CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14788/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto il reclamo presentato avverso il diniego del permesso premio richiesto dall'odierno ricorrente alla luce della assenza di elementi a conferma della definitiva cesura dei legami con la criminalità organizzata, tenuto conto della posizione di vertice rivestita dal condannato nell'ambito di un sodalizio mafioso ancora attivo e delle risultanze della osservazione inframuraria sin qui condotta/ che non ha evidenziato la sussistenza di un serio processo di revisione critica; Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere le sue richieste di misure alternative alla detenzione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della