CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1991
Cassazione n. 06692/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/05/1991 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (1 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nella richiesta difensiva proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], convertita in ricorso per Cassazione - il difensore chiede la revoca dell'ordinanza di inammissibilità delle misure alternative ex artt. 47 e 47 ter 1 bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino - sono manifestamente infondate. Invero, la domanda con cui il condannato non detenuto o il suo difensore richiedono una misura alternativa alla detenzione deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuata personalmente dall'interessato, formalità che ha natura strettamente personale e che non può essere surrogata dalla mera indicazione di un domicilio nell'istanza sottoscritta e presentata dal difensore (Sez. I, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.