CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43497/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GUCCIONE Michele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/6/2020 della Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di danneggiamento aggravato commesso da soggetto gravato dalla recidiva qualificata ai sensi del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.- articolando a motivi della impugnazione: 1.1. violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di danneggiamento aggravato (svellimento dello spioncino innestato sulla porta blindata della cella di detenzione), avendo la Corte territoriale tenuto conto -ai fini del calcolo del tempo necessario alla prescrizione- della recidiva qualificata contestata all'imputato (art. 99, comma quarto cod. pen.), senza considerare che sul punto la Corte non aveva motivato circa la specifica doglianza mossa alla sentenza di primo grado con i motivi di appello, ove si era chiesta l'esclusione della detta recidiva, giacché il nuovo reato non poteva ritenersi sintomatico di accresciuta pericolosità e maggior grado di colpevolezza dell'agente; 1.2. violazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett. b e e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito ritenuto il dolo di danneggiamento in luogo della evidente colpa che aveva caratterizzato la condotta confessa dell'agente, che intendeva solo partecipare alla protesta collettiva e non certo danneggiare i beni dell'amministrazione penitenziaria. L'elemento (portello-spioncino) divelto, inoltre, non avrebbe potuto rendere inservibile la porta blindata, né renderne l'uso meno funzionale, sicché il fatto neppure poteva ritenersi tipico; 1.3. violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 99, comma quarto, 157 e 160 cod. pen.), per avere la Corte malinteso e rigettato senza alcuna argomentazione il quinto motivo di gravame (pag. 4 dei motivi di appello) speso in tema di esclusione della recidiva, non potendo ritenersi il nuovo fatto sintomatico di maggior grado di colpevolezza o accresciuta pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso si palesano inammissibili per manifesta infondatezza (il secondo) ed assoluta genericità (il primo e il terzo), in quanto non si confrontano con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, senza svolgere alcuna critica argomentata avverso la ratio decidendi che ne sorregge la decisione. 1.1. Severa censura meritano il primo ed il terzo dei motivi di ricorso, non rispondendo al vero che la difesa, con il quinto motivo di appello (pag. 4 dell'atto di gravame), aveva chiesto escludersi o disapplicarsi la recidiva contestata e ritenuta in sentenza. La difesa aveva chiesto, con quel motivo al più la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, giammai la sua esclusione o disapplicazione. Nessun effetto poteva pertanto sortire il decorso del tempo a fini prescrizionali, avendo correttamente la Corte tenuto conto di una recidiva non contestata dalla difesa nella sua dimensione ontologica e giuridica. 1.2. Manifestamente infondato in diritto è anche il secondo motivo di ricorso. Nel doppio giudizio conforme di merito è rimasto accertato che l'imputato volontariamente portò a distruzione lo spioncino della porta blindata della cella di detenzione, a nulla rilevando che l'occasione di una tale condotta demolitoria risiedesse nella protesta collettiva inscenata all'interno della casa circondariale. La condotta fu dunque evidentemente supportata da una consonante e conducente volontà vandalica, essendosi l'agente rappresentato l'evento conseguente alla sua condotta ed avendolo certamente voluto come diretta conseguenza della sua stessa condotta. 1.2.1. Sotto altro e diverso profilo l'evento realizzato è consistito nella demolizione di una parte della porta blindata della cella di detenzione, funzionale ad esercitare il controllo sui detenuti rimesso dall'ordinamento agli agenti della Polizia penitenziaria. La distruzione ha, pertanto i invalidato anche la funzione svolta dalla res, costringendo peraltro l'amministrazione penitenziaria al ripristino dell'arredo divelto, con corrispondente danno patrimoniale. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è da decenni consolidata nel ritenere che "Integra il reato di danneggiamento non solo il pregiudizio alla funzionalità del bene, ma anche quello inferto alla sua dimensione strutturale. (Fattispecie relativa alla introflessione di una porta in metallo ed alla rottura di una piastrella)". In questi precisi termini si esprimono le massime in appresso indicate (Sez. 5, n. 41052, del 19/6/2014, Rv. 260361; seguita più di recente da Sez. 2, n. 37876 del 06/10/2020, Rv. 280467). L'agente, dunque, volle e realizzò un danno materiale e funzionale a un bene della pubblica amministrazione. Il motivo di ricorso che nega tali circostanze palesa evidenti ragioni di inammissibilità. 2. Quanto a rilevanza del tempo decorso successivamente alla decisione impugnata ai fini del calcolo del termine di prescrizione, va ribadito che in tale segmento temporale il procedimento penale versa in una fase di pendenza «condizionata», posto che in tanto rilevano gli accadimenti intermedi, successivi alla decisione (come il decorso del tempo), in quanto la parte eserciti validamente (v. Sez. U n.33542 del 27.6.2001, Cavalera, Rv. 219531) il potere di impugnazione conferito dall'ordinamento, mediante la proposizione di un atto conforme al modello legale. Ove ciò non accada, e dunque nei casi di ricorso inammissibile, il rapporto impugnatorio non si perfeziona, con la conseguenza che il tempo decorso tra la emissione del dispositivo e l'esercizio del potere di impugnazione diventa irrilevante a fini di prescrizione del reato (in tal senso anche Sez. U, n. 12602, del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819, ove si precisa che è consentito proporre come motivo unico di ricorso per cassazione l'intervenuta prescrizione solo se, essendo maturato l'effetto estintivo prima della decisione impugnata, sia riconoscibile un vizio della decisione stessa, consistente nella omessa applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; da ultimo, per l'incidenza del ricorso inammissibile sul decorso del termine di prescrizione, Sez. U. n. 12778 del 27/2/2020, in motivazione sub punto 15). 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]