CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 23218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17065-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Udine, [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 80007420302; -intimato - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.-Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Macedonia del Nord, impugna per cassazione l'ordinanza del giudice di pace di Udine adottata il 4/7/2022 di rigetto dell'opposizione all'espulsione disposta nei suoi confronti dal prefetto di Udine in data 18 maggio 2022. 2.- A sostegno dell’opposizione aveva dedotto la nullità/ annullabilità dell’espulsione decisa a seguito del rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per attività lavorativa proposta ex art. 24 d.lgs. 286/1998 e dichiarata inammissibile dalla questura di Udine con provvedimento notificatogli lo stesso 18 maggio 2022. 3.- Il giudice di pace adottava il rigetto sulla scorta delle considerazioni che le doglianze relative al provvedimento del questore di Udine andavano rivolte all'autorità amministrativa, che era irrilevante la pendenza dei termini per l'impugnazione e che, infine, il decreto di espulsione era stato tradotto in lingua albanese, lingua ufficiale del paese di provenienza dello straniero. 4.-La cassazione della suddetta ordinanza è chiesta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 5.-Non ha svolto attività difensiva l'intimata prefettura di Udine. Considerato che 6.- Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dell'ordinanza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere omesso il giudice di pace di esaminare le contestazioni ritualmente formulate in ordine alla validità ed efficacia del decreto di espulsione in ordine ai motivi sub 1) e sub 2) fatti valere in sede di opposizione all'espulsione. 6.1- La censura è infondata in relazione alla censura sub 1) , sulla quale il giudice di pace si è pronunciato espressamente evidenziando che si riferivano al provvedimento del questore. 6.2-La censura è, invece, inammissibile rispetto a quella sub 2). 6.3- In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. 1435/2013; id. 27568/2017). 6.4- Ciò posto ed atteso che effettivamente su detta questione concernente la violazione dell’art. 18 d.p.r. 445/2000 il giudice di pace non si è pronunciato, era onere del ricorrente specificamente indicare ove nel ricorso in opposizione all’espulsione la stessa fosse stata dedotta. 6.5.-Non risultando adempiuto tale onere, giacché l’allegazione nel ricorso non si accompagna né con la trascrizione dell’opposizione, né con l’allegazione documentale della stessa, la censura è inammissibile. 7. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., ed in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che il giudice di pace avrebbe erroneamente affermato che il provvedimento di espulsione è stato tradotto in lingua albanese, linguaufficiale della Macedonia del nord , quando, invece, il documento è tradotto in lingua inglese. 7.1. Il ricorso è fondato in relazione a tale secondo motivo, avendo in effetti il giudice di pace erroneamente affermato che vi era stata la traduzione in albanese, che tuttavia non risulta per essere stato il provvedimento tradotto in lingua inglese senza alcuna preventiva verifica che si trattasse di lingua compresa dall’interessato. 7.2In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. È compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (cfr. Cass. 11887/2018; id. 24015/2020; id. 5837/2022). 7.3 Ciò posto, non essendo stata effettuata in tal senso alcuna verifica sulla conoscenza dell’inglese, reputando erroneamente il giudice di pace che il provvedimento di espulsione fosse stato tradotto nella lingua albanese, il motivo è accolto. 8.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ. e all'art. 132 cod. proc. civ., la nullità della ordinanza per motivazione apparente. 8.1 La censura è inammissibile per insuperabile difetto di genericità. 9.- In conclusione il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo, con reiezione delle altre doglianze ; n on essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’espulsione oggetto dell’opposizionedeve essere annulla ta, con decisione nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.. 10. In applicazione del principio della soccombenza, l’amministrazione è condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, respinti gli altri; cassa il provvedimento e, decidendo nel merito , annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 2022; condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 1.000, oltre a spese f orfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge,per la fase di merito ed in € 2 . 160 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, per la fase di legittimità, con distrazione