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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 35842/2025

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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fg) il 26 ottobre 1961; [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante; avverso la ordinanza n. 109/24 [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Foggia del 5 dicembre 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Foggia, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], agendo sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza del 5 dicembre 2024 con la quale il Tribunale di Foggia, agendo come giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, aveva rigettato l'istanza di riesame presentata, secondo quanto emerge dalla intestazione del provvedimento impugnato, nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante, avverso il decreto del 25 settembre 2024 con il quale era stato disposto dal Gip del Tribunale dauno il sequestro preventivo - finalizzato alla successiva confisca, da eseguirsi nella forma diretta o per equivalente, ai sensi dell'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 - di beni, mobili od immobili nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] e, in caso di incapienza, nella disponibilità di tale [OSCURATO:PERSONA], sino alla concorrenza della somma di euri 16.442.214,89, trattandosi del profitto illecito conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per effetto del reato di cui all'art. 3 del dlgs n. 74 del 2000 in provvisoria contestazione a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Va, peraltro, precisato che con successivo provvedimento del 28 settembre 2024, il Pm aveva disposto che al citato provvedimento di sequestro preventivo fosse data esecuzione anche apprendendo il saldo attivo del conto recate il n. 5211443657762803461 registrato presso la società PayPal [OSCURATO:PERSONA].

PaiPay (Europe) Sarl a nome della SRLSdigitaltech©gmail.com .

Nel rigettare la richiesta di riesame il Tribunale di Foggia, ampiamente ricostruita la vicenda che ha portato alla adozione della misura cautelare reale di cui si dibatte, ha osservato, che, essendo la [OSCURATO:PERSONA] una delle società della quali il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe avvalso onde realizzare il reato a lui attribuito, essendo, in particolare, detta società uno dei soggetti che - interponendosi come venditori di beni effettivamente oggetto di cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] onde apparire essi, e non la [OSCURATO:PERSONA], società rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA], il debitore di imposte per i redditi conseguiti attraverso le dette cessioni - consentivano a [OSCURATO:PERSONA] di realizzare un indebito risparmio di imposta, la stessa non poteva definirsi terza rispetto alla articolata frode fiscale ordita dal [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, correttamente il sequestro era stato eseguito anche ai suoi danni.Aggiungeva il Tribunale sia che le operazioni commerciali erano realmente avvenute sia che esse erano state te-rano state( realmente fatturate e si erano concluse tra i soggetti realmente operanti; ma, precisava, l'apparente venditore non era il soggetto effettivo del rapporto. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] solo per imputarle i costi tributari dell'operazione attraverso la simulazione della sua veste di venditore.

Ha, ulteriormente, puntualizzato il Tribunale che si è trattato di una interposizione reale e non fittizia.

Quanto alla consapevolezza in capo alla legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] della frode, essa sarebbe desumibile dal fatto che costei, cioè la [OSCURATO:PERSONA], ha sottoscritto i moduli per l'attivazione del conto corrente a nome della [OSCURATO:PERSONA], assistito dai servizi di home banking, ma ne ha poi consentito l'uso esclusivo al [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla esistenza del pericolo nel ritardo il Tribunale ha rilevato che ì fondi presenti sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] erano nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale poteva liberamente operare su di esso, in tale senso determinando il pericolo della dispersione del saldo positivo.

Come detto, ha interposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza la [OSCURATO:PERSONA], nella ricordata duplice qualità.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente, rivendicando la piena operatività della Digitatech, ha contestato il fatto che le somme oggetto di sequestro potessero costituire il profitto del reato ipotizzato, atteso che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] non era quella di un soggetto solo fittiziamente percettore dei redditi effettivamente imputabili a [OSCURATO:PERSONA], ma era il reale attore delle operazioni economiche da essa formalmente poste in essere; ciò tanto è vero che lo stesso Tribunale ha più volte fatto riferimento ad una interposizione reale e non fittizia, circostanza questa che, di per sé, escluderebbe la riconducibilità della fattispecie in esame alla ipotesi di cui all'art. 3 del dPR n. 74 del 2000, atteso che la definizione di operazioni soggettivamente simulate in esso contenuta richiama le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti e non a soggetti realmente interposti come, invece, si verificherebbe nella fattispecie.

Aggiunge la ricorrente che la ordinanza sarebbe viziata anche in relazione alla mancanza di motivazione in relazione al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] non in quanto persona fisica, o come amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], ma come amministratore della [OSCURATO:PERSONA], sebbene non sia mai emerso il coinvolgimento di questa nella specifica vicenda. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, presentati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono, pur per diverse ragioni, entambi inammissibili.

Ritiene il Collegio di dover esaminare prioritariamente la posizione personale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui definizione non comporta la necessità di entrare nel merito della impugnazione da costei promossa.

Deve, preliminarmente rilevarsi che indubbiamente il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] sia in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio; depone inequivocabilmente in tale senso vuoi l'utilizzo della congiunzione "anche" nella parte della intestazione del ricorso nella quale il professionista che lo ha redatto declina i suoi poteri ("quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] ... anche nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl") vuoi, a fortiori, la formula utilizzata nell'atto di nomina e conferimento dei poteri al predetto professionista, sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA], nel quale la stessa dichiara di agire "in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]".

Tanto considerato si osserva che, per come emerge dalla non contestata intestazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso a suo tempo presentato di fronte al Tribunale del riesame era stato, invece, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e non anche in proprio, peraltro in diretta coerenza con il fatto che il sequestro preventivo di cui si tratta era stato eseguito su beni (il saldo di un conto corrente intrattenuto presso PayPal [OSCURATO:PERSONA]) direttamente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] e non anche personalmente alla [OSCURATO:PERSONA].

Da quanto sopra deriva la evidente inammissibilità della presente impugnazione per la parte in cui essa è stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in proprio, non essendo stata essa, in tale veste, parte del giudizio svolto di fronte al Tribunale di Foggia, né, d'altra parte, avendo la stessa - altrimenti che nella qualità di legale rappresentante della citata [OSCURATO:PERSONA], soggetto attinto dal sequestro contestato - alcun interesse a coltivare il presente giudizio non essendo ella il soggetto inciso dalla misura cautelare o che comunque rivendichi il proprio diritto alla restituzione del bene (nel senso esposto si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 ottobre 2019, n. 42527, rv 277985; Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 9796, rv 262752).

Passando a questo punto all'esame del ricorso proposto - sia pure tramite la [OSCURATO:PERSONA] ma quale proprio legale rappresentante - dalla [OSCURATO:PERSONA], si rileva che (sebbene l'ordinanza impugnata appaia a volte caratterizzata da un uso non costantemente perspicuo dei concetti di interposizione fittizia - in relazione al quale il soggetto è simulatamente interposto in un'operazione commerciale, posta in essere da altre persone le quali sono consapevoli, essendo esse stesse parti dell'accordo trilatero, che l'interposto di fatto è estraneo agli effetti dell'accordo - e di interposizione reale - in relazione al quale il terzo è, invece, parte effettiva della operazione eseguita, avendo egli concluso con una di esse un accordo sottostante a quello posto in essere dalle restanti parti contrattuali, tale da realizzare l'interesse da quella perseguito, essendo comunque previsto che gli effetti tipici del contratto apparente, sia pure per esigenze che esulano rispetto a quelle che, ordinariamente, costituiscono la causa contractus, si realizzino anche relativamente alla posizione del soggetto interposto) il dato dirimente e decisivo ai fini della presente sentenza, quanto meno nella attuale fase cautelare, e con il quale non pare che la difesa della [OSCURATO:PERSONA] si sia confrontata, risiede nel fatto che non è prospettabile che la posizione della odierna ricorrente sia riconducibile a quella di un soggetto terzo estraneo ai fatti per cui vi è procedimento.

Si osserva, infatti, che l'art. 12-bis, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, nel disciplinare la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo dei reati tributari, prevede che essi siano sottoposti alla misura ablatoria - alla cui preservazione della futura efficacia il sequestro preventivo è in questo caso preordinato - in termini di doverosità a meno che tali beni "appartengano a persona estranea al reato". [OSCURATO:PERSONA] che siffatta qualifica appare attribuibile solamente a coloro i quali non abbiano ricavato vantaggi e utilità dal reato e che siano in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti o la sua analoga illecita derivazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 agosto 2023, n. 34548, rv 285207; Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 dicembre 2022, n. 45558, rv 284054), rileva il Collegio che nell'occasione - tanto più data la attuale fase cautelare del procedimento, caratterizzata da una conoscenza non ancora definitiva dei fatti avvenuti essendo sufficiente, ai fini della adozione della misura cautelare reale il semplice plausibile - in quanto sostenuto dalle concrete risultanze processuali e dall'esame delle contestazioni formulate dalla difesa dell'indagato - prospettarsi di una fattispecie di reato, senza che sia necessario un effettivo sindacato sulla fondatezza dell'accusa (sulla sufficienza di tali elementi ai fini della adozione del provvedimento cautelare reale, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 aprile 2024, n. 8152, rv 285966), la qualifica di "soggetto estraneo al reato" non è predicabile rispetto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA].

Essa è, infatti, indubbiamente coinvolta, tramite la sua rappresentante, nella complessiva ed opaca attività ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] (basti, a tale riguardo, considerare - come fatto dal Tribunale di Foggia - il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la materiale possibilità di autonomamente movimentare il conto corrente che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva - essendo stato questo aperto personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA], sebbene la stessa ne avesse consentito l'uso esclusivo al [OSCURATO:PERSONA] - presso la piattaforma digitale di pagamento PayPal utilizzando la relativa "applicazione" telematica caricata sul suo telefono cellulare), al quale essa ha, nei modi dianzi indicati, pertanto offerto - salva la approfondita verifica della sua rilevanza penale che sarà condotta nel prosieguo del procedimento - un supporto operativo per lo svolgimento della propria attività.

Risulta, a questo punto, priva di rilevanza l'argomentazione svolta dalla ricorrente con il primo motivo di impugnazione, in ordine alla legittimità penale della eventuale mera interposizione reale che sarebbe addebitabile alla [OSCURATO:PERSONA], posto che, quale che sia la qualificazione sub specie poenalis dell'apporto offerto dalla predetta società al [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso la sua posizione non è assimilabile a quella di un soggetto rimasto estraneo alla vicenda su cui si indaga, di tal che sarebbe comunque legittima la confisca (e pertanto lo strumentale sequestro) del profitto conseguito con il reato commesso.

Anche il secondo motivo del ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; con esso, infatti la ricorrente difesa, rivendicando la effettività dell'attività commerciale ed imprenditoriale della propria assistita, ha censurato gli argomenti sulla base dei quali il Tribunale dauno ha rappresentato la esistenza di un coinvolgimento anche della Digitiltech nella trama criminosa intessuta dal [OSCURATO:PERSONA]; osserva il Collegio che, però, in tal . modo è stata di fatto censurata la motivazione della ordinanza impugnata, o meglio la sua idoneità a dimostrare il fatto che [OSCURATO:PERSONA] altro non fosse che uno degli strumenti utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] per la commissione dei fatti a lui ascritti.Una tale doglianza, va detto, esula dal campo degli argomenti che possono formare oggetto di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi in materia cautelare reale, stante il chiaro disposto dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. a tenore del quale "contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324 (...le parti...) possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge", dovendosi da ciò desumere che sia ìnsuscettibile di costituire oggetto di doglianza nella presente sede la diversa allegazione del vizio di motivazione.

I due ricorsi, per le distinte ragioni dianzi illustrate debbono essere entrambi dichiarati inammissibili e le ricorrente vanno condannate, visto l'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fg) il 26 ottobre 1961; [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante; avverso la ordinanza n. 109/24 [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Foggia del 5 dicembre 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Foggia, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], agendo sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza del 5 dicembre 2024 con la quale il Tribunale di Foggia, agendo come giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, aveva rigettato l'istanza di riesame presentata, secondo quanto emerge dalla intestazione del provvedimento impugnato, nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante, avverso il decreto del 25 settembre 2024 con il quale era stato disposto dal Gip del Tribunale dauno il sequestro preventivo - finalizzato alla successiva confisca, da eseguirsi nella forma diretta o per equivalente, ai sensi dell'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 - di beni, mobili od immobili nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] e, in caso di incapienza, nella disponibilità di tale [OSCURATO:PERSONA], sino alla concorrenza della somma di euri 16.442.214,89, trattandosi del profitto illecito conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per effetto del reato di cui all'art. 3 del dlgs n. 74 del 2000 in provvisoria contestazione a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Va, peraltro, precisato che con successivo provvedimento del 28 settembre 2024, il Pm aveva disposto che al citato provvedimento di sequestro preventivo fosse data esecuzione anche apprendendo il saldo attivo del conto recate il n. 5211443657762803461 registrato presso la società PayPal [OSCURATO:PERSONA]. PaiPay (Europe) Sarl a nome della SRLSdigitaltech©gmail.com . Nel rigettare la richiesta di riesame il Tribunale di Foggia, ampiamente ricostruita la vicenda che ha portato alla adozione della misura cautelare reale di cui si dibatte, ha osservato, che, essendo la [OSCURATO:PERSONA] una delle società della quali il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe avvalso onde realizzare il reato a lui attribuito, essendo, in particolare, detta società uno dei soggetti che - interponendosi come venditori di beni effettivamente oggetto di cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] onde apparire essi, e non la [OSCURATO:PERSONA], società rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA], il debitore di imposte per i redditi conseguiti attraverso le dette cessioni - consentivano a [OSCURATO:PERSONA] di realizzare un indebito risparmio di imposta, la stessa non poteva definirsi terza rispetto alla articolata frode fiscale ordita dal [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, correttamente il sequestro era stato eseguito anche ai suoi danni.Aggiungeva il Tribunale sia che le operazioni commerciali erano realmente avvenute sia che esse erano state te-rano state( realmente fatturate e si erano concluse tra i soggetti realmente operanti; ma, precisava, l'apparente venditore non era il soggetto effettivo del rapporto. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] solo per imputarle i costi tributari dell'operazione attraverso la simulazione della sua veste di venditore. Ha, ulteriormente, puntualizzato il Tribunale che si è trattato di una interposizione reale e non fittizia. Quanto alla consapevolezza in capo alla legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] della frode, essa sarebbe desumibile dal fatto che costei, cioè la [OSCURATO:PERSONA], ha sottoscritto i moduli per l'attivazione del conto corrente a nome della [OSCURATO:PERSONA], assistito dai servizi di home banking, ma ne ha poi consentito l'uso esclusivo al [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla esistenza del pericolo nel ritardo il Tribunale ha rilevato che ì fondi presenti sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] erano nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale poteva liberamente operare su di esso, in tale senso determinando il pericolo della dispersione del saldo positivo. Come detto, ha interposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza la [OSCURATO:PERSONA], nella ricordata duplice qualità. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente, rivendicando la piena operatività della Digitatech, ha contestato il fatto che le somme oggetto di sequestro potessero costituire il profitto del reato ipotizzato, atteso che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] non era quella di un soggetto solo fittiziamente percettore dei redditi effettivamente imputabili a [OSCURATO:PERSONA], ma era il reale attore delle operazioni economiche da essa formalmente poste in essere; ciò tanto è vero che lo stesso Tribunale ha più volte fatto riferimento ad una interposizione reale e non fittizia, circostanza questa che, di per sé, escluderebbe la riconducibilità della fattispecie in esame alla ipotesi di cui all'art. 3 del dPR n. 74 del 2000, atteso che la definizione di operazioni soggettivamente simulate in esso contenuta richiama le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti e non a soggetti realmente interposti come, invece, si verificherebbe nella fattispecie. Aggiunge la ricorrente che la ordinanza sarebbe viziata anche in relazione alla mancanza di motivazione in relazione al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] non in quanto persona fisica, o come amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], ma come amministratore della [OSCURATO:PERSONA], sebbene non sia mai emerso il coinvolgimento di questa nella specifica vicenda. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, presentati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono, pur per diverse ragioni, entambi inammissibili. Ritiene il Collegio di dover esaminare prioritariamente la posizione personale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui definizione non comporta la necessità di entrare nel merito della impugnazione da costei promossa. Deve, preliminarmente rilevarsi che indubbiamente il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] sia in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio; depone inequivocabilmente in tale senso vuoi l'utilizzo della congiunzione "anche" nella parte della intestazione del ricorso nella quale il professionista che lo ha redatto declina i suoi poteri ("quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] ... anche nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl") vuoi, a fortiori, la formula utilizzata nell'atto di nomina e conferimento dei poteri al predetto professionista, sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA], nel quale la stessa dichiara di agire "in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]". Tanto considerato si osserva che, per come emerge dalla non contestata intestazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso a suo tempo presentato di fronte al Tribunale del riesame era stato, invece, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e non anche in proprio, peraltro in diretta coerenza con il fatto che il sequestro preventivo di cui si tratta era stato eseguito su beni (il saldo di un conto corrente intrattenuto presso PayPal [OSCURATO:PERSONA]) direttamente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] e non anche personalmente alla [OSCURATO:PERSONA]. Da quanto sopra deriva la evidente inammissibilità della presente impugnazione per la parte in cui essa è stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in proprio, non essendo stata essa, in tale veste, parte del giudizio svolto di fronte al Tribunale di Foggia, né, d'altra parte, avendo la stessa - altrimenti che nella qualità di legale rappresentante della citata [OSCURATO:PERSONA], soggetto attinto dal sequestro contestato - alcun interesse a coltivare il presente giudizio non essendo ella il soggetto inciso dalla misura cautelare o che comunque rivendichi il proprio diritto alla restituzione del bene (nel senso esposto si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 ottobre 2019, n. 42527, rv 277985; Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 9796, rv 262752). Passando a questo punto all'esame del ricorso proposto - sia pure tramite la [OSCURATO:PERSONA] ma quale proprio legale rappresentante - dalla [OSCURATO:PERSONA], si rileva che (sebbene l'ordinanza impugnata appaia a volte caratterizzata da un uso non costantemente perspicuo dei concetti di interposizione fittizia - in relazione al quale il soggetto è simulatamente interposto in un'operazione commerciale, posta in essere da altre persone le quali sono consapevoli, essendo esse stesse parti dell'accordo trilatero, che l'interposto di fatto è estraneo agli effetti dell'accordo - e di interposizione reale - in relazione al quale il terzo è, invece, parte effettiva della operazione eseguita, avendo egli concluso con una di esse un accordo sottostante a quello posto in essere dalle restanti parti contrattuali, tale da realizzare l'interesse da quella perseguito, essendo comunque previsto che gli effetti tipici del contratto apparente, sia pure per esigenze che esulano rispetto a quelle che, ordinariamente, costituiscono la causa contractus, si realizzino anche relativamente alla posizione del soggetto interposto) il dato dirimente e decisivo ai fini della presente sentenza, quanto meno nella attuale fase cautelare, e con il quale non pare che la difesa della [OSCURATO:PERSONA] si sia confrontata, risiede nel fatto che non è prospettabile che la posizione della odierna ricorrente sia riconducibile a quella di un soggetto terzo estraneo ai