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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 1998

Cassazione n. 07275/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/09/1998 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Perugia ha affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 , comma 5, d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., considerato il modesto dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta; si duole in ordine al trattamento sanzionatorio.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al fatto che il ricorrente si trovava nei pressi di un istituto scolastico e, quindi verosimilmente, lo stupefacente detenuto era destinato al consumo di giovani in età scolastica.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla quantificazione della pena base in misura prossima al minimo edittale e alla riduzione di questa nella misura massima di un terzo, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendo, dunque, ravvisabili elementi che consentano di addivenire a una ulteriore riduzione della pena inflitta.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/09/1998 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Perugia ha affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 , comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., considerato il modesto dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta; si duole in ordine al trattamento sanzionatorio. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al fatto che il ricorrente si trovava nei pressi di un istituto scolastico e, quindi verosimilmente, lo stupefacente detenuto era destinato al consumo di giovani in età scolastica. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla quantificazione della pena base in misura prossima al minimo edittale e alla riduzione di questa nella misura massima di un terzo, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendo, dunque, ravvisabili elementi che consentano di addivenire a una ulteriore riduzione della pena inflitta. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 07275/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris