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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 15543/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 21 naggio 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 14 gennaio 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., fatto commesso il 2 giugno 2018.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole del vizio di motivazione e di violazione di legge per non avere la Corte di appello reso una più complessa ed articolata motivazione in ordine agli elementi di prova a carico del ricorrente.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per assoluta aspecificità dei motivi. 1.La sentenza impugnata ha confermato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato in forza di quanto emerso dagli accertamenti condotti dai Carabinieri di Taranto, il quale si erano recati presso l'abitazione di Versace ed alle ore 22.05 aveva constatato la sua assenza in orario nel quale gli era inibito uscire da casa, posto che al suono del campanello ed ai colpi sulla porta non avevano ottenuto risposta.

Ha respinto la possibilità che il sorvegliato speciale non avesse percepito la presenza dei militari, stante l'ora tarda, come una mera congettura ed un'alternativa di per sé poco plausibile, sia per la stagione estiva, sia per l'orario in cui il controllo era stato condotto e comunque per l'insistenza con la quale si era suonato il campanello e bussato alla porta dell'abitazione. 1.1 La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento e delle acquisizioni probatorie, mentre il ricorso non prospetta specifiche carenze o contraddittorietà motivazionali ed esaurisce la sua capacità di critica in generiche doglianze ed in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento. 1.2 Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere etstensore Il P side te Monica,B Vinc zo Si ni A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 21 naggio 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 14 gennaio 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., fatto commesso il 2 giugno 2018. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole del vizio di motivazione e di violazione di legge per non avere la Corte di appello reso una più complessa ed articolata motivazione in ordine agli elementi di prova a carico del ricorrente. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per assoluta aspecificità dei motivi. 1.La sentenza impugnata ha confermato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato in forza di quanto emerso dagli accertamenti condotti dai Carabinieri di Taranto, il quale si erano recati presso l'abitazione di Versace ed alle ore 22.05 aveva constatato la sua assenza in orario nel quale gli era inibito uscire da casa, posto che al suono del campanello ed ai colpi sulla porta non avevano ottenuto risposta. Ha respinto la possibilità che il sorvegliato speciale non avesse percepito la presenza dei militari, stante l'ora tarda, come una mera congettura ed un'alternativa di per sé poco plausibile, sia per la stagione estiva, sia per l'orario in cui il controllo era stato condotto e comunque per l'insistenza con la quale si era suonato il campanello e bussato alla porta dell'abitazione. 1.1 La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento e delle acquisizioni probatorie, mentre il ricorso non prospetta specifiche carenze o contraddittorietà motivazionali ed esaurisce la sua capacità di critica in generiche doglianze ed in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento. 1.2 Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere etstensore Il P side te Monica,B Vinc zo Si ni A [OSCURATO:PERSONA]
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