fatti per cui vi è procedimento. Si osserva, infatti, che l'art. 12-bis, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, nel disciplinare la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo dei reati tributari, prevede che essi siano sottoposti alla misura ablatoria - alla cui preservazione della futura efficacia il sequestro preventivo è in questo caso preordinato - in termini di doverosità a meno che tali beni "appartengano a persona estranea al reato". [OSCURATO:PERSONA] che siffatta qualifica appare attribuibile solamente a coloro i quali non abbiano ricavato vantaggi e utilità dal reato e che siano in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti o la sua analoga illecita derivazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 agosto 2023, n. 34548, rv 285207; Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 dicembre 2022, n. 45558, rv 284054), rileva il Collegio che nell'occasione - tanto più data la attuale fase cautelare del procedimento, caratterizzata da una conoscenza non ancora definitiva dei fatti avvenuti essendo sufficiente, ai fini della adozione della misura cautelare reale il semplice plausibile - in quanto sostenuto dalle concrete risultanze processuali e dall'esame delle contestazioni formulate dalla difesa dell'indagato - prospettarsi di una fattispecie di reato, senza che sia necessario un effettivo sindacato sulla fondatezza dell'accusa (sulla sufficienza di tali elementi ai fini della adozione del provvedimento cautelare reale, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 aprile 2024, n. 8152, rv 285966), la qualifica di "soggetto estraneo al reato" non è predicabile rispetto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA]. Essa è, infatti, indubbiamente coinvolta, tramite la sua rappresentante, nella complessiva ed opaca attività ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] (basti, a tale riguardo, considerare - come fatto dal Tribunale di Foggia - il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la materiale possibilità di autonomamente movimentare il conto corrente che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva - essendo stato questo aperto personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA], sebbene la stessa ne avesse consentito l'uso esclusivo al [OSCURATO:PERSONA] - presso la piattaforma digitale di pagamento PayPal utilizzando la relativa "applicazione" telematica caricata sul suo telefono cellulare), al quale essa ha, nei modi dianzi indicati, pertanto offerto - salva la approfondita verifica della sua rilevanza penale che sarà condotta nel prosieguo del procedimento - un supporto operativo per lo svolgimento della propria attività. Risulta, a questo punto, priva di rilevanza l'argomentazione svolta dalla ricorrente con il primo motivo di impugnazione, in ordine alla legittimità penale della eventuale mera interposizione reale che sarebbe addebitabile alla [OSCURATO:PERSONA], posto che, quale che sia la qualificazione sub specie poenalis dell'apporto offerto dalla predetta società al [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso la sua posizione non è assimilabile a quella di un soggetto rimasto estraneo alla vicenda su cui si indaga, di tal che sarebbe comunque legittima la confisca (e pertanto lo strumentale sequestro) del profitto conseguito con il reato commesso. Anche il secondo motivo del ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; con esso, infatti la ricorrente difesa, rivendicando la effettività dell'attività commerciale ed imprenditoriale della propria assistita, ha censurato gli argomenti sulla base dei quali il Tribunale dauno ha rappresentato la esistenza di un coinvolgimento anche della Digitiltech nella trama criminosa intessuta dal [OSCURATO:PERSONA]; osserva il Collegio che, però, in tal . modo è stata di fatto censurata la motivazione della ordinanza impugnata, o meglio la sua idoneità a dimostrare il fatto che [OSCURATO:PERSONA] altro non fosse che uno degli strumenti utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] per la commissione dei fatti a lui ascritti.Una tale doglianza, va detto, esula dal campo degli argomenti che possono formare oggetto di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi in materia cautelare reale, stante il chiaro disposto dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. a tenore del quale "contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324 (...le parti...) possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge", dovendosi da ciò desumere che sia ìnsuscettibile di costituire oggetto di doglianza nella presente sede la diversa allegazione del vizio di motivazione. I due ricorsi, per le distinte ragioni dianzi illustrate debbono essere entrambi dichiarati inammissibili e le ricorrente vanno condannate, visto l'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le r
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