CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 25870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.19065 /201 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DOMITILLA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore sac. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aulisio, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n.8 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.6 controricorrente avverso la sentenza n. 2402/2019 della Corte d’appello di Roma depositata il9-4-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delgiorno 11-7-2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alisa Cavallino OGGETTO: usucapione di immobile R.G.19065/2019 C.C. 11-7-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 240/2017 il Tribunale di Latina accolse parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei Santi S il verio e Domitilla con sede in Ponza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarò acquistato per usucapione ventennale il diritto di proprietà dell’immobile costituito da fabbricato con annessa corte della superficie coperta di mq. 70 e scoperta di mq. 65 composto da due vani comunicanti,sito a Ponza in via Magnana e censito al catasto al fg. 17 part. 646, adibito alle attività di catechismo e alle riunioni parrocchiali; rigettòla domanda relativa agli altri immobili censiti al fg. 17, di cui al piccolo fabbricato semidemolito part. 365 di mq. 35 e ai terreni delle part. 359 di mq. 37, 364 di mq. 95, 363 di mq. 94, 920 di mq. 58, compensando le spese di lite. 2.Propose appello principale Parrocchia d e i Santi S il verio e Domitilla chiedendo l’accoglimento anche della domanda che era stata rigettata, con riferimento al manufatto semidemolito e ai terreni circostanti e propose appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il rigetto della domanda accolta dal giudice di primo grado. Con sentenza n.2402 pubblicata il 9-4-2019 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale e ha accolto l’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione accolta dal giudice di primo grado,condannando la Parrocchia d ei [OSCURATO:PERSONA] e Domitilla alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con atto notificato il 10-6-2019 la Parrocchia dei [OSCURATO:PERSONA] e Domitilla ha proposto ricorso per cassazionesulla base di dieci motivi, dichiarando che i primi quattro erano formulati avverso i capi della sentenza della Corte territoriale che hanno rigettato il suo appello principale avente a oggetto l’usucapione della proprietà del piccolo fabbricato parzialmente demolito e i piccoli terreni circostanti e gli altri sei motivi erano formulati avverso i capi della sentenza che hanno accolto l’appello incidentale rigettando la domanda che era stata accolta dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di cons iglio l e parti hannodepositato memorie illustrativ e . All’esito della camera di consigliodel giorno 11 - 7 - 2023 il C ollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “nullità della sentenza ai sensi dell’art.111, comma 6, Cost., e all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.” la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, pur considerando che la convenuta non aveva contestato l’utilizzo dei fondi da parte della Parrocchia dal 1954, abbia qualificato l’utilizzo dei beni come mera detenzione, fondando tale assunto su documenti e senza spiegare perché l’atto del notaioAlfredo [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la relativa nota di trascrizione potessero escludere l’usucapione e perciò con motivazione meramente apparente. 2.Con il secondo motivo rubricato “art. 360, 1° comma, n.3, c.p.c. -violazione dell’art. 116 c.p.c. per non aver la Corte d’appello spiegato le ragioni secondo le quali ha ritenuto prevalenti per la decisione le testimonianze di parte convenuta rispetto a quelle rese dai testi di parte attrice” la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto le testimonianze non univoche e per tale ragione si sia discostata dalla valutazione del primo giudice, mentre avrebbe dovuto dettagliatamente evidenziare gli elementi che l’avevano indotta a propendere per i testi della convenuta.3.Con il terzo motivo rubricato “art. 360, 1° comma, n.3 c.p.c. - violazione degli artt. 1158 c.c., art. 1165 c.c. e 2943 c.c.” la ricorrente lamenta che la sentenza abbia escluso l’esistenza dell’animus e del corpus del possesso sulla base degli elementi documentali, costituiti da un atto di vendita, dalla nota di trascrizione e dai bollettini attestanti il pagamento dell’ICI, addirittura per periodi nei quali l’usucapione era già maturata, e non abbia considerato le dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attestanti l’utilizzo dei locali per le attività parrocchiali. 4.Con il quarto motivo rubricato “art.360, 1° comma, n. 3, c.p.c. –violazione art. 1158 c.c., art. 1165 c.c. e 2943 c.c., per avere la Corte di Appello valutato come dirimente ai fini dell’esclusione dell’usucapione la lettera del 2002 a firma del [OSCURATO:PERSONA]” la ricorrente dichiara di riproporre integralmente, con riguardo ai beni per i quali l’usucapione èstata esclusa sia in primo che in secondo grado, gli argomenti svolti con il quinto motivo. 5.Con il quinto motivo rubricato “art. 360, 1° comma, n.3, c.p.c. -violazione art. 1158 c.c., art. 1165 c.c. e 2943 c.c. per avere la Corte di Appello valutato come dirimente ai fini dell’esclusione dell’usucapione sulla saletta parrocchiale la lettera del2002 a firma del [OSCURATO:PERSONA]” la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia valutato tale lettera, con la quale il Parroco chiedeva di definire la questione del terreno, per ritenere che almeno fino al 2002 la Parrocchia era stataconsapevole dell’altrui proprietà; evidenzia che, secondo principio consolidato, una lettera con la quale il possessore chiede la formalizzazione della proprietà non può essere idonea a escludere o interrompere l’usucapione e, per di più, nella fattispecie la lettera era stata scritta nel 2002, allorch é l’usucapione era già maturata, come aveva ritenuto il giudice di primo grado.6.Con il sesto motivo rubricato “art.360, 1° comma, n.5 -omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’applicazione degli art. 1144 c.c., e art. 2967 c.c.” la ricorrente lamenta che la sentenza abbia sottolineato che l’azione giudiziale era stata proposta dalla Parrocchia contro [OSCURATO:PERSONA] solo dopo il decesso del maritoCesare Tagliamonte, fratello del [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata consentita l’utilizzazione del fabbricato e dei terreni limitrofi, così che nel periodo di oltre trent’anni in cui i due fratelli erano in vita poteva ritenersi che il potere di fatto fosse avvenuto per mera tolleranza ex art. 1144 cod. civ.. Evidenzia che deve essere esclusa la tolleranza laddove il potere di fatto sulla cosa si sia protratto per un periodo molto prolungato e sostiene che la sentenza sarebbe giunta ad altra conclusione se avesse considerato che [OSCURATO:PERSONA], anche nel periodo in cui il fratello non era più parroco, dal 1998, non aveva posto in essere alcun atto di disposizione sul bene. 7.Con il settimo motivo rubricato “art. 360, 1° comma, n.4 c.p.c. – nullità della sentenza ex art. 111, comma 6, Cost. e all’art.132, comma 2 n. 4 c.p.c.” la ricorrente lamenta che la sentenza abbia indicato una serie di documenti, ritenuticompatibili con la tolleranza e utili ad escludere l’u sucapione della Parrocchia, sulla base di una motivazione solo apparente, facendo una semplice elencazione dei documenti e senza spiegare le ragioni per le quali tali atti sarebbero stati in contraddizione con l’animus e il corpus possidendi, incorrendo anche in omissione di pronuncia. 8.Con l’ottavo motivo “omesso esame di un fatto decisivo in merito alla valutazione dei documenti depositati dalla parte convenuta” la ricorrente dichiara di impugnare il capo della sentenza oggetto del quinto(rectius settimo) motivo di ricorso anche per omesso esame di fatto decisivo, in quanto i documenti richiamati nella sentenza (e che appunto sono quelli di cui al settimo e non al quinto motivodi ricorso) non sono riferibili alla saletta parrocchiale e, a eccezione del reclamo avverso l’accertamento ICI, sono tutti successivi al maturarsi dell’usucapione. 9.Con il nono motivo rubricato “art. 360, 1° comma, n. 5. c.p.c. - omesso esame di un fatto decisivo in merito alla valutazione delle testimonianze rese dai testimoni di parte convenuta” la ricorrente lamenta che la sentenza, nella valutazione delle testimonianze di parte convenuta, abbia omesso di considerare l’elemento essenziale riferito al fatto che i testimoni avevano dichiarato di avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA] in un momento successivo al ventennio utile a usucapire i beni, già possedutidalla Parrocchia quanto meno dal 1954. 10.Con il decimo motivo rubricato “art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. –violazione dell’art. 116 c.p.c. per non aver la Corte spiegato le ragioni secondo le quali ha ritenuto prevalenti per la decisione le testimonianze di parte convenuta”la ricorrente lamenta che la sentenza non abbia dettagliato gli elementi che l’avevano indotta a propendere per i testimoni di parte convenuta. 11.Logicamente devono essere esaminati per primi, e congiuntamente stante la connessione,il primo e il settimo motivo di ricorso, con i quali si sostiene la nullità della sentenza impugnata per apparenza e assoluta mancanza di motivazione. A seguito della pronuncia di Cass. S ez. U n . 