processo e, per altro verso, risulta giustificato dall'esigenza diassicurare agli uffici giudiziari un congruo lasso per conformare la durata deiprocessi, specie dei giudizi di impugnazione, alle disposizioni caratterizzanti ilsistema stesso.

Discende, a giudizio di questo collegio, la piena logicità elinearità dell'ulteriore rilievo per cui a seguito dell'entrata in vigore della legge n.3 del 2019, la riscrittura parziale degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen., con effettidal primo gennaio 2020, ha determinato - per il tempo di interesse - lacoesistenza di due differenti regimi: il primo, riveniente dall'introduzione dellalegge n. 103 del 2017, destinato a disciplinare tutti e soltanto i reati commessidall'entrata in vigore di tale legge fino al 31 dicembre 2019; il secondo,scaturente dalle modificazioni introdotte dalla stessa legge n. 3 del 2019,destinato a disciplinare i reati commessi a decorrere dal primo gennaio 2020,senza possibilità di retroagire per espressa volontà del legislatore, regime su cuila legge n. 134 del 2021 è intervenuta, con le modificazioni indicate esoprattutto con l'affiancamento dell'istituto processuale dell'improcedibilità,senza però intaccare il testo degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen. esitato dallalegge n. 103 del 2017 e destinato a disciplinare i reati commessi fino al 31dicembre 2019.11.

Riguardo al terzo motivo del secondo ricorso, esso è inammissibilequanto alla fattispecie ex art. 131 bis c.p. a fronte di una adeguata e noncontrastata, specificamente, motivazione, che valorizza precedenti specifici acarico e inquadra altresì i fatti come non occasionali ma abituali.

Del resto dallacomplessiva sentenza emerge anche la gravità dei fatti, anche essa ostativa aipredetti fini.

Adeguata appare anche la motivazione in tema di diniego dellepunto, a fronte di una condotta reiterata per un decennio nonostante plurimiprovvedimenti ostativi alla stessa, a partire da sequestri, così da rivelare unapervicace volontà di violare le norme applicabili nonostante l'interventodell'autorità.

Va qui ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevantiai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto, nel contesto delquale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua enon contraddittoria, come nel caso in esame, non può essere sindacata incassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascunodei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, exmultis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 – 01; in motivazione, Sez.4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031 C.).12.

L'ultimo motivo del secondo ricorso è inammissibile, Va premesso che Lacorte ha innanzitutto espressamente condiviso in via preliminare la motivazionea fondamento della prima decisione e ha quindi puntualmente illustrato le ragioniidonee a escludere un giudizio positivo di applicazione delle attenuanti generiche,quali le modalità anche cronologiche della condotta.

In tale quadro, descrivendoin sentenza un intervento fortemente impattante sul piano urbanistico ed edilizio,oltre che rilevante paesaggisticamente, interessante, con molteplici opere,un'area di circa 1000 mq. destinata ad agrumeto, e sottoposta a vincolopaesaggistico, realizzato con reiterata costanza in palese contrasto con la legge eprovvedimenti amministrativi, ha alfine concluso per la conferma della sentenzaimpugnata anche, quindi, in punto di pena, facendo così applicazione delprincipio per cui, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenereconto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la capacitàa delinquere) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione,ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profiliper distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem"(Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378).

Va aggiunto che si tratta dipena di poco superiore al minimo edittale a fronte di due reati, in rapporto allaquale quindi, opera il principio per cui in tema di determinazione della pena, nelcaso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non ènecessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se ilparametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complessoargomentativo – come nel caso di specie alla luce di quanto sinora esposto -(Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rv. 267949 – 01).

Quanto alla richiesta diapplicazione di pena sostitutiva, avanzata in appello, trattasi di domanda deltutto generica, che come tale non poteva innescare una necessaria risposta e, inquesta sede, come noto, non può fondare un corrispondente motivo di ricorso.Invero, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivigenerici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggettodi ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati dainammissibilità originaria anche quando la decisione del giudicedell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (sez. 3, n. 10709 del25/11/2014 Ud. (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700 - 01).13.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ;udito il difensore dell'imputato avv.to Corcione quale sost. processualedell'avv.to Pecoraro che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito perl'annullamento della sentenza;udito l'avvocato D'Agata che si è associato alle conclusioni del co-difensore ed hainsistito sul rinvio del procedimento a data successiva al 10 febbraio per lemotivazioni esposte preliminarmente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza di cui in epigrafe, confermavala sentenza del tribunale di Napoli del 31.5.2024 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato di cui all'art. 30 e 44 co. 1 lett. c) del DPR 380/01 ed al reato,ritenuto in continuazione, ex art. 181 del Dlgs. 42/04 per avere realizzato in areasottoposta a vincoli, anche in particolare paesaggistico, una serie di manufatti edi attrazioni ludiche, con trasformazione urbanistica e edilizia dell'area stessa, incontrasto con la destinazione agricola del suolo.2. avverso la predetta sentenza ha proposto ricorsi per Cassazione CioffiIvan, mediante i propri difensori, deducendo in uno tre motivi di impugnazioneed in altro quattro.3. Rappresenta con il primo motivo del ricorso proposto con l'avv.toPecoraro, vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine al mancatoinquadramento dei fatti nella disciplina normativa speciale di cui alla L. 337/68derogatoria rispetto a quella del DPR 380/01. Si aggiunge che le operedifformemente a quanto sostenuto dalla Corte di appello non sarebberostabilmente ancorate al suolo, e che per realizzare le varie installazioni non sisarebbe effettuata alcuna alterazione delle quote preesistenti del terreno. Senzaaltresì modificare in tal modo le caratteristiche agronomiche del suolo. Non simodifica inoltre l'assetto antropologico del territorio né vi sarebbe aggravio delcarico urbanistico e quindi non vi sarebbero gli estremi per una lottizzazioneabusiva.4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e dimotivazione, in relazione agli artt. 47 e 5 c.p. a fronte di una disciplinacontroversa e di un errore che verte su legge extrapenale quale la L. n. 337/68.Altrimenti vi sarebbe comunque un errore su legge penale, con applicazionedell'art. 5 del c.p.5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e dimotivazione, in relazione all'art. 157 c.p. : vi sarebbe un'opera realizzata dopo il15 giugno 2018 consistente in un manufatto in legno già esistente, e di cui sirese necessario lo smontaggio e montaggio nella posizione poi accertata dallapolizia giudiziaria. Si tratterebbe di intervento non in grado di incidere su unarinnovata realizzazione di una lottizzazione abusiva essendo intervenuta solo unatraslazione di pochi metri dell'opera predetta.6. Con il primo motivo del ricorso proposto dall'avv.to D'Agata, deduce vizidi violazione di legge anche processuale, e di motivazione, lamentandol'intervenuta prescrizione al momento della pubblicazione della sentenzaimpugnata.7. Con il secondo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, perla mancata applicazione della L. n. 337/68 che escluderebbe il rilascio per lefronte di un parco giochi di installazione trentennale, e di interventi ad essocorrelati che avrebbero dovuto essere considerati ciascuno per la loro singolarilevanza e per l'inserimento nel parco stesso, con esclusione di ogni abusolottizzatorio anche in assenza dell'elemento soggettivo a fronte della buona fededel ricorrente. Sarebbe anche illogica la motivazione relativa alla confisca nellaparte in cui si è ritenuto che i terzi proprietari fossero consapevoli delle intenzionidell'imputato di realizzare un luogo di intrattenimento in contrasto con ladestinazione agricola. Laddove piuttosto essi avevano consapevolezza del rilascioal ricorrente di tutte le autorizzazioni necessarie per tale attività.8. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al diniegodella applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. e delle attenuantigeneriche tenendo conto del ripristino dello stato dei luoghi.9. Con l'ultimo motivo deduce vizi di violazione di legge processuale e dimotivazione in ordine alla intervenuta richiesta di rideterminazione della pena edi applicazione di pena sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Va innanzitutto premesso che quanto al primo ricorso sopra riportato lecensure proposte appaiono tutte incentrate sul tema della inconfigurabilità dellalottizzazione abusiva in ragione della prevalente applicazione della l. 337/68, conassenza di ogni puntuale e specifica critica rispetto al pur riconosciuto reatopaesaggistico, che quindi in questa sede viene in rilievo solo attraverso il terzomotivo con riferimento al tema della prescrizione. Anche il secondo ricorso fariferimento al reato paesaggistico essenzialmente con il solo primo motivo in tema diprescrizione.2. Tanto precisato, esaminato il primo motivo del primo ricorso, che dunquesembrano richiamare prima facie, in ragione della tipologia di attività e attrezzatureche li connotano, plurime disposizioni ad esse dedicate, quali innanzitutto la L. n.337/68, riguardante espressamente "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacoloviaggiante", ed innovata da provvedimenti legislativi sopravvenuti quale inparticolare il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, il quale ha ritenuto indispensabile lapermanenza in vigore degli artt. da 1 a 5 e da 9 a 20 della stessa. Essa stabilisceall'art. 2 che "sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, itrattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o alchiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile…". Con l'art. 3 sistabilisce la costituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di unacommissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante mentre aisensi dell'art. 4 "è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elencodelle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delleparticolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e delladenominazione". L'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui alpredetto articolo 4 è approvato con Decreto Interministeriale del 23 aprile 1969, edaggiornato con Decreto 27 giugno 2024 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2024) ed essodefinisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e funzionali delle attrazioni. Secondo ildisposto dell’art. 5, è poi espressamente previsto che “nel concedere la licenzaprevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l’autorità di pubblicasicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui agli articoli 6 e7 della presente legge”, rispettivamente riguardanti “l’esercizio dei circhi equestri edelle singole attività dello spettacolo viaggiante” e, ancora, i “parchi di divertimento”(in seguito abrogati dall’art. 12 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394);Proseguendo nell'analisi della citata legge n. 337, va osservato che con l'art. 9 sidispone altresì che "le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesidalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili perle installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi didivertimento ….La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamenteagli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo,senza ricorso ad esperimento di asta.…".Altra disciplina di riferimento è costituita dal DECRETO 18 maggio 2007 intitolatoNorme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante.Esso (art. 1) ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza,per le attivita' dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo1968, n. 337.Di interesse, in questa sede, appare l'art. 2, ai sensi del quale "1. Ai fini delpresente decreto, valgono le seguenti definizioni:a) attivita' di spettacolo viaggiante: attivita' spettacolari, trattenimenti eo al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attivita' sono quelle classificateper tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensidell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;b) attrazione: singola attivita' dello spettacolo viaggiante compresa nellasezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini,ecc.);c) attivita' esistente: attivita' di spettacolo viaggiante compresa pertipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta inesercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ednell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allosvago, alle attivita' ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per ilquale e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attivita' di spettacoloviaggiante e a cui fa capo la titolarita' della licenza di cui all'art. 69 del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per lefinalita' del presente decreto, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico oresponsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legalerappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo diconduzione di una o piu' attrazioni;f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile delfunzionamento della attivita' quando questa e' posta a disposizione del pubblico;g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte leistruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzodell'attivita', incluse quelle relative al montaggio/smontaggio …"Infine il R.D. n. 773 del 1931 (c.d. T.U.L.P.S.) prevede l’obbligo per tutti isoggetti interessati a dare, “anche temporaneamente, per mestiere, pubbliciintrattenimenti…..” di ottenere il previo rilascio della “licenza dalla autorità dipubblica sicurezza” (passibile di sostituzione – secondo le modifiche normativeintrodotte dal d.l. n. 91 del 2013 – con la “scia” di cui all’art. 19 della l. n. 241 del1990 ove si tratti di “eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgonoentro le ore 24 del giorno di inizio”).3. Deve altresì premettersi che viene innanzitutto in rilievo una questionegiuridica, quale quella della applicabilità della disciplina degli "spettacoli viaggianti"suindicata, e della sua eventuale portata, speciale e derogatoria, rispetto alladisciplina edilizia ex DPR 380/01. Al riguardo si rammenta allora che leargomentazioni giuridiche delle parti, come ha più volte sottolineato la SupremaCorte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamenteo meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sonoinfondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio dilegittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art.619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, lamotivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal sensoSez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 Emmanuele). Come, in parte, siprocede da parte di questa Corte, nel caso esaminato in questa sede.4. Si deve allora osservare, innanzitutto, che la disciplina riportata, inerente"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" risulta chiaramentededicata ad attività e connessi interventi strutturali intrinsecamente precari, ovverolimitati nel tempo (così da poter eventualmente giustificare, come noto, secondoprincipi generali in materia, l'assenza di titoli edilizi). In tal senso depone anche laelaborazione di apposita regolamentazione per la loro collocazione su aree pubblichecomunali, come tale implicante il rilascio di concessioni, tipicamente connotate per laloro necessaria delimitazione nel tempo, e come tali funzionali rispetto a opere estrutture destinate obiettivamente, per la loro funzione, ad essere rimosse. Infatti, aisensi dell'art. 9 già sopra citato, "le amministrazioni comunali devono compilareentro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunalidisponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e deiparchi di divertimento ….La concessione delle aree comunali deve essere fattadirettamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dellospettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.…". Proprio in correlazione a taledato di partenza, è previsto altresì, nel medesimo articolo 9, che si proceda, da partedei comuni, alla "concessione" di aree comunali, per sua natura, lo si ripete,inevitabilmente limitata nel tempo.In altri termini, la L. 337/68 e le discipline connesse, disegnanoincontrovertibilmente la installazione di strutture a carattere temporaneo, non pernulla definite come "spettacoli viaggianti", nel contempo dedicando appositadagli enti comunali, oggetto di concessione e come tali necessariamente pubbliche edi temporanea occupazione.Il legislatore, con la suddetta scelta normativa manifesta invero l'intenzione dievitare in via preventiva la indiscriminata installazione di strutture anche di rilevanteimpatto, ancorchè limitate nel tempo, al di fuori di ogni programmazione preventivasia di sicurezza che urbanistica, come pare deporre il riferimento alla individuazionedi "aree disponibili", secondo una dizione che, alla luce della organicità di stampopubblicistico della normativa (che contempla anche la necessità di licenza e laprevista disciplina di sicurezza delle installazioni) e della tipologia delle attivitàcontemplate, destinate a pubblici spettacoli, non può che includere anche una sceltadi adeguatezza alla luce anche delle destinazioni di uso delle aree prescelte.In tale prospettiva, di delimitazione preventiva delle aree deputate,necessariamente funzionali, per quanto sopra osservato, anche sul piano urbanistico,rispetto alle attività disciplinate, ben si colloca la regolamentazione di strutturenecessariamente precarie, come tali non richiedenti, come noto, il permesso dicostruire o titoli alternativi ad esso.In altri termini, è bene sottolinearlo, la L. n. 337/68 non stabilisceespressamente alcuna deroga alle ordinarie regole dettate in materia edilizia epaesaggistica, né urbanistica, ma tuttavia, nella misura in cui le relative opere e laloro stessa collocazione in aree in concessione delimitata, soddisfano, in concreto, icriteri generali dettati nelle materie edilizia ed urbanistica per individuarne ilcarattere "precario", ne può essere garantita per tale via la non necessità di unpermesso di costruire o titolo alternativo.L'assenza della necessità del predetto titolo, comunque, non esclude nelcontempo la richiesta conformità delle installazioni rispetto alle destinazioni di usodel territorio, pena la configurabilità astratta del reato ex art. 44 lett. a) del DPR380/01. Tanto in ragione, ancora una volta, della circostanza per cui la predettadisciplina non detta alcuna deroga alle regole generali in materia edilizia edurbanistica e deve, piuttosto, essere coordinata con esse.Giova al riguardo ricordare che in tema di reati edilizi, per definirsi precario unimmobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessarioravvisare l'obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specificheesigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali nonabitualmente utilizzati per costruzioni stabili. (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Dule,Rv. 275697 - 01). In materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivorilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asseritaprecarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma devericollegarsi - a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R.n. 380 del 2001, come emendato dall'art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n.40 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010) - alla circostanza chel'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti etemporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione(Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Rv. 267759 - 01).5. Il caso in esame esula del tutto dalle considerazioni e principi sopra esposti.Innanzitutto, lo stesso ricorrente ammette che le opere in questione insistono suarea privata, come confermato dalla stessa sentenza impugnata, tanto che gli stessigiudici si sono fatti carico di considerare tale circostanza in relazione alla eventualebuona fede (motivatamente esclusa) dei proprietari dell'area interessata (diversidall'attuale ricorrente) rispetto alla appurata lottizzazione.E' già in tale quadro, dunque, che appare corretta e lineare la scelta quicontestata: la Corte, rispetto ad un'area privata ha individuato, secondo gli ordinaricanoni applicabili in materia edilizia e urbanistica in prospettiva lottizzatoria, lasussistenza di opere stabili, certamente di portata residenziale e commerciale, incontrasto quindi con la destinazione agronomica del sito, come tali in grado diincidere, stravolgendolo, sull'assetto urbanistico ed edilizio del territorio, per giuntacollocate in aree anche paesaggisticamente vincolate e quindi integranti anche ilrelativo reato come contestato al capo b). Opere tali da insistere da anni sull'area eda accrescerne progressivamente nel tempo l'impatto urbanistico ed edilizio.Pertanto dalla motivazione emergono dati che già descrivono opere del tuttoestranee a qualunque elemento dimostrativo della loro precarietà, circostanza inveceimprescindibile e necessaria, anche se fossero state realizzate in area pubblica e nonprivata, secondo le regole della l. 337/68.Dunque, la rilevanza che la Corte ha posto sulla stabile ovvero definitivastrutturazione e destinazione degli interventi edilizi realizzati, per escluderel'applicazione della disciplina ex L. n. 337/68, appare coerente, sia nel senso diescludere la esistenza di opere riconducibili alla categoria di "spettacolo viaggiante",siccome necessariamente precarie, sia nel senso di evidenziare la esistenza diinterventi in grado disegnare, per la loro stabilità e la loro portata urbanistica,un'operazione abusiva di lottizzazione oltre che in contrasto con il vincolopaesaggistico.Va quindi rimarcata, come sopra già evidenziato, l'osservazione, di portatagiuridica, circa la assoluta estraneità, nel caso di specie, inerente opere insistenti suarea privata oltre che stabili, della predetta L. n. 337/1968 e provvedimenticonnessi, siccome riguardanti, al contrario, interventi di limitata durata nel tempooltre che tendenzialmente destinati ad aree pubbliche, quale circostanza,quest'ultima, idonea a conformare gli interventi sia rispetto alle destinazioni di usodel territorio sia nel quadro di una loro oggettiva precarietà.6. Da tutte queste considerazioni consegue anche l'ulteriore rilievo per cui nonappare sussistere un rapporto di specialità tra la disciplina edilizia ed urbanistica dauna parte e quella di cui alla L. n. 337/68 dall'altra, posto che ove applicabile inconcreto (ovvero nei limiti delle condizioni sopra citate, di opere precarie e conformiai dettami urbanistici e paesaggistici e ad ogni altro vincolo), tale normativa pareiscriversi nel novero dei principi per cui solo le opere precarie ovvero destinateoggettivamente ad essere rimosse, possono non richiedere il rilascio del permesso dicostruire.Comunque persiste, anche per tali opere, lo si ribadisce, il doveroso rispetto delvincolo paesaggistico.In proposito va ricordato che il reato di pericolo di cui all'art. 181, comma , deld.lgs 24 febbraio 2004, n. 42 è configurabile anche nel caso di realizzazione dimanufatti precari o facilmente amovibili, essendo assoggettabile ad autorizzazioneogni intervento modificativo, con esclusione delle sole condotte che si palesinoinidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio. (Sez. 3, n.39429 del 12/06/2018, , Rv. 273903 - 01). Inoltre in tema di reati paesaggistici,l'accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottopostaa vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cuiall'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, o di quelli di lieve entità sottoposti aprocedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'allegato B del citato d.P.R., deveessere condotto attenendosi ad un'interpretazione logico-sistematica di caratterefinalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l'applicazione delledisposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieveentità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui siinseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo(Sez. 3 - , n. 36545 del 14/09/2022 Ud. (dep. 27/09/2022 ) Rv. 284312 - 01).Lungo tale prospettiva si è aggiunto che (cfr. Sez. 3 - n. 50766 del 15/11/2023 Ud.(dep. 20/12/2023 ) Rv. 285626 - 01) in tema di reati paesaggistici, le installazioniesterne di cui al punto A.17 dell'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31,realizzate in area vincolata non necessitano di autorizzazione paesaggistica nel casoin cui siano poste a corredo di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, didi ridotto impatto sul bene oggetto di tutela per caratteristiche strutturali e per imateriali utilizzati, oltre che per l'assenza di muratura e di stabile collegamento alsuolo, ma nel contempo si è anche precisato che integra la contravvenzione previstadall'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione, in assenzadell'autorizzazione di cui all'art. 146 d.lgs. citato, di "tensostrutture" adibite ad usoabitativo e destinante ad un utilizzo perdurante nel tempo, su area sottoposta avincolo paesaggistico, non rientrando tale intervento nel novero di quelli di "edilizialibera" (Sez. 3 - n. 2384 del 10/10/2024 Cc. (dep. 21/01/2025 ) Rv. 287337 - 01).Persiste altresì anche la necessità, lo si ripete, di rispettare eventuali prescrizioniurbanistiche astrattamente rilevanti ai sensi dell'art. 44 lett. a) del DPR 380/01.6.1. Può dunque concludersi che: la disciplina riguardante i "circhi equestri esullo spettacolo viaggiante" ex l. 337/68 non deroga alla disciplina urbanistica ededilizia e tantomeno paesaggistica e piuttosto, avendo riguardo ad interventioggettivamente e necessariamente limitati nel tempo, delimita gli stessi, sul pianoedilizio ed urbanistico, nell'ambito della nozione di strutture di tipo precario.7. Riguardo alle ulteriori notazioni critiche per cui le opere, difformemente aquanto sostenuto dalla Corte di appello, non sarebbero stabilmente ancorate alsuolo, e per realizzare le varie installazioni non si sarebbe effettuata alcunaalterazione delle quote preesistenti del terreno senza altresì modificare in tal modo lecaratteristiche agronomiche del suolo né l'assetto antropologico del territorio né visarebbe aggravio del carico urbanistico, si tratta di osservazioni di merito, tese aproporre una rivalutazione dei dati disponibili in contrapposizione alla diversavalutazione operata dai giudici, come tali inammissibili in questa sede. Infatti,l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che sirisolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice delmerito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamentedotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa siè in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n.22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).8. Le considerazioni suesposte devono richiamarsi anche per esprimere ungiudizio di inammissibilità inerente l'analogo secondo motivo del secondo ricorso.Inoltre, con specifico riferimento alla notazione ivi pure contenuta e diretta acontestare la confisca, area di pertinenza di terzi, si osserva che essa è del tuttoinammissibile innanzitutto per carenza di interesse, nella misura in cui si tratta dibeni non riconducibili al ricorrente. Senza tacere, comunque, della sussistenza diuna motivazione che dà conto della chiara consapevolezza, in capo ai terziproprietari, della condotta e delle finalità illecite perseguite dal ricorrente, conevidente carenza di qualsivoglia buona fede inficiante la disposta confisca.9. Il secondo motivo del primo ricorso, proposto in punto di errore ex artt.47 e 5 c.p., pure invocato anche nel secondo motivo del secondo ricorso, apparemanifestamente infondato oltre che alla luce della motivazione elaborata dallaCorte e dal primo giudice - che hanno evidenziato la ripetuta consumazione daparte del ricorrente di condotte analoghe e la consapevolezza, ammessa dalricorrente stesso, della destinazione agricola dell'area, e in ultima analisi quindila consapevolezza di reiterare violazioni urbanistiche dell'area (cosi emergendouna chiara evidenziazione del dolo dei reati difformemente da quanto sostenutocon il secondo motivo del secondo ricorso) -, anche a fronte della assoluta edevidente estraneità, per quanto sopra osservato, delle opere realizzate, rispettoalla disciplina ex L. n. 337/68. In tema di buona fede è sufficiente aggiungere,quale dato mancante nel caso in esame, che in tema di contravvenzioni, labuona fede scusante sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezzadell'illiceità del fatto deriva da un elemento positivo esterno che ha indottol'agente in errore incolpevole, dovendosi, invece, escludere la rilevanza del "fattonegativo", costituito da mero comportamento inerte della pubblicaamministrazione. (Sez. 3, n. 35122 del 12/06/2024, Rv. 286912 - 01)10. Quanto al tema della prescrizione dei reati, di cui al terzo motivo delprimo ricorso e al primo motivo del secondo ricorso, va premesso che essi sonocontestati come accertati il 19 gennaio 2019 e il 29 marzo 2019, quindi concontestazione cd. "aperta" per cui vale innanzitutto il principio per cui nel caso dicontestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", conprecisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con laformula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsidella consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione adopera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reatopermanente sia stato contestato in forma c.d. "aperta" - essendosi il P.M.limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quelladell'accertamento - il giudice può valutare, senza necessità di contestazionisuppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alladata della sentenza di primo grado. (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Rv.267085 - 01).Dalle due conformi sentenze, poi, risulta un accertamento successivo al29.3.2019, del 5.4.2019, con rilievi "tanto sui manufatti già individuati all'attodel precedente sopralluogo tanto sulle ulteriori opere rinvenute" (cfr. pag. 6 dellaprima sentenza) e, ciò che pur rileva, un sequestro del 2.9.2019, che nelcontesto dunque di una non precisa determinazione del termine ultimo dei reati (in primo grado si parla solo di una protrazione dei fatti "almeno" fino al 15giugno 2018, citandosi tuttavia anche agli ulteriori accertamenti del 5.4 e ilsequestro del settembre 2019), di una descrizione di opere non tutte definitecome ultimate - senza contestazione difensiva sul punto - (tanto che nellasentenza di appello si richiama anche il principio per cui l'ultimazionedell'intervento coincide con le sue finiture), e di una contestazione "aperta" neitermini sopra descritti quanto alle sue conseguenze giuridiche, ben potrebbesegnare la vera data ultima di realizzazione dei reati, quale atto interruttivo dellacondotta alla luce anche del carattere permanente della lottizzazione abusiva.A tali considerazioni deve aggiungersi, a fini prescrittivi, da una parte unperiodo di sospensione della prescrizione pari a 440 giorni, oltre al terminemassimo di prescrizione per il reato contravvenzionale, pari a 5 anni; dall'altra,e in ogni caso, il dato per cui allo stato degli atti i fatti appaiono contenuti inquell'intervallo temporale compreso tra il 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019,legittimante la disciplina della cd. "riforma Orlando", atteso che come statuitodalle sezioni Unite di questa Corte (Sez. U - , n. 20989 del 12/12/2024 Ud.(dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 - 01) la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenzadella legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendostata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, edalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.Con la conseguenza per cui il periodo di prescrizione dei reati risultava, anche inquest'ultima prospettiva, lungi dall'essere maturato al momento di pubblicazionedella sentenza impugnata.Si soggiunge che questa Corte non ritiene che possa considerarsi nonmanifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata conordinanza della Corte di appello di Lecce del 11.7.2025, con fissazione di udienzadinnanzi alla Corte costituzionale alla data del 10.2.206, in relazione alla quale èstata prospettata l'opportunità di rinviare il presente processo. Si ritiene infattiche l'articolata argomentazione a supporto della decisione sopra citata delleSezioni Unite non possa essere scalfita da prospettazioni che allo stato appaionosolo un pur articolato tentativo di proporre una diversa interpretazione normativanon certamente dirimente e insuperabile: con particolare riferimento a quellaparte della decisione del [OSCURATO:PERSONA] in cui, in sintesi, si evidenzia, concoerenza, come l'individuata limitazione ai reati commessi dal primo gennaio2020 dell'applicazione del coordinato regime di operatività della prescrizione, consuo blocco (tendenzialmente definitivo, salva la regressione del processo)coincidente con qualsiasi esito decisorio del primo grado, e di operativitàdell'improcedibilità nei gradi successivi, per un verso, si rivela come la logicaconseguenza del fatto che esso costituisce, nel suo unitario insieme, un nuovosistema - complessivamente non contrastante con il principio costituzionale diragionevole durata - regolatore degli effetti sul reato del decorso del tempoprima e durante il processo e, per altro verso, risulta giustificato dall'esigenza diassicurare agli uffici giudiziari un congruo lasso per conformare la durata deiprocessi, specie dei giudizi di impugnazione, alle disposizioni caratterizzanti ilsistema stesso. Discende, a giudizio di questo collegio, la piena logicità elinearità dell'ulteriore rilievo per cui a seguito dell'entrata in vigore della legge n.3 del 2019, la riscrittura parziale degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen., con effettidal primo gennaio 2020, ha determinato - per il tempo di interesse - lacoesistenza di due differenti regimi: il primo, riveniente dall'introduzione dellalegge n. 103 del 2017, destinato a disciplinare tutti e soltanto i reati commessidall'entrata in vigore di tale legge fino al 31 dicembre 2019; il secondo,scaturente dalle modificazioni introdotte dalla stessa legge n. 3 del 2019,destinato a disciplinare i reati commessi a decorrere dal primo gennaio 2020,senza possibilità di retroagire per espressa volontà del legislatore, regime su cuila legge n. 134 del 2021 è intervenuta, con le modificazioni indicate esoprattutto con l'affiancamento dell'istituto processuale dell'improcedibilità,senza però intaccare il testo degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen. esitato dallalegge n. 103 del 2017 e destinato a disciplinare i reati commessi fino al 31dicembre 2019.11. Riguardo al terzo motivo del secondo ricorso, esso è inammissibilequanto alla fattispecie ex art. 131 bis c.p. a fronte di una adeguata e noncontrastata, specificamente, motivazione, che valorizza precedenti specifici acarico e inquadra altresì i fatti come non occasionali ma abituali. Del resto dallacomplessiva sentenza emerge anche la gravità dei fatti, anche essa ostativa aipredetti fini. Adeguata appare anche la motivazione in tema di diniego dellepunto, a fronte di una condotta reiterata per un decennio nonostante plurimiprovvedimenti ostativi alla stessa, a partire da sequestri, così da rivelare unapervicace volontà di violare le norme applicabili nonostante l'interventodell'autorità. Va qui ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevantiai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto, nel contesto delquale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua enon contraddittoria, come nel caso in esame, non può essere sindacata incassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascunodei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, exmultis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 – 01; in motivazione, Sez.4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031 C.).12. L'ultimo motivo del secondo ricorso è inammissibile, Va premesso che Lacorte ha innanzitutto espressamente condiviso in via preliminare la motivazionea fondamento della prima decisione e ha quindi puntualmente illustrato le ragioniidonee a escludere un giudizio positivo di applicazione delle attenuanti generiche,quali le modalità anche cronologiche della condotta. In tale quadro, descrivendoin sentenza un intervento fortemente impattante sul piano urbanistico ed edilizio,oltre che rilevante paesaggisticamente, interessante, con molteplici opere,un'area di circa 1000 mq. destinata ad agrumeto, e sottoposta a vincolopaesaggistico, realizzato con reiterata costanza in palese contrasto con la legge eprovvedimenti amministrativi, ha alfine concluso per la conferma della sentenzaimpugnata anche, quindi, in punto di pena, facendo così applicazione delprincipio per cui, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenereconto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la capacitàa delinquere) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione,ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profiliper distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem"(Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378). Va aggiunto che si tratta dipena di poco superiore al minimo edittale a fronte di due reati, in rapporto allaquale quindi, opera il principio per cui in tema di determinazione della pena, nelcaso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non ènecessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se ilparametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complessoargomentativo – come nel caso di specie alla luce di quanto sinora esposto -(Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rv. 267949 – 01). Quanto alla richiesta diapplicazione di pena sostitutiva, avanzata in appello, trattasi di domanda deltutto generica, che come tale non poteva innescare una necessaria risposta e, inquesta sede, come noto, non può fondare un corrispondente motivo di ricorso.Invero, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivigenerici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggettodi ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati dainammissibilità originaria anche quando la decisione del giudicedell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (sez. 3, n. 10709 del25/11/2014 Ud. (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700 - 01).13. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]