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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 20102/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31653/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappre- sentati e difesi dagli avvocatiPAOLO ROLFO, [OSCURATO:PERSONA] e DA- VIDEBADINELLI; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1333/2018depositata il 30 /0 7 /2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 1994 [OSCURATO:PERSONA] conveniva d inanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la rimozione dal proprio giardino di una tubazione 2di 6 – S2 - 31653 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. fognaria a servizio delfondo d i quest’ultima , nonché per la condanna generica al risarcimentodei danni.

La convenuta chiedeva il rigetto, in via subordinata la declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di scarico, in via ulteriormentesubordinata la costit uzione di una cor- rispondenteservitù coattiva.

Dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una proprietaria di un fondo limitrofo parimenti servito, con pronunce conformi in primo e secondo grado è stata acco lta la domandaattorea e rigettata la domanda riconvenzionale.

Ricorre in cassazione la parte convenuta con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste la parte attrice con controricorso, illustrato da me- moria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si denuncia che i giudici di merito abbiano omesso di riconoscere il carattere apparentedella servitù di scarico (si deduce violazione dell’art. 1061 c.c.).

Censuratoè, in particolare, il seguente passaggio della motivazione: «La situazione di fatto del chiusino rinvenibile sul fondo Pizzoli, che è visibile sia pure con ricerche precise, non consente di capire se sia po- sto a chiusura di uno scarico delle acque proprie o di tubazioni da sca- richi altrui, non risponde alla nozione di apparenza della servitù richie- sta dall'art. 1061c.c., che deve essere inequivoca rispetto alla concreta situazione dei luoghi tali da rendere obiettivo l'asservimento tra i fondi».

Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità ex art. 360-bis n.1 c.p.c.

La parte ricorrente invocaorientamenti della giurisprudenza di legit- timità sulla irrilevanzache il titolare del fondo preteso servente sappia che le opere visibili e permanenti sul proprio fondo siano destinate 3di 6 – S2 - 31653 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. all’esercizio della servitù(al fine di vedere integrato il carattere appa- rente della servitù).

In realtà, sono proprio tali orientamenti ad essere irrilevanti nel caso di specie.La Corte di appello giunge alla conclusionecitata indietro (nel secondo capoverso del paragrafo ) dopo una disamina analitica degli elementi probatori.

Essa si ravvisa in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, che da decenni non cessa di ribadire il carattere non equivoco, privo di incertezze o di ambiguità agli occhi di un terzo osservatore, dei segni manufatti o prodotti dall’attività umana di destinazione stabile e specifica al servizio del fondo dominante (cfr., tra le molte, Cass. 7004/2017).

In conclusione, il primo motivo è inammissibile ex art. ex art. 360 - bis n. 1 c.p.c.

2. - Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. che la Corte di appello abbia omesso di esaminare il fatto che «le «tubazioni, e quindi anche il chiusino, fossero state collocate nel momento in cui i vari mobili erano stati costruiti, nel 1968».Si afferma il carattere de- cisivo del fattoa fondamento dell'usucapione della servitù di scarico .

Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità, poichéesso è caratterizzato dall’intenzione della parte di sovrapporre il proprio ap- prezzamento circa il modo di essere della situazionedi fatto rilevante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motiva- zione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.

Infatti, la Corte di appello mostra di aver valorizzato piuttosto letesti- monianze dei testi Bellini e Veggio, dalle quali « emerge che solo in occasione dei lavori relativi alla costruzione della piscina (quindi negli anni 1989/1990)venne rinvenuta una tubazione non relativa agli sca- richi della casa Pizzoli.

Situazione confermata dal teste P eroni , che qualche mese dopo l'acquisto della villa di proprietà Pizzoli, mentre 4di 6 – S2 - 31653 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. stava sistemando il giardino, estirpando un arbusto siavvide del chiu- sino e che il signor Pizzoli dopo essersi informato ritenne che fosse quello che segnava lo scarico della sua abitazione.

Nel supplemento c.t.u.del geom.

F racasci o era emerso che il chiusino non era visibile […]».

Orbene, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confu- tare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

In conclusione, il secondo motivo è inammissibile.

3. - Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- gettatola domanda di costituzione di servitù coattiva di scarico e, a tal fine, si denuncia inoltre l’omesso esame della c.t.u. (si deduce viola- zione degli artt. 1033, 1037 e 1043 c.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi).

Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità.

Censurato è, in particolare, il seguente passaggiosaliente della mo- tivazione: «sia nellac.t.u.

F racas cio che nella c.t.u.

Memoli è emerso che per arrivare alla fognatura comunale e ad essa allacciarsi è possi- bile per i proprietari dei fondi che dovrebbero divenire dominanti pas- sare da unaltro tragitto, che non investe il fondo che dovrebbe divenire servente e non è eccessivamente dispendiosoo disagevole.

N ella pian- tina allegata alla c.t.u.

Memoli si evidenzia infatti che i fondi [OSCURATO:PERSONA]Pizzoli sono contigui e posti a m onte rispetto alla via Pradell i , prospettano su una stradina privata della quale sono proprietari 5di 6 – S2 - 31653 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. frontisti, che permette l'accesso alla pubblica via Pradelli e che a nord esiste unaltro frontista, Conti.

Sulla stradina privata esiste una fogna- tura già realizzata dal Conti, alla quale potrebbero allacciarsi i proprie- tari dei fondi Corradi-Avrellacon breve tracciato che parte dal lato est delle rispettive proprietà».

Il terzo motivo esibisce la seguente struttura logica: la censura di violazione di norme di diritto sostanziale dipende da un’asserita omis- sione circa fatti decisivi, asserzione che a sua volta dipende da unas- seritotravisamento delle risultanze della c.t.u.

Come attesta la citazione del passo rilevante della motivazione, tale travisamento non sussiste.

Cadono pertanto, in quanto dipendenti,sia l’asserzione di omesso esame circa fatti decisivi che la censura di vio- lazione di norme di diritto.

In conclusione, il terzo motivo è inammissibile.

4. - Il ricorso è inammissibile per inammissibilità di ogni motivo su cui esso si fonda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma paria quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità il ricorso e condanna l a parte ri- corrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €5.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. 6di 6 – S2 - 31653 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31653/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappre- sentati e difesi dagli avvocatiPAOLO ROLFO, [OSCURATO:PERSONA] e DA- VIDEBADINELLI; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1333/2018depositata il 30 /0 7 /2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 1994 [OSCURATO:PERSONA] conveniva d inanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la rimozione dal proprio giardino di una tubazione 2di 6 – S2 - 31653 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. fognaria a servizio delfondo d i quest’ultima , nonché per la condanna generica al risarcimentodei danni. La convenuta chiedeva il rigetto, in via subordinata la declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di scarico, in via ulteriormentesubordinata la costit uzione di una cor- rispondenteservitù coattiva. Dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una proprietaria di un fondo limitrofo parimenti servito, con pronunce conformi in primo e secondo grado è stata acco lta la domandaattorea e rigettata la domanda riconvenzionale. Ricorre in cassazione la parte convenuta con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte attrice con controricorso, illustrato da me- moria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia che i giudici di merito abbiano omesso di riconoscere il carattere apparentedella servitù di scarico (si deduce violazione dell’art. 1061 c.c.). Censuratoè, in particolare, il seguente passaggio della motivazione: «La situazione di fatto del chiusino rinvenibile sul fondo Pizzoli, che è visibile sia pure con ricerche precise, non consente di capire se sia po- sto a chiusura di uno scarico delle acque proprie o di tubazioni da sca- richi altrui, non risponde alla nozione di apparenza della servitù richie- sta dall'art. 1061c.c., che deve essere inequivoca rispetto alla concreta situazione dei luoghi tali da rendere obiettivo l'asservimento tra i fondi». Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità ex art. 360-bis n.1 c.p.c. La parte ricorrente invocaorientamenti della giurisprudenza di legit- timità sulla irrilevanzache il titolare del fondo preteso servente sappia che le opere visibili e permanenti sul proprio fondo siano destinate 3di 6 – S2 - 31653 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. all’esercizio della servitù(al fine di vedere integrato il carattere appa- rente della servitù). In realtà, sono proprio tali orientamenti ad essere irrilevanti nel caso di specie.La Corte di appello giunge alla conclusionecitata indietro (nel secondo capoverso del paragrafo ) dopo una disamina analitica degli elementi probatori. Essa si ravvisa in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, che da decenni non cessa di ribadire il carattere non equivoco, privo di incertezze o di ambiguità agli occhi di un terzo osservatore, dei segni manufatti o prodotti dall’attività umana di destinazione stabile e specifica al servizio del fondo dominante (cfr., tra le molte, Cass. 7004/2017). In conclusione, il primo motivo è inammissibile ex art. ex art. 360 - bis n. 1 c.p.c. 2. - Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. che la Corte di appello abbia omesso di esaminare il fatto che «le «tubazioni, e quindi anche il chiusino, fossero state collocate nel momento in cui i vari mobili erano stati costruiti, nel 1968».Si afferma il carattere de- cisivo del fattoa fondamento dell'usucapione della servitù di scarico . Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità, poichéesso è caratterizzato dall’intenzione della parte di sovrapporre il proprio ap- prezzamento circa il modo di essere della situazionedi fatto rilevante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motiva- zione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Infatti, la Corte di appello mostra di aver valorizzato piuttosto letesti- monianze dei testi Bellini e Veggio, dalle quali « emerge che solo in occasione dei lavori relativi alla costruzione della piscina (quindi negli anni 1989/1990)venne rinvenuta una tubazione non relativa agli sca- richi della casa Pizzoli. Situazione confermata dal teste P eroni , che qualche mese dopo l'acquisto della villa di proprietà Pizzoli, mentre 4di 6 – S2 - 31653 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. stava sistemando il giardino, estirpando un arbusto siavvide del chiu- sino e che il signor Pizzoli dopo essersi informato ritenne che fosse quello che segnava lo scarico della sua abitazione. Nel supplemento c.t.u.del geom. F racasci o era emerso che il chiusino non era visibile […]». Orbene, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confu- tare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. - Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- gettatola domanda di costituzione di servitù coattiva di scarico e, a tal fine, si denuncia inoltre l’omesso esame della c.t.u. (si deduce viola- zione degli artt. 1033, 1037 e 1043 c.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi). Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Censurato è, in particolare, il seguente passaggiosaliente della mo- tivazione: «sia nellac.t.u. F racas cio che nella c.t.u. Memoli è emerso che per arrivare alla fognatura comunale e ad essa allacciarsi è possi- bile per i proprietari dei fondi che dovrebbero divenire dominanti pas- sare da unaltro tragitto, che non investe il fondo che dovrebbe divenire servente e non è eccessivamente dispendiosoo disagevole. N ella pian- tina allegata alla c.t.u. Memoli si evidenzia infatti che i fondi [OSCURATO:PERSONA]Pizzoli sono contigui e posti a m onte rispetto alla via Pradell i , prospettano su una stradina privata della quale sono proprietari 5di 6 – S2 - 31653 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. frontisti, che permette l'accesso alla pubblica via Pradelli e che a nord esiste unaltro frontista, Conti. Sulla stradina privata esiste una fogna- tura già realizzata dal Conti, alla quale potrebbero allacciarsi i proprie- tari dei fondi Corradi-Avrellacon breve tracciato che parte dal lato est delle rispettive proprietà». Il terzo motivo esibisce la seguente struttura logica: la censura di violazione di norme di diritto sostanziale dipende da un’asserita omis- sione circa fatti decisivi, asserzione che a sua volta dipende da unas- seritotravisamento delle risultanze della c.t.u. Come attesta la citazione del passo rilevante della motivazione, tale travisamento non sussiste. Cadono pertanto, in quanto dipendenti,sia l’asserzione di omesso esame circa fatti decisivi che la censura di vio- lazione di norme di diritto. In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 4. - Il ricorso è inammissibile per inammissibilità di ogni motivo su cui esso si fonda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma paria quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità il ricorso e condanna l a parte ri- corrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €5.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. 6di 6 – S2 - 31653 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della
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