7 - 4 - 2014 n. 8053 Rv. 629830-01 è acquisito il principio che, in forza della riformulazione dell’art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n.83 conv. in legge 7 agosto 2012 n.134, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, per cui è denunciabile per cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, e si concreti nella mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. nello stesso Cass. S ez. 6 - 3 25 - 9 - 2018 n. 22598 Rv. 650880 - 01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, per tutte). Nella fattispecie è la stessa prospettazione della ricorrente a rendere evidente che il vizio è riferito a una mera insufficienza di motivazione, di per sé irrilevante: sia il primo che il settimo motivo lamentano la mancata esplicitazione delle ragioni della ritenuta rilevanza dei documenti prodotti dalla convenuta per escludere l’usucapione in capo alla Parrocchia, ma la Corte territoriale è giunta alla conclusione di escludere l’usucapione sulla base di una serie di elementi, dettagliatamente esaminati e perciò con una motivazione che ampiamente soddisfa il minimo costituzionale. Inoltre, con riguardo ai documenti ai quali la ricorrente fa riferimento nel primo motivo di ricorso, in effetti la sentenza non aveva neppure motivo di fornire le specificazioni che la ricorrente sostiene mancanti, perché risulta dalla lettura della motivazione a pag.7-8 che la sentenza ha dichiarato che l’appellata aveva prodotto fin dal primo grado l’atto di acquisto del 1958 da parte di [OSCURATO:PERSONA], la relativa nota di trascrizione e i bollettini ICI (che a pag. 8 si specifica essere relativi al periodo dal 1992 al 2005) esclusivamente per dare atto delle risultanze di quei documenti, e perciò del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato gli immobili nel 1958; la sentenza non ha tratto da quei documenti elementi probatori che non ha esplicitato, perché è stato dalle dichiarazioni testimoniali, specificamente esaminate alle pagg. 8, 9 e 10 della sentenza, che la Corte territoriale ha tratto gli elementi per esclu dere che [OSCURATO:PERSONA] avesse abbandonato gli immobili di cui era proprietario e per ritenere che ne avesse tollerato l’utilizzo da parte del fratello,parroco della Parrocchia. Conriguardo ai documenti indicati nel settimo motivo di impugnazione, non è neppure vero quanto deduce la ricorrente in ordine al fatto che la sentenza si sarebbe limitata a fare una elencazione dei documenti, perché la sentenza a pag. 11 individua i documen ti che indica espressamente come “incompatibili con la asserita dedotta inerzia del proprietario dei detti immobili ubicati nell’isola pontina”. Le ulteriori deduzioni della ricorrente, riferite all’irrilevanza di quei documenti, in quanto posti in essere successivamente alla maturazione del termine per l’usucapione, non possono essere svolti al fine di sostenere la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, involgendo questioni sulla valutazione delle prove. 12.Devono essere esaminati unitariamente, stante la connessione, il secondo e il decimo motivo di ricorso, con i qual i si lamenta la violazione dell’art.116 cod. proc. civ. che sarebbe stata commessa nel rigettare l’appello principale e nell’accogliere l’appello incidentale dando prevalenza alle dichiarazioni dei testimoni introdotti dalla convenuta senza spiegare le ragioni di tale scelta. Si deve dare continuità al principio secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale) oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Cass.Sez.U 30 - 9 - 2020 n. 20867 Rv. 659037 - 02). Nella fattispecie le deduzioni della ricorrente non prospettano violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. nei termini individuati dalle Sezioni Unite, ma si risolvono in una criticainammissibile alle modalità con le quali il giudice di merito ha esercitato il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie. Secondo il principio al quale pure si deve dare continuità, sono riservati al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza della prova, nonché la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alladimostrazione de i fatti e alla formazione del suo convincimento; è insindacabile in sede di legittimità il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 8-8-2019 n. 21187 Rv. 655229-01, Cass. Sez. L 10-6-2014 n. 13054 Rv. 631274-01, Cass. Sez. 2 28-1-2004 n. 1554 Rv. 569765-01). Nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente,la sentenza impugnata n ell’esaminare l’appello principale da pag. 8 ha considerato che le testimonianze ritenute attendibili dal primo giudice avevano confermato l’utilizzazione in via continuativa dei beni da parte del Comitato dei festeggiamenti delle feste patronali e dai parrocchiani, ma ha evidenziato che vi erano dichiarazioni di testi che avevano smentito l’abbandono dei beni da parte di [OSCURATO:PERSONA]. L a sentenza ha specificamente preso in esame le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che non era legato alla convenuta Morrone da rapporti di parentela, evidenziando che le sue dichiarazioni eranostate precise e circostanziate ed egli aveva rifer ito in particolare di essersi recato sui luoghi di causa con [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva interesse a migliorare le strutture per destinarle ad attività turistica, nonché aveva riferito del possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle chiavi della cancellata e del fabbricato. La sentenza ha altresì esaminato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva riferito dell’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di realizzare un albergo, e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che l’uso di uno dei fabbricati era stato concesso per condiscendenza da [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA] parroco della chiesa. Sulla base di questi dati la sentenza ha concluso che le testimonianze non erano univoche nel senso voluto dall’appellante ed erano contraddette da quelle della convenuta, che non erano inattendibili per la loro coerenza logica in ragione della vocazione turistica dell’isola. In questo modo la Corte territoriale ha svolto una valutazione esente da vizi logici e giuridici che si sottrae al sindacato di legittimitàperché, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si poneva neppure questione di accertare la maggiore attendibilità di alcuni testi rispetto ad altri: l’affermazione dei testi introdotti dalla Parrocchia attrice in ordine al l’utilizzo da parte dei parrocchiani degli immobili non era smentita dai testi della convenuta Morrone, i quali però avevano attestato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva abbandonato gli immobili di sua proprietà. Analogamente, laddove ha esaminato l’appello incidentale (da pag.11)giungendo alla conclusione che il rapporto della Parrocchia con il fabbricato utilizzato per le attività parrocchiali non era stato di possesso, la sentenza ha evidenziato che erano stati prodotti una serie di documenti, da 8 a 36, incompatibili con l’asserita dedotta inerzia del proprietario; ha altresì evidenziato che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto né di tale documentazione prodotta a comprova di comportamenti contrari alla dismissione dei beni, né del rapporto di fratellanza tra il proprietario [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] parroco dell’isola di Ponza per oltre trent’anni, né delle testimonianze rese dai testi introdotti dalla convenuta. In questo modo, la sentenza ha eseguito la valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, senza avere la logica o giuridica necessità di accertare la maggiore attendibilità di alcuni testimoni rispetto ad altriper la ragione già esposta,e cioè perché le testimonianze non erano in contraddizione sul dato dell’utilizzo dell’immobile da parte dei parrocchiani, ma i testimoni introdotti dalla convenuta avevano attestato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva abbandonato gli immobili dei quali era proprietario. 13.Il terzo motivodi ricorso è inammissibile, in quanto censura in termini di violazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. degli artt.1158, 1165 e 2943 cod. civ. la conferma del rigetto della domanda di accertamento dell’acquisto di proprietà per usucapione sul piccolo fabbricato semidemolito e sui terreni circostanti, evidenziando che le circostanze utili a dimostrare il possesso ad usucapionem erano emerse dalle testimonianze e non avrebberopotuto essere escluse sulla base dei documenti. In questo modo la ricorrente non fa emergere alcuna violazione degli artt. 1158, 1165 e 2943 cod. civ. evocati, perché il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione a essa di un contenuto che non possiede avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata (Cass. sez. 1 14-1-2019 n. 640 Rv. 652398-01). Invece, la ricorrente si limita a lamentarsi in modo inammissibile di un’erronea valutazione delle risultanze istruttorie.14.Il quarto e il quinto motivo sono esaminati unitariamente stante la connessione, in quanto entrambi hanno a oggetto la valutazione eseguita dalla sentenza impugnata della lettera 3 gennaio 2002 con la quale il [OSCURATO:PERSONA] a nome della Parrocchia chiese a [OSCURATO:PERSONA] di definire la situazione dell’immobile, attuando la volontà già manifestata di eseguire donazione . I motivi sonoformulati ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ. lamentando la violazione degli artt. 1158, 1165 e 2943 cod. civ., sulla base dell’assunto che la lettera con la quale il possessore chiede la formalizzazione della proprietà non può essere idonea a escludere o interrompere l’usucapione. Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per l’usucapione, l’indirizzo di questa Corte ènel senso che non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. La cosidetta “volontà attributiva” del diritto costituisce un requisito normativo del riconoscimento e può normalmente desumersi dall’essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell’acquisto in via derivativa e resta invece esclusa quando tale iniziativa sia ispirata alla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l’accertamento dell’usucapione, o di prevenire in via conciliativa la relativa lite (Cass. Sez 2 26-10-2018 n. 27170 Rv. 651019-01 e precedenti ivi richiamati). Nella fattispecie i motivi sono inammissibili per la ragione , assorbente rispetto a ogni altra, che non attingono la ratio della decisione.La sentenza impugnataha richiamato la lettera in questione quale uno degli elementi incompatibili con l’asserita dedotta inerzia del proprietario (pag.11) e quale uno degli elementi dai quali emergeva la smentita che [OSCURATO:PERSONA] avesse abbandonato gli immobili (pag. 13); in questo modo la sentenza ha ritenuto la letterael emento dal quale emergeva che la Parrocchia non aveva esercitato il possesso sugli immobili e non quale elemento che evidenziasse la consapevolezza nel possesso dell’altruità della cosa. L’attribuzione del significato probatorio al documento spetta al giudice di merito, nella fattispecie non è neppure oggetto di censura della ricorrente ed è logicamente congruente alla conclusione della sentenza impugnata in ordine al fatto che l’utilizzazione degli immobili era avvenuta per tolleranza del proprietario nei confronti del fratello parroco . A fronte del dato che il giudice di merito ha escluso il possesso in capo alla Parrocchia,gli argomenti svolti dalla ricorrente in ordine all’inidoneità del riconoscimento da parte del possessore della proprietà altrui a interrompere il possesso non sono determinanti, così come non è pertinente il rilievo che la lettera fosse intervenuta solo nel 2002 allorchél’usucapione era già maturata. 15.E’ infondato il sesto motivo, proposto ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1144 e 2967 cod. civ. lamentando,con riguardo al fabbricato utilizzato per le attività parrocchiali , l’omessa considerazione d el fatto decisivo che [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto in essere alcun atto di disposizione del bene neppure dal 1998, allorchésuo fratello non era più titolare della Parrocchia. La sentenza impugnata ha dichiarato che la consegna delle chiavi del fabbricato a [OSCURATO:PERSONA] fratello del proprietario [OSCURATO:PERSONA] e l’uso fattone dai parrocchiani rientravano nell’ambito della tolleranza tra gli appartenenti della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], anche se l’uso si era protratto per decenni, stante il rapportodi stretta parentela tra i due. La statuizione si sottrae a tutte le censure della ricorrente, perché costituisce applicazione del principio secondo il quale in tema di usucapione, per stabilire se un’attività sia compiuta con l’altrui tolleranza e quindi sia inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza solo quando non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia obuon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo periodo di tempo (Cass. Sez. 2 29-5-2015 n. 11277 Rv. 635430-01, Cass. Sez. 2 20-2-2008 n. 4327 Rv. 602204-01, Cass. Sez. 2 27-4-2006 n. 9661 Rv. 588976-01). Posto che la sentenza ha accertato che il rapporto di fatto della Parrocchia con il fabbricato si era svoltonel periodo di oltre trent’anni in cui era parroco [OSCURATO:PERSONA] fratello del proprietario,e perciò in forza di mera tolleranza integrante detenzionee non possesso, al fine dell’acquisto del possesso da parte della Parrocchia sarebbe stata necessaria interversione del possesso ai sensi dell’art. 1141 co. 2 cod. civ.. In mancanza dell’accertamento del mutamento della detenzione in possesso, risulta irrilevante il dato che il proprietario [OSCURATO:PERSONA] non avesse rivendicato l’immobile dopo che suo fratello aveva cessato di essere il parroco della Parrocchia che utilizzava il fabbricato. 16.Sono trattati unitariamente stante la connessione l’ottavo motivo - con i l qual e si lamenta ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. che la sentenza impugnata non abbia considerato che i documenti elencati a pag. 13, ad eccezione del reclamo avverso l’accertamento ICI, non erano relativi alla saletta parrocchiale ed erano riferiti a periodo successivo al maturare dell’usucapione- e il nono motivo - con il quale analogamente si lamenta ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.che itestimoni introdotti dalla convenuta avevano riferito di conoscere i luoghi solo da periodo nel quale era già maturato l’usucapione-. Come già evidenziato, i documenti e le dichiarazioni dei testimoni introdotti dalla convenuta sono stati valorizzat i dalla sentenza impugnata non per escludere che la Parrocchia avesse utilizzato gli immobili, ma per escludere che il proprietario [OSCURATO:PERSONA] avesse abbandonato i benidei quali era proprietario (e perciò è stata ritenuta la rilevanza anche dei doc umenti che riguardavano altri immobili); o comunque per escludere che egli fosse stato inerte in termini tali da negare il carattere di tolleranza nei confronti dell’utilizzo da parte del fratello parroco degli immobili. A fronte di questo dato, la circostanza che i documenti si riferissero a periodi successivi al 1975 e i testimoni abbiano descritto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal 1975, e perciò in riferimentoa periodo nel quale, secondo la tesi della ricorrente, l’usucapione era già maturata, non assume quel carattere di decisività richiesto dall’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.: la circostanza che dopo il 1975 [OSCURATO:PERSONA] non avesse ancora abbandonato i beni era tale da logicamente escludere che tale abbandono fosse stato postoin essere nel periodo precedente. 17.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi, oltre 12,50% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese di lite, iva e c