CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e chedisgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di pro-cura speciale su foglio separato allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroINVITALIA – AGENZIA NAZIONALE per l'ATTRAZIONE degli INVESTIMENTI e loSVILUPPO d'[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del responsabiledella funzione “[OSCURATO:PERSONA] e Societari”, avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettiva-mente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studiodell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] cheNumero registro generale 24898/2024Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 19515/2026disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di pro-Data pubblicazione 12/06/2026cura speciale in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2593/2024 della Corte d'Appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto notificato in data 18.12.2012 la “G.S. Calor” s.r.l. citava a com-parire dinanzi al Tribunale di Roma l' “Agenzia Nazionale per l'Attrazione degliInvestimenti e lo Sviluppo d'Impresa - INVITALIA” s.p.a. (così ricorso, pagg. 1- 2).Chiedeva accertare e dichiarare che aveva correttamente adempiuto gli ob-blighi nascenti dal contratto sottoscritto con la convenuta in data 4.5.2010, aseguito di delibera del 16.5.2008 di ammissione alle agevolazioni previste dald.lgs. n. 185/2000 “per la realizzazione di un'attività di produzione di pellet ebricchetti per termocamini, stufe e caldaie, con un investimento ammissibile di€ 2.362.486,97”.Chiedeva accertare e dichiarare che la convenuta si era resa inadempienteagli obblighi nascenti dal medesimo contratto sia allorché aveva sospeso le ero-gazioni del I° S.A.L. sia allorché aveva fatto luogo all'adozione della delibera del2.10.2012 di revoca delle agevolazioni.Chiedeva accertare e dichiarare che la convenuta si era resa inadempienteagli obblighi nascenti dal medesimo contratto sia in relazione alla mancata ero-Numero registro generale 24898/2024Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 19515/2026Data pubblicazione 12/06/2026gazione del II° S.A.L., per l'importo di euro 270.000,00, del finanziamento siain relazione alla mancata parziale erogazione, per l'importo residuo di euro88.417,47, del I° S.A.L. del finanziamento.Chiedeva quindi condannare la convenuta alla corresponsione della somma dieuro 270.000,00 nonché della somma di euro 88.417,47, con gli interessi dal dìdella richiesta al soddisfo; in subordine, condannare la convenuta al risarcirle idanni sofferti, da quantificare, quanto meno, in un importo corrispondenteall'ammontare delle erogazioni non effettuate.2. Si costituiva l' “Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e loSviluppo d'Impresa - INVITALIA” s.p.a.Adduceva che sia la sospensione sia la revoca delle agevolazioni erano statedeterminate dagli inadempimenti della “G.S. Calor”.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.In via riconvenzionale chiedeva, acclarata l'intervenuta risoluzione di dirittodel contratto di finanziamento, condannare l'attrice alla restituzione dellesomme ricevute, pari ad euro 717.191,16, con interessi e rivalutazione mone-taria.3. Con sentenza n. 17396/2017 il Tribunale rigettava la domanda attorea edaccoglieva la domanda riconvenzionale ovvero, accertata la legittimità dell'in-tervenuta revoca dei contributi e della risoluzione di diritto del contratto di fi-nanziamento, condannava l'attrice a restituire alla convenuta la somma di euro716.741,62, oltre interessi al tasso convenzionale dal 13.10.2012 al soddisfo;condannava l'attrice alle spese di lite.4. La “G.S. Calor” s.r.l. proponeva appello.Resisteva l' “Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Svi-luppo d'Impresa - INVITALIA” s.p.a.Numero registro generale 24898/2024Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 19515/2026Data pubblicazione 12/06/20265. Con sentenza n. 2593/2024 la Corte di Roma rigettava l'appello e condan-nava l'appellante alle spese del grado.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “G.S. Calor” s.r.l.; ne ha chie-sto sulla scorta di un unico motivo la cassazione, con ogni conseguente statui-zione anche in ordine alle spese di lite.L' “Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Im-presa - INVITALIA” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.7. Il Consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.datata 8.10.2025 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta inam-missibilità del ricorso.8. Con apposita istanza la “G.S. Calor” s.r.l. ha chiesto che la causa vengadecisa.9. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.CONSIDERATO CHE10. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. – omessa pronuncia;violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – con riferi-mento ad un capo dei motivi d'appello (cfr. ricorso, pag. 6).Deduce che la Corte di Roma è incorsa nei denunciati vizi “di attività” in ordineal terzo motivo d'appello, con cui aveva censurato il primo dictum nella parte incui aveva disconosciuto l'inadempimento di “INVITALIA” “con particolare riferi-Numero registro generale 24898/2024Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 19515/2026Data pubblicazione 12/06/2026mento alle doglianze formulate in ordine all'inadempimento della appellata inrelazione al saldo del pagamento del I° SAL” (così ricorso, pag. 6).Deduce segnatamente che la Corte d'appello è incorsa nei denunciati vizi “disentenza di primo grado era da riformare, siccome il Tribunale non aveva tenutoconto di quanto prospettato “da parte attrice in merito alla non imputabilità deldedotto inadempimento” (così ricorso, pag. 6) ed in merito all' “omessa inte-grale realizzazione del programma (…) imputabile a Invitalia” (così ricorso, pag.Deduce che l'omissione di pronuncia concerne un aspetto decisivo della con-troversia, ossia la sussistenza di un inadempimento ascrivibile ad “INVITALIA”che, nel quadro dell'art. 1460 cod. civ., giammai avrebbe consentito di reputareinadempiente essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 8).11. Il Consigliere delegato – lo si è anticipato - ha formulato proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. datata 8.10.2025 di definizione del giudizio in dipendenzadella ritenuta inammissibilità del ricorso del seguente tenore:«1. Il motivo di ricorso è inammissibile.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente ha denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod.proc. civ. la violazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia; violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – con riferimento ad uncapo del terzo motivo d'appello (cfr. ricorso, pag. 6).Segnatamente, con riferimento all'inadempimento di “Invitalia” “in relazionealla mancata erogazione del [OSCURATO:PERSONA] del finanziamento (…) ed alla parziale man-cata erogazione del I° SAL” (così ricorso, pag. 6).Segnatamente, con riferimento alla deduzione per cui la sentenza di primogrado era da riformare, siccome il Tribunale non aveva tenuto conto di quantoNumero registro generale 24898/2024Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 19515/2026addotto “da parte attrice in merito alla non imputabilità del dedotto inadempi-Data pubblicazione 12/06/2026mento” (così ricorso, pag. 6).Segnatamente, con riferimento alla deduzione per cui la sentenza di primogrado era da riformare, siccome “l'omessa integrale realizzazione del pro-gramma sarebbe imputabile a Invitalia” (così ricorso, pag. 7).3. Si osserva, dapprima, che sia l'omessa pronuncia sia la violazione del prin-cipio di “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” non sono state denunciateritualmente.Qualora si lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, inordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che sifaccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1°co. dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purchéil motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dallarelativa omissione (cfr. Cass. sez. un. 24.7.2013, n. 17931).È inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente esemplicemente la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto" ai sensidell'art. 112 cod. proc. civ., senza alcun riferimento alle conseguenze che l'er-rore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenzae/o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sullaviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cass.(ord.) 28.9.2015, n. 19124).Ebbene, l'esperito motivo di ricorso non reca alcun riferimento alla possibilenullità della statuizione di seconde cure impugnata (il riferimento alla nullità,alle pagg. 3, 4 e 6 del ricorso, riguarda la sentenza di primo grado).4. Si osserva, altresì, che nella specie non si configura “vizio di attività”, inparticolare omissione di pronuncia.Numero registro generale 24898/2024Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 19515/2026Data pubblicazione 12/06/2026La Corte di Roma, invero, ha statuito in ordine al terzo motivo d'appello (cfr.sentenza d'appello, pagg. 9 – 10).Cosicché soccorre l'insegnamento di questa Corte per cui non ricorre il viziodi omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendoviun'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugna-zione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione ditale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui siastata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indi-spensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass. (ord.) 4.6.2019, n.15255; Cass. 29.1.2021, n. 2151, secondo cui, ad integrare gli estremi del viziodi omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giu-dice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si pa-lesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, nonricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valeredalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di unaspecifica argomentazione).5. Si osserva, inoltre, che, seppur – in tesi ‒ nella specie fosse configurabileun vizio motivazionale, di certo la ricorrente non ne ha fatto denuncia (cfr. Cass.(ord.) 6.11.2020, n. 24953).6. Si osserva, infine, che la Corte di merito ha opinato, in sede di scrutiniodel primo motivo d'appello, nel senso che l'appellante – qui ricorrente – avevaammesso “di non aver completato l'esecuzione delle opere, per cui la circostanzadella mancata realizzazione del programma di investimenti entro il termine pro-rogato (…) risultava incontestabile” (così sentenza d'appello, pag. 9).Ed ulteriormente, in sede di scrutinio del terzo motivo d'appello, che la so-spensione dei pagamenti da parte di “Invitalia” “era stata cagionata dall'avve-Numero registro generale 24898/2024Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 19515/2026Data pubblicazione 12/06/2026nuta commissione di reati da parte di uno dei soci della Calor” (così sentenzapag. 10).6.1. In questi termini la ricorrente invano prospetta il “vizio di attività” inordine alla “non imputabilità del dedotto inadempimento” (così ricorso, pag. 6)ed in ordine alla “sussistenza di inadempimento da parte di Invitalia” (così ri-corso, pag. 8).Invero, questa Corte spiega che, ad integrare gli estremi del vizio di omessapronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma ènecessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando ladecisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte,anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsiuna statuizione implicita di rigetto, quando la pretesa avanzata col capo di do-manda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazionelogico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155) .12. [OSCURATO:PERSONA] reputa di condividere e recepire integralmente la surriferitaproposta di definizione del giudizio.E, ben vero, le ragioni di cui alla proposta non sono per nulla incrinate dalleargomentazioni svolte in memoria dalla ricorrente.13. In ogni caso, va ribadito che la Corte di Roma - al di là dei rilievi formulatiin sede di delibazione del primo motivo d'appello - ha evidenziato, in sede discrutinio del terzo motivo d'appello, che la sospensione dei pagamenti da partedi “INVITALIA” “era stata cagionata dall'avvenuta commissione di reati da partedi uno dei soci della Calor” (cfr. sentenza d'appello, pag. 10).In questi termini invano la ricorrente ribadisce in memoria che il motivo d'ap-pello concerneva “un aspetto decisivo della controversia e preliminare ad ogniNumero registro generale 24898/2024Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 19515/2026Data pubblicazione 12/06/2026altra valutazione (…), considerati gli effetti tipici della norma di cui all'art. 1460c.c.” (così memoria della ricorrente, pag. 1).Propriamente sovviene l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale ilgiudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione “inadimplenti non est adim-plendum”, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adem-pimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione eco-nomico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinal-lagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse; ed a tenor delquale siffatta valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensu-rabile in sede di legittimità, se assistita da motivazione sufficiente e non con-traddittoria (cfr. Cass. sez. lav. 16.5.2006, n. 11430; Cass. sez. lav. 23.3.2012,n. 4709).Ben vero, nella specie la valutazione della Corte distrettuale è ineccepibile “indiritto” nonché congrua ed esaustiva “in fatto”, ossia immune da qualsivogliaforma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte.14. La ricorrente, giacché soccombente, va condannata a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.15. Ai sensi dell'art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto ladecisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laCorte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ.La ricorrente deve, quindi, essere condannata al pagamento, a favore di con-troparte, ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., di una somma equitativa-mente determinata in misura pari all'importo – euro 8.000,00 ‒ degli onorari diNumero registro generale 24898/2024Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 19515/2026Data pubblicazione 12/06/2026giudizio, nonché, ai sensi dell'art. 96, 4° co., cod. proc. civ., al pagamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00.16. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, “G.S. Calor” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente,“Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa -INVITALIA” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonel complesso in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come perlegge;condanna la ricorrente, “G.S. Calor” s.r.l., a pagare alla controricorrente,“Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa -INVITALIA” s.p.a., ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., la somma di euro8.000,00;condanna la ricorrente, “G.S. Calor” s.r.l., a pagare alla cassa delle ammende,ai sensi dell'art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Numero registro generale 24898/2024Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 19515/2026Data pubblicazione 12/06/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 13 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino