CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 1996
Cassazione n. 10599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1996 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 maggio 2022 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, adito dal pubblico ministero per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Messina il 18 maggio 2016 sul presupposto che nel quinquennio successivo alla irrevocabilità il condannato ha commesso un ulteriore delitto per cui è stato condannato a pena detentiva (sentenza Tribunale di Messina del 6 settembre 2019, irrevocabile il 9 novembre 2019, per fatto commesso il 9 agosto 2019), ha accolto la successiva istanza della difesa di applicazione della continuazione tra le due pronunce di condanne ed anche la successiva ulteriore istanza di estensione della sospensione condizionale concessa con la prima condanna anche alla seconda condanna posta in continuazione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con unico motivo, in cui deduce violazione di legge perché la ordinanza conterrebbe l'accoglimento implicito della istanza di revoca della sospensione condizionale della pena con cui sarebbe, quindi, da ritenere contraddittoria la decisione di estenderla alla seconda condanna. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è fondato su unico argomento, ovvero che la ordinanza conterrebbe l'accoglimento implicito della istanza di revoca della sospensione condizionale della pena della prima condanna, con cui sarebbe contraddittorio l'aver concesso la sospensione condizionale della pena anche per la seconda condanna. Si tratta, però, di un presupposto in fatto inesistente, perché la ordinanza non dispone la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Messina del 18 maggio 2016, né tale revoca deve discendere necessariamente dal percorso logico della sentenza impugnata, in quanto l'applicazione della continuazione in esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen. è un caso in cui è normativamente previsto che il giudice dell'esecuzione abbia il potere, in effetti, di disporre la sospensione condizionale non riconosciuta dal giudice di cognizione. E' vero, come nota correttamente il Procuratore generale nelle sue conclusioni, che dalla ordinanza impugnata si comprende che il giudice della cognizione della seconda condanna aveva espressamente escluso la possibilità di concedere la sospensione condizionale, il che avrebbe, in realtà, precluso in radice il riconoscimento della sospensione condizionale in fase esecutiva (Sez. 1, Sentenza n. 46146 del 12/04/2018, W., Rv. 273986). Però, il ricorso del pubblico ministero non contiene, in realtà, questo motivo, e, posto che l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. dispone che "il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti", la valutazione di questo argomento non può essere effettuata d'ufficio. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in