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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 09990/2023

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la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Napoli (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campaniail 7 maggio 2019, n. 3971/14/2 019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’1 marzo 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 7 maggio 2019, n. 3971/14/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica per l’IMU relativa a ll’anno 201 2 con riguardo alla concessione di un fabbricato demaniale adibito ad officina navale (e censito in catasto con la categoria D/7) nell’area portuale di Napoli, ha rigettato l’appello proposto dal la medesima nei confronti del Comune di Napoli a vverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 22 aprile 2018 n. 5354 / 31/2018 , con compensazione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che i l concessionario di beni demaniali era obbligato al pagamento dell’IMU.

Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

2. Il ricorso è affidato a cinque motivi.2.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 1 (recte: 2), nn. 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente in ordine alla dedotta esenzione da IMU dei manufatti realizzati su areedemaniali in regime di concessione. 2.2Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, con riferimento all’art. 23 Cost., (verosimilmente) in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3,cod. proc. civ. , per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’IMU non può gravare sul concessionario di un manufatto demaniale, il quale ha una posizione analoga a quella del conduttore nel contratto di locazione. 2.3 Con il terzo motivo, si de nuncia violazione dell’art. 18, comma 3, della l egge 23 dicembre 2000 , n. 388, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’IMU può gravare sul concessionario di un’area demaniale, ma non anche sul concessionario di un manufatto demaniale, che non è il proprietario. 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ.,per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che soggetto passivo dell’IMU è considerato dallo ius supervenienssoltanto il concessionario di un’area demaniale, ma non anche il concessionario di un manufatto demaniale, che non è il proprietario. 2.5Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con riferimento agli artt. 3, 23 e 24 Cost., (verosimilmente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la considerazione del concessionario di manufatto demaniale come soggetto passivo dell’IMU si porrebbe in contrasto con la negazione della sua legittimazione attiva o passiva rispetto alla determinazione dei dati catastali del manufatto demaniale, che viene riconosciuta, invece, al proprietario. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sotto i distinti profili della “ doppia conforme ” e della sollecitazione al riesame del merito, giacché le censure attingono la violazione di legge.

Per il resto, i motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono infondati. 1.1Come è noto, con riguardo all’ICI, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, nel testo modificato dall'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ha previsto che: «Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario».

In proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, nel modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevedendo che « nel caso di concessi one su aree demaniali soggetto passivo è ilconcessionario», ha reso quest'ultimo, a partire dalla data di applicabilità della nuova disciplina (cioè, dall 'annualità 2001 ) , obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con la conseguen za della tassabilità degli immobili ai fini dell’ ICI in capo alconcessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità (Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2010, n. 24969; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30361; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9429; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2019, n. 9978; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9978).

Come è reso palese dal tenore letterale della disposizione normativa, con decorrenza dall’1 gennaio 2001, la platea dei soggetti passivi dell’ICI è stata allargata con l’inserimento anche del concessionario di area demaniale che precedentemente non era soggetto di imposta.

É, quindi, chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettività passiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio avente natura obbligatoria, in quanto il concessionario che fosse titolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale si riteneva, secondo il precedente or ientamento della giurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2009, n. 24498; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15479; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2010, n. 22972). 1.2In seguito, con riguardo all’IMU, l’art. 9, comma 1, periodo secondo, del d.lgs. 14 marzo 2011,n. 23 , ha confermato che: «Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario».1.3La ricorrente contesta l’equiparabilità ai fini dell’IMU tra la concessione di un’area demaniale, per la quale soggetto passivo dovrebbe essereil concessionario, e la concessione di un fabbricato insistente su un’area demaniale, per la quale soggetto passivo (a suo dire) dovrebbe essere l’amministrazione proprietaria.

L’assunto non è condivisibile.

Difatti, nel caso di concessione avente ad oggetto il fabbricato edificato (o edificando) su un’area demaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione (art. 934 cod. civ.), il concessionario acquista la titolarità di un diritto reale assimilabile, rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria (art. 952, commi 1 e 2, cod. civ.), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia già esistente.

Per cui, in tale evenienza, la soggettività passiva ai fini dell’IMU trova fondamento nell’art. 9, comma 1, periodo primo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a tenore del quale: « So ggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attivitàdell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi». 1.4 Né si delinea una disparità di trattamento in danno del concessionario di un’area demaniale o di un fabbricato demaniale, che, a dire della ricorrente, sarebbe sog getto passivo dell’IMU, ma non a vrebbe alcuna legittima zione rispetto alle vicende del classamento catastale.

Invero, secondo questa Corte, la concessione di un bene demaniale - oltre a non comportare la sua automatica destinazione ad un servizio pubblico - non limita le facoltà di godimento del concessionario, che subentra nei poteri enelle funzioni dell’amministrazione concedente, divenendo l’unico soggetto tenuto al pagamento delle relative imposte (e, quindi, l’unico legittimato passivo in caso di accertamento catastale) (Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5^, 11marzo 2020, n. 6821; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551).

Peraltro, a tale proposito, proprio in relazione al demanio marittimo, la circolare emanata dal Ministero dei Trasporti il 4 marzo 2008, prot. n.

MTRA/DINFR/2592 (che è stata richiamata e citata dal controricorrente), ha riconosciuto l’autonoma posizione del concessionario di area demaniale o di fabbricato demaniale sia in relazione all’intestazione della ditta da iscrivere negli atti catastali sia in relazione alle variazioni soggettive ed oggettive da iscrivere negli atti catastali per il loro aggiornamento.

Per quanto, ogni contestazione in ordine alla classificazione catastale debba essere fatta valere nei confronti dell’Agenzia del Territorio (ora, dell’Agenzia delle Entrate), che non è stata evocata nel presente procedimento.

Difatti, nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia diICI, che sia promosso nei confronti del Comune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione dellarendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenziadel T erritorio, con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. c iv ., atteso che, essendo il C omune estraneo alla determinazione dellarendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'[OSCURATO:PERSONA] nello stes so processo in cui è citato il Comune(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2010, n. 10571; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2017, n. 1439; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, nn. 10318, 10319 e 10320; Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2020, n. 23679; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2021, n. 419; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2022, n. 35549).

Per cui, la contribuente non potevadolersi in questa sede per l’attribuzione di una categoria catastale (D/7) che comportava la soggezione ad IMU. 1.5Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi enunciati, avendo ritenuto - con motivazione che, ancorché sintetica, è da considerarsi congrua ed adeguata al parametro del minimum costituzionale –che, «(…) nel caso di concessioni di beni demaniali, soggetto passivo dell’IMU è il concessionario».

Difatti, secondo il giudice di appello: «In tal caso non può parlarsi di locazione e, quindi, di un rapporto di natura obbligatoria da cui scaturirebbe una semplice detenzione del bene oggetto dellaconcessione».

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 3.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 3.100,00 per compensi, oltre a rimb orso forfettario nella misura del 15% sui compensie ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico dellaricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Napoli (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campaniail 7 maggio 2019, n. 3971/14/2 019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’1 marzo 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 7 maggio 2019, n. 3971/14/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica per l’IMU relativa a ll’anno 201 2 con riguardo alla concessione di un fabbricato demaniale adibito ad officina navale (e censito in catasto con la categoria D/7) nell’area portuale di Napoli, ha rigettato l’appello proposto dal la medesima nei confronti del Comune di Napoli a vverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 22 aprile 2018 n. 5354 / 31/2018 , con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che i l concessionario di beni demaniali era obbligato al pagamento dell’IMU. Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione. 2. Il ricorso è affidato a cinque motivi.2.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 1 (recte: 2), nn. 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente in ordine alla dedotta esenzione da IMU dei manufatti realizzati su areedemaniali in regime di concessione. 2.2Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, con riferimento all’art. 23 Cost., (verosimilmente) in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3,cod. proc. civ. , per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’IMU non può gravare sul concessionario di un manufatto demaniale, il quale ha una posizione analoga a quella del conduttore nel contratto di locazione. 2.3 Con il terzo motivo, si de nuncia violazione dell’art. 18, comma 3, della l egge 23 dicembre 2000 , n. 388, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’IMU può gravare sul concessionario di un’area demaniale, ma non anche sul concessionario di un manufatto demaniale, che non è il proprietario. 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ.,per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che soggetto passivo dell’IMU è considerato dallo ius supervenienssoltanto il concessionario di un’area demaniale, ma non anche il concessionario di un manufatto demaniale, che non è il proprietario. 2.5Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con riferimento agli artt. 3, 23 e 24 Cost., (verosimilmente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la considerazione del concessionario di manufatto demaniale come soggetto passivo dell’IMU si porrebbe in contrasto con la negazione della sua legittimazione attiva o passiva rispetto alla determinazione dei dati catastali del manufatto demaniale, che viene riconosciuta, invece, al proprietario. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sotto i distinti profili della “ doppia conforme ” e della sollecitazione al riesame del merito, giacché le censure attingono la violazione di legge. Per il resto, i motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono infondati. 1.1Come è noto, con riguardo all’ICI, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, nel testo modificato dall'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ha previsto che: «Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario». In proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, nel modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevedendo che « nel caso di concessi one su aree demaniali soggetto passivo è ilconcessionario», ha reso quest'ultimo, a partire dalla data di applicabilità della nuova disciplina (cioè, dall 'annualità 2001 ) , obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con la conseguen za della tassabilità degli immobili ai fini dell’ ICI in capo alconcessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità (Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2010, n. 24969; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30361; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9429; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2019, n. 9978; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9978). Come è reso palese dal tenore letterale della disposizione normativa, con decorrenza dall’1 gennaio 2001, la platea dei soggetti passivi dell’ICI è stata allargata con l’inserimento anche del concessionario di area demaniale che precedentemente non era soggetto di imposta. É, quindi, chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettività passiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio avente natura obbligatoria, in quanto il concessionario che fosse titolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale si riteneva, secondo il precedente or ientamento della giurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2009, n. 24498; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15479; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2010, n. 22972). 1.2In seguito, con riguardo all’IMU, l’art. 9, comma 1, periodo secondo, del d.lgs. 14 marzo 2011,n. 23 , ha confermato che: «Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario».1.3La ricorrente contesta l’equiparabilità ai fini dell’IMU tra la concessione di un’area demaniale, per la quale soggetto passivo dovrebbe essereil concessionario, e la concessione di un fabbricato insistente su un’area demaniale, per la quale soggetto passivo (a suo dire) dovrebbe essere l’amministrazione proprietaria. L’assunto non è condivisibile. Difatti, nel caso di concessione avente ad oggetto il fabbricato edificato (o edificando) su un’area demaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione (art. 934 cod. civ.), il concessionario acquista la titolarità di un diritto reale assimilabile, rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria (art. 952, commi 1 e 2, cod. civ.), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia già esistente. Per cui, in tale evenienza, la soggettività passiva ai fini dell’IMU trova fondamento nell’art. 9, comma 1, periodo primo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a tenore del quale: « So ggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attivitàdell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi». 1.4 Né si delinea una disparità di trattamento in danno del concessionario di un’area demaniale o di un fabbricato demaniale, che, a dire della ricorrente, sarebbe sog getto passivo dell’IMU, ma non a vrebbe alcuna legittima zione rispetto alle vicende del classamento catastale. Invero, secondo questa Corte, la concessione di un bene demaniale - oltre a non comportare la sua automatica destinazione ad un servizio pubblico - non limita le facoltà di godimento del concessionario, che subentra nei poteri enelle funzioni dell’amministrazione concedente, divenendo l’unico soggetto tenuto al pagamento delle relative imposte (e, quindi, l’unico legittimato passivo in caso di accertamento catastale) (Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5^, 11marzo 2020, n. 6821; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551). Peraltro, a tale proposito, proprio in relazione al demanio marittimo, la circolare emanata dal Ministero dei Trasporti il 4 marzo 2008, prot. n. MTRA/DINFR/2592 (che è stata richiamata e citata dal controricorrente), ha riconosciuto l’autonoma posizione del concessionario di area demaniale o di fabbricato demaniale sia in relazione all’intestazione della ditta da iscrivere negli atti catastali sia in relazione alle variazioni soggettive ed oggettive da iscrivere negli atti catastali per il loro aggiornamento. Per quanto, ogni contestazione in ordine alla classificazione catastale debba essere fatta valere nei confronti dell’Agenzia del Territorio (ora, dell’Agenzia delle Entrate), che non è stata evocata nel presente procedimento. Difatti, nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia diICI, che sia promosso nei confronti del Comune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione dellarendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenziadel T erritorio, con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. c iv ., atteso che, essendo il C omune estraneo alla determinazione dellarendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'[OSCURATO:PERSONA] nello stes so processo in cui è citato il Comune(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2010, n. 10571; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2017, n. 1439; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, nn. 10318, 10319 e 10320; Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2020, n. 23679; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2021, n. 419; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2022, n. 35549). Per cui, la contribuente non potevadolersi in questa sede per l’attribuzione di una categoria catastale (D/7) che comportava la soggezione ad IMU. 1.5Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi enunciati, avendo ritenuto - con motivazione che, ancorché sintetica, è da considerarsi congrua ed adeguata al parametro del minimum costituzionale –che, «(…) nel caso di concessioni di beni demaniali, soggetto passivo dell’IMU è il concessionario». Difatti, secondo il giudice di appello: «In tal caso non può parlarsi di locazione e, quindi, di un rapporto di natura obbligatoria da cui scaturirebbe una semplice detenzione del bene oggetto dellaconcessione». 2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 3.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 3.100,00 per compensi, oltre a rimb orso forfettario nella misura del 15% sui compensie ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico dellaricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unifi
Decreto Cassazione n. 09990/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris