CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 18425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8L-K ORDINANZA sul ricorso 28835/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: ciuseppe.ca_g_lia(5)firenze.pecavvocati.it -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma in [OSCURATO:PERSONA] 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] Z 7 Pec: catia.pratinigofirenze.pecavvocati.it -controricorrente avverso la sentenza n. 381/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Firenze per sentir accertare la violazione del diritto dì comproprietà ex art. 1102 c.c. su un cavallo di razza "sella francese" acquistato per pari quote al prezzo di C 50.000, e con l'accordo di detenerlo nella rispettiva scuderia e di montarlo per il periodo di un anno, a rotazione. L'attore assunse che il [OSCURATO:PERSONA], dopo il primo anno di utilizzo esclusivo dell'animale, si sarebbe rifiutato di consegnarlo al Chiappini con ciò inducendo il medesimo ad un'azione di spoglio e poi ad una di risarcimento del danno per violazione dell'art. 1102 c.c. o, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa. 2. Nel contraddittorio con il convenuto che chiese, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, di detrarre dal dovuto quanto fosse imputabile al deprezzamento dell'animale, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento delle spese sostenute per il mantenimento del cavallo, il Tribunale adito, ritenendo che l'unico elemento pacifico fosse la comproprietà dell'animale e che non vi fosse prova dell'accordo perfezionato dalle parti circa l'uso del medesimo, applicò l'art. 1102 c.c. e quindi ritenne illegittimo il comportamento del convenuto che aveva, per un periodo considerevole, impedito il libero e pacifico godimento del bene, utilizzando l'animale in modo esclusivo ed alterando le concorrenti facoltà nell'utilizzo. Il Tribunale applicò un criterio equitativo e liquidò in favore dell'attore la somma di C 6.500, rigettando la domanda riconvenzionale e dichiarando compensate per la metà le spese del grado.3. In appello il Chiappini contestò la liquidazione del quantum, ritenendola troppo modesta rispetto all'effettivo danno subìto, e contestò anche la statuizione relativa alla parziale compensazione delle spese legali. [OSCURATO:PERSONA], con appello incidentale, chiese la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva accolto la domanda riconvenzionale relativa alle spese di mantenimento del cavallo. 3.La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 21/2/2019, ha, per quanto ancora qui di interesse, ritenuto inammissibile l'appello principale nella parte in cui chiedeva la riforma della sentenza di primo grado soltanto ex art. 2041 c.c. e non anche ex art. 1102 c.c. con il conseguente passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale di Firenze che aveva accolto la domanda ex art. 1102 c.c. e la inammissibilità dell'appello basato su una diversa causa petendi; ha rigettato il motivo di appello relativo al riparto delle spese legali, sulla base di un duplice argomento: per la parziale soccombenza dell'attore- appellante circa l'esito del giudizio e per la condotta del [OSCURATO:PERSONA] che aveva offerto, in via stragiudiziale, nel corso del giudizio l'intera somma richiesta in linea capitale; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo dell'appello principale relativo alla richiesta del danno differenziale stimando non vi fosse interesse perché il valore dell'animale, quantificato dal CTU in C 2500/3000 nel giugno 2010, già al momento della proposizione dell'appello era pressochè vicino allo zero o comunque prossimo ad un valore irrisorio. La Corte d'Appello ha altresì rigettato l'appello incidentale, compensando le spese del grado. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c. Parte resistente ha depositato memoria.Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 346 (decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte) e 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) - il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto inammissibile il primo motivo di appello con il quale si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado in punto di quantum per non avere l'appellante chiesto la conferma della qualificazione giuridica formulata in punto di an ex art. 1102 c.c. Erroneamente la Corte d'Appello avrebbe ritenuto che la domanda formulata ex art. 1102 c.c. fosse stata rinunciata ed avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. nell'omettere di pronunciare sulla richiesta di rivalutazione del quantum, trincerandosi dietro la pronuncia di mero rito. 1.1 n motivo, non privo di carente formulazione in ordine ai requisiti di contenuto-forma del ricorso, è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto che il capo della sentenza di primo grado che, accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1102 c.c., lo aveva condannato al pagamento della somma corrispondente al mancato possesso del bene, era passata in giudicato, non avendo l'appellante censurato tale qualificazione, mentre la domanda relativa alla maggior somma richiesta dall'appellante in grado di appello era stata formulata sulla base di un titolo- art. 2041 c.c.- diverso e nuovo rispetto a quello accolto dal giudice di prime cure. Conseguentemente del tutto correttamente il giudice ha ritenuto che la domanda formulata in grado di appello ex art. 2041 c.c. fosse inammissibile perché la domanda era stata già accolta ai sensi dell'art.1102 c.c. e non vi erano ragioni per ritenere che l'appellante avesse rinunciato a tale statuizione, essendo la stessa passata in giudicato. Dunque la censura non coglie affatto la ratio decidendi perché il giudice d'appello, lungi dal ritenere rinunciata la domanda principale ex art.1102 c.c., ha invece ritenuto che sulla questione fosse sceso il giudicato non potendo più la parte rimettere in discussione tale qualificazione, mentre sulla restante parte di valore la domanda, formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., non era neppure prospettabile. Quanto alla censura formulata ex art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'Appello omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria e sulla richiesta modifica del quantum, la stessa pure va rigettata in quanto, a fronte della pronuncia in rito, non ricorreva il dovere per il giudice d'appello di argomentare in merito alla riduzione del risarcimento. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. - il ricorrente censura la sentenza d'appello con riguardo al rigetto del motivo relativo alla compensazione delle spese del primo grado. Il ricorrente contesta l'argomentazione del giudice d'appello che aveva ritenuto ricorrere, nel caso in esame, una ipotesi di soccombenza parziale e quindi una ragione di compensazione delle spese. 2.1 D motivo è infondato perché le motivazioni offerte dall'impugnata sentenza, in punto di compensazione delle spese, sono del tutto conformi a quanto previsto dall'art. 92, co. 2 c.p.c. secondo il quale "se vi è soccombenza reciproca ...il giudice può compensare le spese tra le parti". La pronuncia appare conforme anche all'interpretazione che, della richiamata disposizione, ha dato questa Corte statuendo "Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente (Cass., 3, n. 3438 del 22/2/2016; Cass., 3, n. 12005 del 16/5/2017). 3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la sentenza abbia ritenuto che il Chiappini non avesse dato la prova del valore finale del cavallo, per poter apprezzare l'esistenza di un danno differenziale, pur essendo versata in atti la relazione tecnica che aveva offerto un criterio per la relativa stima. 3.1 n motivo è inammissibile perché non sussistono le condizioni richieste da questa Corte per prospettare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (Cass., U, n. 20867 del 30/9/2020). Come è noto, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. Per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c. la stessa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. 4. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2.200, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm