CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di sorveglianza di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha revocato la misura dell’affidamento in prova con efficaciaretroattiva, relativamente alla pena di anni due, mesi undici di reclusioneirrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati indicati nel provvedimento di determinazione dipene concorrenti in esecuzione.Rilevato che, avverso l’ordinanza, è stato proposto tempestivo ricorso percassazione affidato a un unico motivo (violazione degli artt. 41 e 51 ter Ord. pen.e vizio di motivazione quanto all’efficacia retroattiva della revoca).[OSCURATO:PERSONA] che il motivo è rivalutativo e che, comunque, non si ravvisa lacarenza di motivazione rispetto al profilo prospettato dalla Difesa laddove haesposto che non sarebbe stato considerato il complesso della condotta tenuta dalcondannato durante il periodo trascorso in affidamento in prova, condottaregolare con un unico comportamento negativo cioè quello ritenuto decisivo aifini della revoca, richiamando giurisprudenza di legittimità che ritiene necessariol'esame del complessivo comportamento dell'affidato, nella specie, reputato dallarelazione UEPE corretto e puntuale.Rilevato, infatti, che il condannato, a distanza di circa un anno dall'iniziodell'esecuzione, ha pubblicato su un social network da un profilo a lui riferibile leimmagini relative al cortile del carcere di [OSCURATO:PERSONA] e che questa condotta èstata ritenuta decisiva ai fini della disposta revoca con efficacia ex tunc posto cheil Tribunale, con ragionamento ineccepibile e immune da vizi di ogni tipo, haritenuto che la pubblicazione delle immagini di personale di polizia penitenziaria,con inquadrature dettagliate di aree interne ed esterne della strutturapenitenziaria, comprese zone sensibili e interne agli uffici UEPE, sia stata tale daesporre a pericolo per la riservatezza degli ambienti penitenziari e dimostrativa,al di là della formale osservanza del percorso durante l'affidamento in prova – dicui pure ha reso atto - di una personalità assolutamente refrattaria al rispettodelle regole e socialmente pericolosa.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]