CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21556/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letlaD ricorso r,, rery.iintiiiti i.teil'iritieresse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ia sentenza in epigrafe; eisam;nat gh atl iraptignato: ritenuto che li ricorso inarnrnissibiie ee e seguenti ragioni: i) i motivi relativi alla rc esclusione della recidiva ce trattamento sanzionatorio sono generici e meramente riproclutitr.i. di profili di censura gia ani.itquatairientie ‘„fadliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal.2 della motivazione); ii) 2niticitivid relativo al dinic iiit e 0:-nette di considerare che solo state già concesse sentenza di prirno grado in regime di equivalenza in ragione di un giudizio di bilanciameni:.o ineccepibilmente onf nato ciaiia se .-Ì -.eriz,:-3 impugnata; riteriato che oH e del ricors-io consegue !a condanna del ricorrente iirn p.namento delle saeite nonriesstdali e della somma di euro tremila da versare in [OSCURATO:PERSONA] deile ammende, non potendosi ritenere che io stesso abbia proposto il ricorso versare in colpa nello Or_itcti .mindziicint? della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dei 2001) P.C2AIL Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna ricorrente ai pagamento delle spese processahi' deiia somma di euro ti e;TA-:o (:HVOre J2a Cassa delle ammende. CU,S deciso i 5 ,r;ctio iiii• D r, . e APOS1\ I rt .Lu. 6 26 iudano [OSCURATO:PERSONA], cituis