Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 25283/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Corte di cassazione ex art.391- biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. 30068/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30068/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ungolo; elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B.

Tiepolo n. 4, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e dife nde, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Tedoldi ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.113, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , SusannaLuraschi , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , MariaIacovelli; -intimati- per la revocazione dell’ordinanza n.17914/2022 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, depositata il 1° giugno 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per revocazione con un unico , articolato motivo avverso l’ordinanzadi questa Corte 1° giugno 2022, n. 17914 .

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di C ura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Non svolgono difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA]), nonché GennaroUngolo e [OSCURATO:PERSONA] .

In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.

La parte ricorrente hadepositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’articolato motivo di revocazione , ulteriormente illustrato con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] assume che l’ordinanzaimpugnata sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bise 395, n.4, cod. proc. civ..

L’errore sarebbe consistito nel ritenere che la ricorrente principale del ricorso esitato nell’ordinanza revocanda (la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) avesse depositato, unitamente al deposito del ricorso, la copiaautentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, in funzione della procedibilità del ricorso medesimo, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ..

L’inesistenza di questo fatto , erroneamente supposto dal collegio giudicante, sarebbe risultata immediatamente percepibile in base agli atti di causa, in quanto,dalla copia conforme rilasciata dalla Cancelleria della Corte di cassazione in data 10 dicembre 2018, sarebbe emerso con chiarezza che l’atto prodotto dallaCasa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unitamente al ricorso per cassazione, non era la copia della sentenza notificata al fine del decorso del termine “breve” per la notificazione del ricorso, ma una mera copia della sentenza medesima, co mp l etamente priva delle relate e attestazioni di notifica PEC, così come di ogni dichiarazione di conformità da parte del difensore che l’aveva ricevuta. 2.Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – t ra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) l’errore deve essere essenzia le e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n.4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n.2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio)– una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’eserciziodei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435).

Nella fattispecie, il fatto che sarebbe stato erroneamentesupposto dalla sentenza impugnata (ovverosia, il rituale deposito di copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ai fini d ella procedibilità del ricorso per cassazione , ex art. 369, comma secondo, n.2,cod. proc. civ.) , ha costituito un p unto controverso nel senso sopra precisato, per essere stato introdotto nel giudizio a quo mediante eccezione sollevata dalla stessa parte attuale ricorrente per revocazione, la quale ha suscita to, sul punto , la statuizione og g i censurata per erroredi fatto.

3. N e d iscende la manifesta inammissibilità del ricorso per revocazione.

4. Le spese del giudizio di revocazione relative al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Non vi è luogo a provvedere su quelle relative ai rapporti processuali con gli altri intimati, che non hanno svolto difese in questa sede. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a lla [OSCURATO:PERSONA] di C ura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese del giudizio di revocazione concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 4.300,00, oltre le spese forfetarie, gli esborsi liquidati in Euro 200,00 e gli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di cassazione ex art.391- biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 30068/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30068/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ungolo; elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. Tiepolo n. 4, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e dife nde, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Tedoldi ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.113, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , SusannaLuraschi , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , MariaIacovelli; -intimati- per la revocazione dell’ordinanza n.17914/2022 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, depositata il 1° giugno 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per revocazione con un unico , articolato motivo avverso l’ordinanzadi questa Corte 1° giugno 2022, n. 17914 . Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di C ura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Non svolgono difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA]), nonché GennaroUngolo e [OSCURATO:PERSONA] . In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. La parte ricorrente hadepositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’articolato motivo di revocazione , ulteriormente illustrato con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] assume che l’ordinanzaimpugnata sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bise 395, n.4, cod. proc. civ.. L’errore sarebbe consistito nel ritenere che la ricorrente principale del ricorso esitato nell’ordinanza revocanda (la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) avesse depositato, unitamente al deposito del ricorso, la copiaautentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, in funzione della procedibilità del ricorso medesimo, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.. L’inesistenza di questo fatto , erroneamente supposto dal collegio giudicante, sarebbe risultata immediatamente percepibile in base agli atti di causa, in quanto,dalla copia conforme rilasciata dalla Cancelleria della Corte di cassazione in data 10 dicembre 2018, sarebbe emerso con chiarezza che l’atto prodotto dallaCasa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unitamente al ricorso per cassazione, non era la copia della sentenza notificata al fine del decorso del termine “breve” per la notificazione del ricorso, ma una mera copia della sentenza medesima, co mp l etamente priva delle relate e attestazioni di notifica PEC, così come di ogni dichiarazione di conformità da parte del difensore che l’aveva ricevuta. 2.Il ricorso è manifestamente inammissibile. Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – t ra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) l’errore deve essere essenzia le e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n.4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n.2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio)– una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’eserciziodei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435). Nella fattispecie, il fatto che sarebbe stato erroneamentesupposto dalla sentenza impugnata (ovverosia, il rituale deposito di copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ai fini d ella procedibilità del ricorso per cassazione , ex art. 369, comma secondo, n.2,cod. proc. civ.) , ha costituito un p unto controverso nel senso sopra precisato, per essere stato introdotto nel giudizio a quo mediante eccezione sollevata dalla stessa parte attuale ricorrente per revocazione, la quale ha suscita to, sul punto , la statuizione og g i censurata per erroredi fatto. 3. N e d iscende la manifesta inammissibilità del ricorso per revocazione. 4. Le spese del giudizio di revocazione relative al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Non vi è luogo a provvedere su quelle relative ai rapporti processuali con gli altri intimati, che non hanno svolto difese in questa sede. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a lla [OSCURATO:PERSONA] di C ura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese del giudizio di revocazione concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 4.300,00, oltre le spese forfetarie, gli esborsi liquidati in Euro 200,00 e gli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
Sentenza Cassazione n. 25283/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris