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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 38845/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( VENEZUELA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di l'Aquila, che deduce l'erronea applicazione della

I. n. 103 del 2017, è manifestamente infondato, in quanto, tenendo conto dei giorni di sospensione, indicati a p. 5 della sentenza impugnata e che il ricorrente non contesta, il termine di prescrizione è spirato in data 11 marzo 2024, quindi prima del deposito della decisione del Tribunale, avvenuto il 15 aprile 2024, sicché, nella specie, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non può tenersi conto della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto ciò postula che il dies a quo di tale sospensione, coincidente con la data di deposito della sentenza, come risulta dal tenore letterale della noma in esame (cfr. Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 02, in motivazione, par. 9.2), sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, cit.), situazione che, come detto, certamente non è ravvisabile nel caso di specie; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che chiede l'accoglimento del ricorso, senza tuttavia tener conto, come poc'anzi indicato, del fatto che al momento del deposito della sentenza di primo grado, il termine massimo di prescrizione era già interamente decorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( VENEZUELA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di l'Aquila, che deduce l'erronea applicazione della I. n. 103 del 2017, è manifestamente infondato, in quanto, tenendo conto dei giorni di sospensione, indicati a p. 5 della sentenza impugnata e che il ricorrente non contesta, il termine di prescrizione è spirato in data 11 marzo 2024, quindi prima del deposito della decisione del Tribunale, avvenuto il 15 aprile 2024, sicché, nella specie, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non può tenersi conto della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto ciò postula che il dies a quo di tale sospensione, coincidente con la data di deposito della sentenza, come risulta dal tenore letterale della noma in esame (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 02, in motivazione, par. 9.2), sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, cit.), situazione che, come detto, certamente non è ravvisabile nel caso di specie; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che chiede l'accoglimento del ricorso, senza tuttavia tener conto, come poc'anzi indicato, del fatto che al momento del deposito della sentenza di primo grado, il termine massimo di prescrizione era già interamente decorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 38845/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris