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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 37820/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.SPAHO Fatjon ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano resa all'esito del giudizio abbreviato, ha rideterminato nei suoi confronti la pena, in accoglimento della richiesta di pena concordata previa rinuncia &ti motivi di impugnazione ad eccezione di quelli relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione alla detenzione di plurimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina.

2. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge in ragione della denegata facoltà di proporre ricorso personalmente a fronte della disciplina dell'art.613 cod.proc.pen. introdotta dalla riforma Orlando e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio non adeguato ai criteri direttivi di cui all'art.133 cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alle modifiche apportate all'art.613 cod.proc.pen. dalla riforma Orlando in relazione alla esclusione della facoltà di proporre ricorso personale, le Sezioni Unite della S.C. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)». 3.2 Quanto poi ai profili concernenti la misura della pena, a fronte di concordato in appello sulla pena con rinuncia agli altri motivi di ricorso il S.C. ha affermato, con condivisibile logico argomentare, che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi che peraltro non ricorre nella specie, né viene dedotta (sez.3, n.19983 del 9 Giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279504).

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

5. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.SPAHO Fatjon ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano resa all'esito del giudizio abbreviato, ha rideterminato nei suoi confronti la pena, in accoglimento della richiesta di pena concordata previa rinuncia &ti motivi di impugnazione ad eccezione di quelli relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione alla detenzione di plurimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina. 2. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge in ragione della denegata facoltà di proporre ricorso personalmente a fronte della disciplina dell'art.613 cod.proc.pen. introdotta dalla riforma Orlando e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio non adeguato ai criteri direttivi di cui all'art.133 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alle modifiche apportate all'art.613 cod.proc.pen. dalla riforma Orlando in relazione alla esclusione della facoltà di proporre ricorso personale, le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)». 3.2 Quanto poi ai profili concernenti la misura della pena, a fronte di concordato in appello sulla pena con rinuncia agli altri motivi di ricorso il S.C. ha affermato, con condivisibile logico argomentare, che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi che peraltro non ricorre nella specie, né viene dedotta (sez.3, n.19983 del 9 Giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279504). 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). 5. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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